Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25613 - pubb. 06/07/2021

I diritti camerali delle CCIAA si prescrivono in cinque anni

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 25 Maggio 2021, n. 14244. Pres. De Masi. Est. Pepe.


Riscossione mediante ruolo e coattiva – Entrate tributarie dello Stato – Prescrizione



La prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonchè le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

La ratio di questa interpretazione si fonda nel principio secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo a quella accessoria, ovvero la sanzione nel caso di specie, deve essere unitario.

Sarebbe, infatti, [?] nell'ambito della stessa materia dei diritti camerali, prevedere termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali dalla cui violazione conseguono le sanzioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. Con ricorso del 16.6.2011 A.A. proponeva opposizione avverso le intimazioni di pagamento emesse dalla SO.GE.T. S.p.a. e afferenti al mancato versamento della tassa di iscrizione camerale e dei diritti annuali alla Camera di Commercio relativamente agli anni 2000 e 2001. La ricorrente lamentava la mancata notifica delle relative cartelle esattoriali e, comunque, l'infondatezza delle ragioni sulle quali si fondavano le suindicate intimazioni.

2. La CTR dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con sentenza n. 1173/6/2015, depositata il 3/11/2015, rigettava l'appello proposto dalla contribuente e, per l'effetto confermava la decisione di primo grado, sul rilievo dell'avvenuta corretta notifica delle cartelle, della non intervenuta prescrizione del credito vantato nei confronti della contribuente e, infine, della accertata iscrizione di quest'ultima alla Camera di Commercio.

3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

4. Le parti resistenti non si sono costituite.

5. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria.

 

Diritto

1. Con il primo motivo A.A. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "l'omessa applicazione dell'art. 2948 c.c.".

La ricorrente lamenta che la CTR avrebbe erroneamente affermato che i versamenti richiesti a titolo di diritti camerali dovevano essere considerati quali tributi e, dunque, sottoposti alla regola generale della prescrizione decennale in assenza di una specifica previsione derogatoria, applicando il disposto dell'art. 2946 c.c..

Al contrario, a parere della ricorrente, nel caso di specie, doveva applicarsi il disposto di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto i tributi di cui trattasi hanno natura di obbligazione ad esecuzione periodica e, dunque, il relativo credito andava azionato nel termine di cinque anni e, dunque, era prescritto.

Rileva, infine, la A. che la CTR ha comunque errato nell'unificare i tributi e gli interessi applicando per entrambi il termine di prescrizione decennale, laddove per quest'ultimi il termine è quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c..

La A. lamenta l'omessa pronuncia sul motivo appello con il quale si rilevava che qualora fosse stata affermato il termine di prescrizione decennale per i diritti camerali, dall'importo richiesto con gli atti impugnati andava detratta la quota relativa agli interessi per i quali si applicava il termine di prescrizione quinquennale.

3. Con il terzo motivo viene lamentata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, e art. 112 c.p.c., avendo la CTR condannato la ricorrente alle spese per il doppio grado di giudizio nonostante la CTP avesse disposto la compensazione delle stesse e la SO.GE.T. S.p.a. non avesse sul punto proposto appello incidentale.

4. Con il quarto motivo la A. deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 23, 53 e 54, e dell'art. 112 c.p.c..

Con tale motivo, proposto in via subordinata a quello che precede, si rileva che qualora si ritenga che la SO.GE.T. S.p.a. ha proposto appello incidentale in punto di condanna alle spese di giudizio, esso sarebbe inammissibile per carenza di motivazione e tardività.

5. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

La questione rimessa al Collegio attiene all'individuazione del termine di prescrizione entro il quale la Camera di commercio deve agire al fine di ottenere la liquidazione dei diritti camerali (istituiti dalla L. n. 580 del 1993, art. 18, a carico delle imprese iscritte nei relativi registri) i quali hanno la funzione di garantire il finanziamento di tali organismi.

Nella specie la CTR, in ragione dell'assenza di un riferimento normativo al riguardo, ha sostenuto che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c..

In particolare, nella fattispecie la ricorrente ha impugnato le intimazioni di pagamento emessa dalla SO.GE.T spa (Società di gestione entrate e Tributi di (*)) afferenti al mancato versamento della tassa di iscrizione e dei diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio relativi agli anni 2000 e 2001; intimazioni notificate il 6.4.2011 e che trovano causa nelle cartelle di pagamento presupposte notificate, rispettivamente, il 18.12.2001 e il 14.2.2006 (cfr. pag. 2 e 3 del ricorso).

