Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6469 - pubb. 01/08/2010
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Cassazione civile, sez. III, 18 Aprile 2006, n. 8956. Est. Trifone.
Società - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti tra soci - In genere - Debiti della società - Pagamento - Responsabilità del socio - Configurabilità - Condizioni - Evocazione in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio - Difetto di legittimazione passiva - Eccezione - Ammissibilità - Fondamento.
Procedimento civile - Legittimazione - Passiva - Società in nome collettivo - Debiti della società - Pagamento - Socio - Evocazione in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio - Difetto di legittimazione passiva - Eccezione - Ammissibilità - Fondamento.
Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TURA MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, difeso dall'avvocato MONARI ARRIGO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BORTOLOTTI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIUSEPPE, difeso dall'avvocato FRONZA ELVIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
BETTA IVANA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 211/02 della Corte d'Appello di TRENTO, emessa il 2/05/2002, depositata il 21/05/02, R.G. 436/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/06 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato FRANCESCO PECORA (per delega avv. Guido Romanelli);
udito l'Avvocato GIUSEPPE ANTONINI (per delega avv. Elvio Fronza);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione innanzi al pretore di Trento del 26 novembre 1996 Bortolotti Luciano ed Betta Ivana, assumendo che avevano concesso in affitto la loro azienda commerciale di bar e che l'affittuario Tura Maurizio non aveva corrisposto i canoni di locazione dal 1 gennaio 1996 ed aveva immotivatamente chiuso il locale, cagionando così la perdita della concessione per la vendita di generi di monopoli, convenivano lo stesso in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento dei canoni non corrisposti ed al risarcimento, accertata la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto. Maurizio Tura si costituiva e si dichiarava estraneo ai fatti di causa, deducendo che egli aveva stipulato soltanto il contratto preliminare di affitto dell'azienda per sè o per persona da nominare e che il contratto definitivo era stato sottoscritto dalla società A.D.A.M. s.n.c. di Tura Maurizio & C..
Con memoria del 6 febbraio 1997 gli attori precisavano che le domande erano proposte nei confronti del convenuto anche nella sua qualità di legale rappresentante della società A.D.A.M. s.n.c. e con successivo atto di citazione del 7 febbraio 1997 essi convenivano in giudizio la predetta società nonché Tura Maurizio in proprio e quale socio amministratore illimitatamente responsabile, nei cui confronti proponevano le medesime domande già avanzate nei confronti di Maurizio Tura con la pregressa citazione.
Il tribunale di Trento in formazione monocratica, decidendo le due cause in simultaneo processo, rigettata l'eccezione di Tura Maurizio, condannava i convenuti in solido a pagare agli attori la somma complessiva di L. 10.250.000, gli interessi compensativi ed i due terzi delle spese processuali, compensando l'altro terzo. Sul gravame principale di Maurizio Tura e su quello incidentale di Bortolotti Luciano ed Betta Ivana decideva la Corte d'appello di Trento con sentenza pubblicata il 21 maggio 2002, che riduceva a lire 9.250.000 la somma al pagamento della quale a favore di Bortolotti Luciano ed Betta Ivana erano condannati la società e Tura Maurizio, confermava nel resto la sentenza di primo grado e compensava interamente tra le parti le spese del grado.
Per quel che ancora rileva, i giudici dell'appello consideravano che:
Tura Maurizio era stato legittimamente evocato in giudizio con la prima citazione in quanto aveva concluso per sè e per persona da nominare il contratto preliminare d'affitto ed aveva successivamente stipulato il contratto definitivo nella veste di socio amministratore della società A.D.A.M. s.n.c. di Tura Maurizio & C.;
la riunione delle due cause, attraverso il completamento del contraddittorio, aveva al riguardo risolto "ogni problema inerente la legittimazione passiva";
non era condivisibile l'assunto conclusivo dell'appello principale di Tura Maurizio secondo cui nella prima causa, non potendo venire in rilievo nei suoi confronti il solo fatto dell'avvenuta stipulazione da parte sua del contratto preliminare, vi sarebbe stata inesistenza della causa petendi contrattuale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Tura Maurizio, il quale ha affidato l'impugnazione a tre motivi.
