Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6242 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Maggio 2009, n. 11134. Est. Ceccherini.


Società - Di persone fisiche - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Partecipazione di società personale in altra società personale - Ammissibilità - Fondamento.



È ammissibile la partecipazione di una società di persone (nella specie, società in nome collettivo) in un'altra società di persone (nella specie, di fatto), in quanto non sussistono, nell'ordinamento, norme o principi sull'attività d'impresa collettiva, esercitata nella forma di società personale, che precludano tale partecipazione. Non possono, infatti, ritenersi di ostacolo né il disposto dell'art. 2295, n. 1, cod. civ., laddove richiede l'indicazione nell'atto costitutivo di elementi d'identificazione riferibili solo a persone fisiche, perchè esso esprime soltanto l'esigenza che i soci siano identificati con precisione, né il sistema di amministrazione e di responsabilità personale dei soci della società partecipante, in quanto non costituisce un'anomalia l'esposizione degli altri soci, allorché la partecipazione in questione sia decisa dal singolo socio amministratore, alla responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata, potendo essi tutelarsi con la scelta del sistema di amministrazione e prevedendo il consenso della maggioranza per l'assunzione di partecipazioni sociali; né infine l'addotta inutilità di una siffatta partecipazione mediata dei soci, ovvero la circostanza che la società partecipata sia stata costituita per scrittura, idonea o no all'iscrizione nel registro delle imprese, non influenzando tali profili l'esistenza, ma solo la disciplina della società personale. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22054-2005 proposto da:
MANCINI CAMILLO (c.f. MNCCLL60E19I676O), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso l'avvocato LACAGNINA MARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PIROLLI STEFANO (c.f. PRLSFN65D29H501I), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DÈ CALBOLI 9, presso l'avvocato SANDULLI PIERO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3000/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato M. LACAGNINA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato P. SANDULLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata 15 dicembre 1995, il signor Mancini Camillo chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il signor Stefano Pirolli, e chiese che fosse accertata l'avvenuta costituzione tra le parti di una società di fatto per la realizzazione di opere edilizie, che il convenuto fosse condannato a rendere il conto della gestione, con le conseguenti pronunce in tema di pagamento degli utili e con la condanna al risarcimento del danno. L'attore chiese inoltre l'accertamento della legittimità del suo recesso e la condanna del convenuto alla liquidazione della quota sociale in suo favore.
Il convenuto, costituitosi, resistette alla domanda, deducendo preliminarmente che l'accordo societario era intercorso tra l'attore e la STEP s.n.c., e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Con sentenza in data 4 aprile 2001, il tribunale accertò l'avvenuta costituzione di società di fatto tra le parti e respinse tutte le altre domande.
Contro questa sentenza, proposero appello sia il signor Pirolli, in via principale, e sia il signor Mancini in via incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 24 giugno 2004, respinse la domanda attrice. La corte accolse il primo motivo dell'appello principale, e accertò che il contratto era stato stipulato dal Mancini non già con il Pirolli, bensì con la STEP s.n.c. da questi rappresentata. A tale conclusione induceva lo stesso atto di citazione, nel quale il Mancini sosteneva che gli accordi con il Pirolli erano diretti a costituire una società di fatto finalizzata "ad eseguire, con gestione comune, i contratti che sarebbero stati conclusi dall'impresa edile eponima dell'attore e dalla STEP Costruzioni s.n.c."; che "la società si sarebbe avvalsa delle attrezzature e del personale di entrambe le imprese"; e che "il Pirolli metteva a disposizione un camioncino Ford, intestato alla STEP Costruzioni s.n.c.". Pertanto, la domanda attrice doveva essere formulata nei confronti della STEP s.n.c, e non del Pirolli personalmente.
Per la cassazione della sentenza, notificata il 24 giugno 2004, il signor Mancini ricorre con atto notificato il 13 settembre 2005, articolato in quattro mezzi d'impugnazione, illustrati anche con memoria.
Il signor Pirolli resiste con controricorso notificato 24 ottobre 2005, e con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 2297, 2251 e 2249 c.c., in tema di società di fatto. Si sostiene che la partecipazione di una società in nome collettivo ad una società di fatto non è ammissibile: la norma di sbarramento dell'art. 2249 c.c. esclude una società di fatto composta di soci diversi da persone fisiche, e in proposito si richiama l'orientamento espresso da questa corte con riferimento alle società di capitale. Si deduce poi che in ogni caso un contratto del genere, stipulato tra una persona fisica ed una società di persone, potrebbe dar luogo ad una società irregolare, qualora risultasse da un accordo scritto, ma non ad una società di fatto, che si desume esclusivamente da facta concludentia.