In via preliminare va affermata la natura di tributo del diritto camerale ad opera della L. Finanziaria per il 2003, art. 13 (L. n. 289 del 2002).

L'art. 13, comma 3, (Definizione dei tributi locali) stabilisce, infatti, che "ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonchè delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali".

Con il D.L. n. 282 del 2002, successivo art. 5-quater, comma 1, (introdotto in sede di conversione dalla L. n. 27 del 2003), la L. n. 289 del 2002, art. 13, è stato esteso anche alle Camere di Commercio, con riferimento al diritto annuale, demandando ad un successivo decreto del Ministero delle Attività produttive le modalità di attuazione.

Così individuata la natura del diritto camerale esso è disciplinato dalla L. n. 580 del 1993, art. 18, (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) il quale prevede che esso, finalizzato al finanziamento ordinario delle camere di commercio sia versato con cadenza annuale.

Il diritto camerale è, dunque assimilabile a quei tributi aventi cadenza periodica, ogni anno o in termini più brevi configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, per la quale trova applicazione l'art. 2948 c.c., n. 4, il quale prevede la prescrizione quinquennale.

Tali tributi non richiedono, quanto alla sussistenza dei relativi presupposti, una valutazione autonoma per ogni anno di imposta, assumendo all'uopo, oltre alla suindicata periodicità, il versamento annuale in un'unica soluzione e il fatto che il presupposto per il sorgere dell'obbligo di pagamento la mera iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese. Quest'ultima, infatti, non è oggetto di riesame periodico, essendo onere dell'impresa, per non pagare più il diritto camerale, quello di richiedere la cancellazione dall'albo presso la Camera di Commercio ed essendo prevista la cancellazione d'ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 247 del 2004, solo in presenza di precisi presupposti e comunque sempre con efficacia decorrente dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.

Tali conclusioni trovano fondamento nell'univoco indirizzo di questa Corte (Cass. n. 4283 del 2010, n. 26013 del 2014) più recentemente ribadito dalle Sezioni unite (Cass. n. 23397 del 2016) le quali hanno affermato che "Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via".

L'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale si fonda, infine, sulla previsione del corrispondente termine fissato, in via generale, per l'irrogazione delle sanzioni dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3, e, con specifico riferimento a quelle dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dal D.A. n. 54 del 2005, art. 10, secondo cui "L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione".

Questa Corte con l'ordinanza n. 1997 del 2018, riprendendo il principio di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 23397 del 2016, ha, poi, precisato che la prescrizione quinquennale trova piena operatività con riguardo a tutti gli atti, in qualsiasi modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, inclusi dunque anche i crediti relativi ad entrate tributarie dello Stato nonchè le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

La ratio di questa interpretazione si fonda nel principio, anche esso ribadito in precedenti interventi di questa Corte (in ultimo Cass. n. 20955 del 2020), secondo cui il termine entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione principale tributaria e quello relativo a quella accessoria, ovvero la sanzione nel caso di specie, deve essere unitario.

Sarebbe, infatti, nell'ambito della stessa materia dei diritti camerali, prevedere termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali dalla cui violazione conseguono le sanzioni.

6. Il terzo e quarto motivo, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati.

E' principio costante di questa Corte quello secondo cui "Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poichè l'onere delle spese medesime deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Qualora, invece, la sentenza di primo grado sia stata confermata, la decisione del giudice di primo giudice sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (ex plurimis: Cass. n. 58 del 2004n. 12551 del 1992). Nella specie, la CTR ha confermato l'impianto motivazionale della decisione di primo grado e, in assenza di specifica impugnazione sul punto della parte vittoriosa, ha riformato la sentenza della CTP che aveva compensato le spese di lite condannando l'appellante, odierna ricorrente, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Alla luce di quanto sopra la notifica delle intimazioni oggetto di impugnazione da parte della contribuente risulta essere stata effettuata oltre il suddetto termine di prescrizione (il 6.4.2011), assumendo all'uopo rilievo la data di interruzione di questa ad opera della notifica delle cartelle (avvenuta, rispettivamente, il 18.12.2001 e il 14.2.2006).

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, la controversia può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

6. Le spese del giudizio di merito possono essere compensate tra le parti per l'assoluta novità delle questioni trattate; nulla per le spese di legittimità in assenza di attività difensiva della CAMERA DI COMMERCIO DI (*) e della SO.GE.T S.p.a. Società di gestione Entrate e Tributi di (*).

 

P.Q.M.

La Corte:

- Accoglie il ricorso.

- Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente.

- Spese del giudizio di merito compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021.