Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6536 - pubb. 01/08/2010
.
Cassazione civile, sez. I, 26 Ottobre 2004, n. 20771. Est. Salvago.
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Straordinaria - Verbale redatto da notaio - Onorario professionale - Obbligazione relativa - Responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - Configurabilità - Esclusione - Ragioni e fondamento - Rapporto di immedesimazione organica.
In tema di società di capitali, nei confronti dei terzi creditori estranei all'organizzazione sociale, tra amministratore e società opera, in generale, il principio di immedesimazione organica, il quale comporta che la relativa obbligazione sorga direttamente in capo a quest'ultima, mentre una (cor)responsabilità a carico dell'amministratore in aggiunta o in alternativa a quella della società è configurabile, malgrado il rapporto di immedesimazione organica, soltanto se introdotta in modo espresso da specifiche disposizioni di legge. Ne consegue che, versandosi al di fuori di una di queste ultime ipotesi, nei confronti del notaio che abbia prestato la propria opera professionale per la redazione del verbale di assemblea straordinaria della società, risponde, in applicazione del principio generale, esclusivamente la società medesima, e non anche il presidente del consiglio di amministrazione della società che abbia presieduto l'assemblea straordinaria per la cui riunione sia stata chiesta la prestazione professionale del notaio medesimo; ne' a diversa induce induce l'art. 78, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in tema di pagamento degli onorari e diritti accessori di competenza del notaio, posto che tale norma aggiunge alla responsabilità del cliente quella, solidale, degli altri soggetti che sono stati pur essi parti nell'atto rogato dal notaio, laddove il presidente del consiglio di amministrazione della società non riveste la qualifica di parte nell'ambito del detto verbale. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI FRANCIA CLAUDIO, DI FRANCIA IDA CHIARA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 13, presso l'avvocato ANDREA PARLATORE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DI FRANCIA, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MOLENA GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato FABIO LORENZONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BORELLA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 652/00 del Tribunale di TREVISO, depositata il 02/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PARLATORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato LORIA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 28 ottobre 1992, il Pretore di Treviso intimava alla C.S.A. Costruzioni Sistemi ambientali, nonché a Giorgio Molena, rappresentante legale della società il pagamento ai sensi dell'art. 78 della legge 89 del 1913, in favore del notaio Luigi di Francia della somma di L. 3.619.700, a titolo di parcella per la redazione dei verbali di assemblea straordinaria della società tenutasi il 3 novembre 1989 e 9 aprile 1990.
L'opposizione del Molena,respinta dallo stesso Pretore, e stata,invece accolta dal Tribunale di Treviso, che, con sentenza del 2 giugno 2000, ne ha accolto l'appello osservando a) che nel caso non era applicabile la menzionata noma, avendo il notaio espletato la propria prestazione nei confronti di una sola parte, la s.r.l. Costruzione Sistemi Ambientali, che agiva attraverso i propri amministratori; b) che non erano invocabili le disposizioni degli art. 2394 e 2395 cod.civ. relative ad inosservanza di obblighi gravanti sugli amministratori, posto che nel caso, il Molena aveva, invece agito in adempimento dei propri doveri; e neppure quelle degli art. 2411 e 2436 cod.civ. che riguardano gli adempimenti a carico degli amministratori, perché le fatture avevano per oggetto soltanto il verbale di assemblea straordinaria,a seguito del quale, peraltro, il notaio ha il dovere di depositare la relativa delibera presso l'ufficio del Registro delle imprese.
Per la cassazione della sentenza, Claudio ed Ida Chiara Di Francia,succeduti al notaio, deceduto nelle more, hanno proposto ricorso per due motivi; cui resiste il Molena con controricorso. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i Di Francia, denunciando violazione dell'art. 78 della legge 89/1913, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che nel caso l'opera del notaio era stata prostata nel confronti della sola società, senza considerare che il rapporto organico dagli amministratori con la stessa rileva unicamente allorché questi ultimi agiscono con i tersi, in nome e per conto della società; e che il Molena,quale presidente dell'assemblea, nonché del Consiglio di amministrazione, doveva considerarsi anch'esso "parte" del verbale sia perché referente necessario dello stesso, sia per la sua responsabilità anche penale in caso di omissione.
Con il secondo motivo, lamentano violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per non avere la sentenza impugnata considerato le disposizioni sulle sanzioni pecuniarie gravanti sugli amministratori per l'omissione di denunce,comunicazioni o depositi presso l'Ufficio del Registro,nonché quelle degli art. 10 e 57 d.p.r. 131 del 1986 sulla responsabilità solidale tra notaio ed amministratori per la registratone di atti della società,che concorrevano a dimostrare come il Molena fosse solidalmente obbligato con questa al pagamento dell'onorario dovuto al notaio Di Francia.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il Tribunale ha accertato (pag. 4 e 6), senza contestazioni al riguardo dei ricorrenti,che l'opera del notaio Di Francia per la redazione dei verbali di assemblea straordinaria,tenutasi nei giorni 3 novembre 1989 e 9 aprile 1990 - per la quale soltanto il professionista aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, poi revocato dal giudice di appello - è stata richiesta dalla soc. r.l. C.S.A., in ottemperanza al disposto dell'art. 2375 cod. civ. che a quest'ultima impone (2^ comma) che "il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio".