Il mezzo solleva una questione di diritto, generalmente risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di merito, ma sulla quale non risultano precedenti di legittimità puntualmente in termini. Va ricordato che, anteriormente alla Novella di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella giurisprudenza di questa corte si era consolidato il principio che non è giuridicamente configurabile una società di persone o una società di fatto tra una società di capitale e persone fisiche. L'argomento principale tradizionalmente offerto al riguardo, costituito dal diverso regime della responsabilità per le obbligazioni sociali nei due tipi di società, e che aveva incontrato diverse critiche nella dottrina, era stato sostituito, nella giurisprudenza più recente, dalla considerazione che una simile partecipazione comportava la sottrazione di una parte del patrimonio della società partecipante alle regole e ai controlli stabiliti da norme di carattere cogente a salvaguardia dell'integrità del capitale, della correttezza della gestione sociale e della redazione del bilancio (a partire da Cass. sez. un. 17 ottobre 1988 n. 5636, e con le successive Cass. 10 novembre 1992 n. 12087 e 16 febbraio 1993 n. 1906; il problema è stato poi superato dalla formulazione del nuovo testo dell'art. 2361 cpv. c.c. che implica l'ammissione della possibilità di partecipazione della società per azioni a società di persone, e dispone gli opportuni accorgimenti diretti a prevenire i pericoli indicati dalla citata giurisprudenza).
È peraltro evidente come l'argomento da ultimo indicato non sarebbe utilizzabile nella soluzione del problema in esame, perché, in questo caso, la salvaguardia dell'integrità del capitale, la correttezza della gestione sociale e la redazione del bilancio non avrebbero un diverso ed inferiore grado di tutela normativa nella società partecipata, rispetto a quello che hanno nella società partecipante. Quel vecchio indirizzo giurisprudenziale, al quale la parte ricorrente si richiama, non corrobora del resto la tesi sostenuta con il mezzo in esame, ma piuttosto sembra contraddirlo, identificando delle ragioni ostative che, nel diverso caso qui esaminato, devono certamente escludersi.
La risposta al quesito deve essere trovata, piuttosto, sul piano dei principi generali che regolano l'attività d'impresa, applicabili anche all'impresa collettiva esercitata nella forma di una società di persone, e che, in mancanza di accordi diversi stipulati tra i soci, rimettono agli amministratori la valutazione della convenienza di assumere partecipazioni in altre società. A questo proposito non si dubita che le società di persone possano partecipare a delle società di capitale, nelle quali la veste di socio può essere assunta da organismi collettivi anche privi di personalità giuridica, purché costituenti centro di aggregazione e di imputazione di diritti e di obbligazioni (sul punto, pur in difetto di pronunce di questa corte, la giurisprudenza di merito e la dottrina apparivano uniformemente orientate già prima della Novella). Peraltro non si rinvengono nell'ordinamento norme che precluderebbero alle medesime società di assumere partecipazioni in altre società di persone. In particolare, non può trarsi valido argomento contrario alla soluzione qui accolta dalla formulazione dell'art. 2295 c.c., n. 1 la quale richiede nell'atto costitutivo la presenza di elementi d'identificazione riferibili solo a persone fisiche. La citata disposizione esprime piuttosto l'esigenza che i soci partecipanti siano identifi-cabili con precisione, ed è formulata con riguardo al caso normale, che i soci siano persone fisiche, senza che ciò implichi un divieto di partecipazione per enti collettivi. Una formulazione analoga era infatti presente, prima della Novella del 2003, anche nell'art. 2328 cpv. c.c., n. 1 in materia di società per azioni, senza che - come si è detto - ciò fosse ritenuto di ostacolo alla partecipazione a quelle società anche di enti collettivi e persino di associazioni non riconosciute. La circostanza poi che l'ammissione di tali partecipazioni, decise dal singolo socio amministratore nell'ipotesi di amministrazione disgiuntiva, esponga gli altri soci ai rischi della responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata non potrebbe essere utilizzata come obiezione nelle società di persone, più di quanto lo fosse un tempo per le società di capitale (dove peraltro l'argomento, come si è ricordato, era stato abbandonato). Tralasciando l'ipotesi particolare della partecipazione di una società in accomandita semplice ad una società in nome collettivo - non ricorrente nella presente fattispecie: i relativi problemi troverebbero in ogni caso soluzione nell'applicazione delle norme previste per i due tipi di società - si deve rilevare che quel rischio non introduce un'anomalia nel sistema di amministrazione e di responsabilità personale dei soci della società in nome collettivo, nè si pone in contrasto con norme cogenti e come tali inderogabili dalla volontà dei costituenti. Da quel rischio, del resto, i soci possono cautelarsi con la scelta del sistema di amministrazione, e in particolare stabilendo, per l'assunzione di partecipazioni, il necessario consenso della maggioranza (art. 2258 cpv. c.c.). Neppure sembra decisivo, al fine di sancire un'insuperabile limitazione dell'autonomia dei soci delle società personali in questo campo, l'argomento addotto da una parte della dottrina, che in tal modo la partecipazione si risolverebbe in un inutile artificio costruttivo, perché i soci potrebbero partecipare personalmente anche all'altra società di persone, e poi regolare nella maniera più congrua, con disposizioni statutarie o con patti parasociali, i modi di partecipazione e l'imputazione dei risultati. La valutazione circa la maggiore semplicità e convenienza di una partecipazione collettiva o di una partecipazione personale dei soci può ben essere rimessa a questi ultimi, e non v'è ragione per la quale debba essere regolata in modo vincolante a livello legislativo.