Hanno resistito con controricorso Bortolotti Luciano ed Betta Ivana. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente, in riferimento alla causa promossa nei suoi confronti con la citazione notificatagli il 20 novembre 1996, critica la sentenza di secondo grado perché il giudice del merito aveva fondato il titolo della sua responsabilità sul contratto preliminare di affitto dell'azienda senza considerare che il contratto definitivo, del quale soltanto si ipotizzavano i denunciati inadempimenti degli affittuari, era stato concluso da altri soggetti.
Il motivo è fondato.
La domanda in primo grado degli attori costituiva l'esercizio di tipica azione da inadempimento del contratto di affitto dell'azienda, che aveva fatto seguito alla stipulazione di pregresso contratto preliminare.
È di tutta evidenza che la titolarità passiva del rapporto, cui poteva essere riferito il dedotto inadempimento, doveva essere stabilita esclusivamente in base al contratto definitivo, la cui conclusione, peraltro, aveva esaurito la prestazione connessa all'obbligo di stipulazione del definitivo, onde rispetto al contratto preliminare non era ontologicamente prospettabile alcun inadempimento del tipo di quelli fatti valere dagli attori in primo grado.
Con il secondo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente, sempre con riferimento alla causa promossa nei suoi confronti con la prima citazione, critica l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto sussistente la sua legittimazione passiva per la sua qualità di socio amministratore della società, che aveva stipulato il contratto definitivo d'affitto.
Sostiene che la società in nome collettivo, anche se sprovvista di personalità giuridica, è un soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e costituisce un centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili, per cui la citazione individuale nei suoi confronti nella prima causa non avrebbe dovuto essere valutata come sostitutiva o equipollente a quella della società.
La censura deve essere accolta.
Il giudice del merito ha disatteso il principio secondo cui il socio di una società in nome collettivo (alla pari del socio accomandatario di una società in accomandita semplice), anche se risponde solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, può fondatamente eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva (Cass., n. 10740/1996; Cass., n. 15612/2004) qualora sia stato convenuto in giudizio in proprio e non nella sua qualità di socio.
In tal caso, infatti, non può rilevare in contrario la responsabilità illimitata del socio per i debiti della società, poiché l'accertamento di tale responsabilità presuppone pur sempre la chiamata in giudizio del socio come tale, anche per consentirgli di far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.
Con il terzo motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente, sempre con riferimento alla prima delle due cause decise in simultaneo processo, denuncia che la Corte territoriale era incorsa in errore nell'affermare che dalla disposta riunione delle cause era derivato il completamento del contraddittorio in ordine alla sua legittimazione passiva anche nella prima delle due controversie.
Anche detta censura è fondata.
È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 1103/2004; Cass., n. 1954/2003) il principio per il quale in materia di procedimento civile, in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori; e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - sebbene formalmente unica - consta, in realtà, di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni, che ben possono svolgersi separatamente le une dalle altre, senza che ne derivino interferenze reciproche fra i diversi giudizi susseguenti, e senza che venga compromesso l'interesse all'unitaria trattazione di questioni di identico oggetto, che ben può trovare soddisfazione nell'esame delle separate impugnazioni nella medesima udienza.
Contrariamente a quel che ha, affermato il giudice del merito, pertanto, nessuna efficacia completiva della titolarità passiva del rapporto sostanziale poteva essere tratta dall'avvenuta riunione in simultaneo di due cause, la prima introdotta nei confronti di un soggetto in proprio e l'altra avanzata nei confronti dello stesso soggetto in relazione alla sua qualità di socio illimitatamente responsabile.
La fondatezza dei tre mezzi di doglianza comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi rigettare, non essendo necessari a tal fine altri accertamenti di fatto che impediscano a questa Corte di decidere nel merito (art. 384 c.p.c., comma 1), la domanda proposta con la citazione notificata in data 26 novembre 1996 nei confronti di Tura Maurizio in proprio. In relazione alla particolarità del caso, in cui per altro verso il ricorrente era legittimato passivamente in rapporto alla sua qualità di socio della società titolare del contratto d'affitto, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di primo e di secondo grado e quelle del presente giudizio di Cassazione relativamente alla prima delle due controversie riunite, con la precisazione che la compensazione delle spese di primo grado è contenuta già nella pronuncia della compensazione del terzo operata dal tribunale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio l'impugnata sentenza relativamente alla prima delle due cause riunite rigettando la domanda proposta con la citazione notificata in data 26 novembre 1996 nei confronti di Maurizio Tura in proprio; compensa per intero tra le parti le spese dell'intero giudizio relativamente alla prima delle due controversie riunite.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2006