E, tuttavia una società a responsabilità limitata, come qualsiasi persona giuridica (art. 3475 e 2331 cod.civ.) non può che agire attraverso le persone fisiche che per legge o regolamento ne costituiscono gli organi,perciò legate alla stessa da un rapporto di immedesimazione organica (e non di rappresentanza volontaria), che le abilita ad esprimerne la volontà e ad impersonarla nei rapporti con i tersi i con la conseguenza, confermata per le società dagli art. 2266; 2384 segg.; 2487 cod.civ., che rispetto ad essa gli organi rappresentativi non costituiscono entità distinte ed alla stessa contrapposte, ma semplicemente una parte costitutiva, sicché il negozio concluso da costoro, spiega effetto nei confronti della società, la quale ne acquista i diritti e ne assume le relative obbligazioni.
Pertanto, poiché gli stessi ricorrenti hanno ricordato che il Molena aveva agito nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società (e che da tal carica era derivata automaticamente ex lege quella di presidente delle assemblee straordinarie per le cui riunioni era stata richiesta la prestazione del notaio) "parte" del contr di prestazione d'opera professionale con il Di Francia deve considerarsi soltanto la società C.S.A.: che è perciò il solo soggetto tenuto al pagamento dell'onorario al professionista, proprio per il principio invocato dagli eredi Di Francia e ribadito dalle decisioni di questa Corte da essi menzionate, che nei confronti dei terzi creditori estranei all'organizzazione societaria - quale era proprio il notaio istante - opera tra amministratore e società il principio di immedesimazione organica, comportante che la relativa obbligazione sia sorta direttamente in capo a quest'ultima (cfr. sezione 3^ del capo 2^, titolo 5^, Dei rapporti con i terzi, nonché art. 2472, cod.civ.). E gli amministratori rispondono nei confronti di costoro esclusivamente nell'ipotesi, qui non verificatasi, di 'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale" (art. 2394 e 2472 cod.civ.).
Soltanto nei rapporti interni tra amministratori e società (ai quali i ricorrenti hanno erroneamente assimilato il contratto di prestazione d'opera professionale intercorso con il loro dante causa e che sono invece assolutamente estranei alla fattispecie) è, infatti, applicabile il disposto dell'art. 2260 cod.civ.,per cui i diritti e gli obblighi dei primi sono regolati dalle norme del mandato. E sono configurabili i rapporti di credito e debito con la società nascenti dall'attività prestata dagli amministratori nell'interesse di quest'ultima esaminati dalle decisioni della sezione lavoro di questa Corte ricordate dai ricorrenti; nonché, in caso di omissioni, le azioni di responsabilità (art. 2393 cod.civ.) e le sanzioni pecuniarie indicate dagli eredi Di Francia. Nè siffatta disciplina è modificata dall'art. 78 della legge 89 del 1913 sull'ordinamento del notariato, in base a cui "le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese": avendo con questa disposizione il legislatore inteso rafforzare la tutela del notaio in ordine al conseguimento del compenso per l'attività professionale prestata a favore del cliente; alla cui responsabilità ha aggiunto quella solidale degli altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) che sono state pur esse "parti" nell'atto (o dell'atto), rogato pur nel loro interesse immediato e diretto, e non scindibile da quello del cliente: così come esemplificativamente avviene per il venditore nell'atto di vendita redatto dal notaio su richiesta del compratore, ovvero nell'ipotesi esaminata dalla decisione 1665/1960 di questa Corte e riportata dalla sentenza impugnata,di atto di fideiussione (da parte di un terzo) stipulato a favore del creditore, pur materialmente non intervenuto alla stipula ed al contratto d'opera intercorso con il professionista.
Ha l'estensione di detta (cor)responsabilità ai soli soggetti che nell'atto devono essere qualificati "parti" ne individua anche il limite, perciò non superabile dalla ricerca di eventuali portatori di ulteriori interessi di fatto o di aspettative al suo compimento;
nonché di tutti i soggetti che ne traggono effetti riflessi (fra cui i ricorrenti hanno incluso gli amministratori), con i quali non è ipotizzatile alcun rapporto personalizzato: neppure considerati dalla norma. La quale si è limitata, invece, a recepire la tradizionale nozione di "parte" (in senso civilistico) elaborata da dottrina e giurisprudenza (e già dal codice del 1865) senza apportarvi alcuna modifica ne' voler scindere all'interno della relativa categoria (allorché la stessa si identifichi con una persona giuridica) la posizione del rappresentante da quella del rappresentato; che anche per l'art. 78 in esame continua ad essere il solo soggetto di diritto considerato.
Il che trova conferma proprio nelle norme del codice civile sulle società ed in quelle tributarie citate dai ricorrenti, che hanno istituito peculiari (cor)responsabilità a carico degli amministratori in aggiunta o in alternativa a quella della società o di altri soggetti (quali il notaio), perciò dimostrando che l'insorgenza di autonome obbligazioni al riguardo - malgrado il rapporto di immedesimazione organica - possono sussistere soltanto se introdotte in modo espresso da specifiche disposizioni di legge. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del controricorrente in complessivi E. 1.100, di cui E. 1.000,00 per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004