Infine, la circostanza che la nuova società di persone, alla quale partecipi anche una preesistente società di persone, sia stata costituita con una scrittura (sia essa dotata dei requisiti di forma richiesti per l'iscrizione nel registro delle imprese, poi omessa per scelta o per negligenza, o non lo sia), o invece sia stata contratta verbis, vel re (società di fatto) è estranea al problema qui considerato. L'iscrizione al registro delle imprese, e dunque il carattere regolare della società in nome collettivo condiziona il regime giuridico (a norma dell'art. 2297 c.c.), ma non l'esistenza della società; e tale osservazione deve valere necessariamente anche nel caso di società di fatto costituita con il concorso di società di persone, una volta che sia ammessa la partecipazione di altre società di persone.
Il mezzo d'impugnazione deve essere pertanto rigettato. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo della controversia, dell'esclusione della società di fatto tra le parti in causa. La corte territoriale aveva ritenuto di dedurre la partecipazione della STEP s.n.c. - e non già del suo socio Pirolli - alla società di fatto con il Mancini da alcune frasi contenute nell'atto di citazione, ma nell'esposizione del fatto aveva anche riferito che l'attore aveva citato il Pirolli davanti al tribunale "per sentire accertare l'esistenza di una società di fatto tra i due, avente ad oggetto la realizzazione di opere edilizie", e in tal modo aveva addebitato all'attore una contraddizione tra causa petendi e petitum, da escludere invece proprio per la rivendicazione, da parte Mancini, dell'esistenza di una società di fatto con il Pirolli e non con la STEP s.n.c.. Erroneamente la corte aveva premesso all'esposizione delle ragioni del suo convincimento di "prescindere dalla qualificazione dei patti e degli accordi sociali dedotti dalle parti - oggetto, se del caso, di separato giudizio", laddove proprio di ciò ci si doveva occupare nel presente giudizio. Il ricorrente prosegue analizzando la consistenza e gli elementi emersi, al fine di sostenere la sua diversa interpretazione dei fatti, secondo la quale nella conclusione dell'accordo il Pirolli avrebbe agito in proprio e non quale legale rappresentante della STEP s.n.c.: le frasi della citazione, erroneamente valorizzate dalla corte territoriale, andavano intese non già nel senso che gli accordi societari investissero la STEP, ma nel senso che per una parte degli accordi il Pirolli si sarebbe potuto servire, uti dominus, anche di attrezzature o beni di cui la STEP "appariva solo formalmente titolare".
Le censure, nei limiti in cui possono essere esaminate in questa sede, non hanno fondamento. È da premettere che, nonostante gli argomenti desunti dall'analisi interna dell'atto di citazione, e specificamente dal contrasto così individuato tra esposizione del fatto e formulazione della domanda (che giustificherebbe una pronuncia circoscritta alla legittimazione passiva del convenuto), la corte territoriale non si è limitata alla citazione ma ha anche accertato il fatto. A tal fine, la corte ha esaminato gli argomenti del tribunale, confutandoli, e pervenendo alla conclusione che la società era stata effettivamente costituita dall'attore con la società STEP. La corte ha anche escluso che fosse provato l'assunto del Mancini, dell'esistenza di una simulazione soggettiva per avere il Pirolli agito in realtà personalmente, sebbene sotto il nome apparente della società STEP. Si tratta dunque di accertamenti di fatto basati sulla valutazione di elementi acquisiti alla causa, nell'esercizio di una funzione tipicamente rimessa al giudice di merito.
