Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8613 - pubb. 06/03/2013

Esame critico e neutrale delle dichiarazioni del minore da parte del giudice

Cassazione penale, 20 Febbraio 2013, n. 8057. Est. Amoresano.


Valutazione delle dichiarazioni del minore da parte del giudice – Esame critico e neutrale – Sussiste.



Le dichiarazioni del bambini devono essere valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l'opportuno aiuto delle scienze che hanno rilievo in materia (pedagogia, psicologia, sessuologia); l'esame critico deve essere particolarmente pregnante in presenza di dichiarazioni de relato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Le dichiarazioni del minore (nel caso di specie: in sede di testimonianza) devono essere esaminate con particolare attenzione e rigore, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne; la sua attitudine, in termini intellettivi ed affettivi, a dichiarare i fatti stessi, tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; nonché, sul piano esterno, le condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; la qualità e la natura delle dinamiche familiari; i processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni. Nel contesto del minore di età, infatti, i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità adolescenziale o infantile, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi È indubbio, peraltro, che quanto più il bambino è piccolo, tanto più limitata è la sua capacità di vigilanza e di elaborazione cognitiva: ciò che impone una attenzione ancor maggiore nella valutazione delle sue dichiarazioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

È vero che il minore in tenera età non può riferire ciò che non sa, ma è altrettanto vero che i concetti di spazio e di tempo sono per lui estremamente limitati e non si può quindi pretendere una narrazione logica in ogni sua parte. In particolare, è manifestamente illogico che un bambino possa inventarsi completamente fatti che esulano del tutto dalla sua esperienza anche fantastica; però occorre pur sempre un ancoraggio radicale ad una realtà fattuale nella cui evocazione non emergano stridenti contraddizioni. Solo un siffatto esame complessivo, una volta accertata la capacità del minore di comprendere e riferire i fatti, può consentire di escludere l'intervento di fattori inquinanti idonei ad inficiare la sua credibilità e di valutare correttamente il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni, sotto il profilo della loro reiterazione e coerenza, precisione, spontaneità e logicità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

È poi vero che i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur sempre ad un patrimonio conoscitivo ma è anche vero che questo principio deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte; interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dello interlocutore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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