Quanto alla censura mossa alla motivazione, occorre considerare che l'accertamento del contenuto del negozio deve essere fatto in base al criterio della volontà comune delle parti (art. 1362 c.c.), il quale esige che queste ultime (la cui volontà dovrebbe essere interpretata) siano preventivamente identificate; sicché, nel caso che l'identità delle parti non emerga in modo inequivoco dal contratto, non è consentito invertire l'ordine logico delle questioni, e desumere dall'interpretazione del contenuto obbligatorio del negozio l'identità di coloro che vi hanno preso parte. Vero è che, trattandosi di negozio concluso - come nel caso della società di fatto - per facta concludentia, può accadere che gli stessi elementi di fatto siano utilizzati in modo indiziario all'uno e all'altro fine. Ma questo attiene soltanto alla valutazione degli elementi di causa, funzione riservata al giudice di merito, mentre l'enunciato dell'impugnata sentenza, posto a premessa del ragionamento e specificamente censurato dal ricorrente, è immune da vizi logici o giuridici.
Inammissibili, invece, sono i successivi argomenti, che sotto la rubrica del vizio di motivazione intendono devolvere alla corte la ricostruzione degli elementi della fattispecie negoziale attraverso una diversa valutazione delle risultanze processuali, compito estraneo al presente giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione delle norme in tema di valenza della confessione giudiziale. Il ricorrente riporta il testo della risposta del Pirolli all'interrogatorio formale deferitogli, nel quale sarebbe leggibile la confessione dei contenuti dell'accordo stipulato con il Mancini, e deduce che l'aggiunta "si trattava di un accordo tra la ditta individuale del Mancini e la STEP s.n.c. di cui io sono amministratore unico nonché socio di maggioranza" non costituiva enunciazione di un fatto, idoneo ad essere apprezzato nel confronto con gli altri fatti, ma personale opinione sulla qualificazione giuridica di quelli ammessi.
Il mezzo, pur riportando per intero il verbale d'interrogatorio formale, non indica in quali affermazioni fatte dal Pirolli dovrebbe leggersi la confessione di aver agito in proprio, e non già come legale rappresentante della società in nome collettivo, e implicitamente demanda a questa corte di legittimità il compito, che non le compete, di accertare se nelle dichiarazioni rese dal Pirolli, ed in quale di esse, debba leggersi l'ammissione del fatto pregiudizievole, che come tale non si rinviene nelle risposte date dal Pirolli, nella loro formulazione letterale verbalizzata. Risolvendosi nella sollecitazione ad un riesame delle prove raccolte nel processo, il mezzo è inammissibile in questa sede di legittimità.
Con il quarto mezzo si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, costituito dalla valenza confessoria delle dichiarazioni del convenuto. Posto pure che alla frase sopra riportata, con la quale il Pirolli negava di aver agito in proprio, si attribuisse il valore di affermazione di un fatto tendente ad infirmare l'efficacia del fatto confessato, il giudice di merito avrebbe dovuto motivare, a norma dell'art. 2734 c.c. il libero apprezzamento che lo induceva svalutare le dichiarazioni confessorie del Pirolli. Tali sarebbero, secondo il ricorrente, l'assunzione dell'obbligo personale di gestione del cantiere, e di tenuta della contabilità, di movimentazione del conto corrente intestato congiuntamente a lui e al Mancini, e di ripartizione degli utili; così dovrebbe ritenersi per il fatto che lo stesso Pirolli aveva ammesso non esservi traccia di ciò in atti o deliberazioni della STEP.
Il mezzo, per la parte non assorbita dal rigetto del mezzo precedente, è infondato, perché il punto indicato non è decisivo. Occorre premettere che, nel testo dell'interrogatorio formale riportato nel ricorso, l'assenza di registrazione negli atti sociali e di deliberazione da parte dei soci è riferita esclusivamente all'accordo verbale concluso con il Pirolli, e non ad altro; e che le registrazioni degli atti (in questo caso: costituzione di una nuova società) nei libri della società (in questo caso, della società STEP) sono strumentali al regolamento dei rapporti tra i soci, ma non incidono direttamente sul perfezionamento del contratto con il terzo (in questo caso, del contratto sociale con il Pirolli). Le affermazioni alle quali si fa riferimento nel ricorso riguardano poi le incombenze che, nella nuova società così costituita, le parti intendevano assegnare alla persona del Pirolli: queste pattuizioni non implicano l'ammissione che, in punto di fatto, l'accordo fosse stato raggiunto con il Pirolli personalmente piuttosto che con la società della quale il Pirolli era amministratore. Si tratta di elementi a loro volta liberamente apprezzabili dal giudice di merito nell'indagine sull'identificazione delle parti del contratto di società, ma non idonei da soli ad imprimere alla controversia una diversa conclusione. Il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 13 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2009