Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24996 - pubb. 16/03/2021

Gruppo di società e responsabilità dell’amministratore nei riguardi della società di appartenenza

Cassazione civile, sez. I, 03 Marzo 2021, n. 5795. Pres. Cristiano. Est. Mercolino.


Società di capitali – Amministratore – Responsabilità – Gruppo di società



La circostanza che l’amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell’impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all’inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all’accettazione dell’incarico, gl’imponeva di vigilare sull’andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli.

Tale responsabilità non è esclusa dall’appartenenza della società ad un gruppo d’imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1. Con sentenza del 23 maggio 2014, la Corte d’appello di Messina ha rigettato l’appello proposto da C.V. , già amministratore della (...) S.p.a., avverso la sentenza n. 2031/04, con cui, a seguito della dichiarazione di fallimento della società, il Tribunale di Messina aveva accolto l’azione proposta dal curatore ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 146, dichiarando la responsabilità dell’appellante per violazione del divieto d’intraprendere nuove operazioni dopo la perdita dell’intero capitale sociale e per omissione di vigilanza, e condannandolo al pagamento della somma di Euro 1.256.975,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l’efficacia vincolante della sentenza di proscioglimento pronunciata ai sensi dell’art. 425 c.p.p. in relazione ai reati di falso, truffa, false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta ascritti all’appellante, osservando che, in quanto non pronunciata all’esito del dibattimento, la stessa era liberamente valutabile in sede civile, al pari di un documento dal quale desumere elementi di giudizio.

Ha ritenuto poi insussistente il difetto di legittimazione del curatore in ordine all’azione di responsabilità prevista dall’art. 2449 c.c., rilevando che la domanda dallo stesso proposta trovava il suo fondamento nella L. Fall., art. 146, e negli artt. 2393 e 2394 c.c., e precisando che la violazione del divieto previsto dalla predetta disposizione poteva dar luogo a responsabilità dell’amministratore non solo nei confronti dei terzi, ma anche nei confronti della società e dei creditori sociali. Premesso che in caso di fallimento di una società di capitali, le diverse fattispecie di responsabilità confluiscono in una unica azione, al cui esercizio è legittimato esclusivamente il curatore, ha affermato che l’obbligazione risarcitoria, derivante dall’inadempimento dei doveri previsti dalla legge o dall’atto costitutivo ovvero dall’inadempimento dell’obbligo generale di vigilanza e d’intervento, non è limitata alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, ma si estende al danno riconducibile in via diretta ed immediata delle violazioni accertate, in misura equivalente al detrimento patrimoniale cagionato dalla condotta illecita degli amministratori. Ha distinto la predetta responsabilità da quella prevista dall’art. 2394 c.c., derivante dall’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, escludendo il carattere surrogatorio della relativa azione, ed affermando che, a differenza di quelle previste dagli artt. 2392 e 2393 c.c., l’interesse ad agire incontra un limite nella misura del danno subito dai creditori.

La Corte ha poi rigettato l’eccezione di prescrizione dell’azione di cui all’art. 2392 c.c., osservando che il relativo termine decorre dal momento in cui è stata resa nota, con un atto conoscibile dai terzi, l’insufficienza del patrimonio sociale, ed individuando tale momento nella data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1992, avvenuta il 30 giugno 1993.

Nel merito, ha ritenuto irrilevante l’appartenenza della società ad un gruppo imprenditoriale ed il carattere meramente formale e fittizio dell’amministrazione affidata al C. , osservando che egli aveva colposamente omesso qualsiasi controllo sull’attività del gruppo, consentendo il compimento di iniziative di gestione in violazione dei doveri di diligenza e degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del capitale sociale. Ha escluso che la predetta condotta potesse trovare giustificazione in quelle attribuite a soggetti diversi, rilevando che egli era perfettamente in grado di accorgersi delle gravi irregolarità che venivano commesse, ed aggiungendo che non risultava provato che egli si fosse diligentemente attivato e non avesse potuto esercitare la vigilanza a causa del comportamento ostativo di altri soggetti.

La Corte ha ritenuto infine corretta la ricostruzione della contabilità sociale compiuta dal c.t.u., osservando che la stessa risultava collegata al dato reale riguardante le dichiarazioni di condono, contenute nel bilancio relativo all’esercizio 1992, e rilevando la genericità delle critiche mosse dall’appellante: ha precisato in particolare che la voce "cassone prefabbricato", della quale era stata dedotta l’omessa valutazione, era riportata tra le scorte di magazzino, ritenendo invece priva di riscontro l’affermazione dell’appellante secondo cui un ammanco di cassa dell’importo di Lire 580.000.000 relativo all’esercizio 1990 rientrava in realtà nelle movimentazioni del conto anticipi dei soci azionisti. Ha affermato comunque che il C. doveva ritenersi responsabile dell’ammanco, essendo tenuto a vigilare, in qualità di amministratore, per impedire che altri effettuassero il prelievo.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per nove motivi, C.P. , in qualità di erede di C.V. , deceduto nel corso del giudizio di appello. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 28 e 652 c.p.p., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la sentenza di proscioglimento pronunciata nei confronti del padre senza tener conto del passaggio in giudicato della stessa e dell’identità dei fatti accertati nel giudizio penale rispetto a quelli che costituivano oggetto del giudizio civile. Sostiene infatti che dalla predetta sentenza emergevano l’estraneità del C. all’amministrazione ed alla gestione finanziaria della società ed il ruolo di prestanome da lui svolto per altri soggetti, i quali si erano occupati direttamente della gestione sociale, aggiungendo che non risultava provato che l’amministratore fosse consapevole dell’irregolarità della situazione patrimoniale e finanziaria o connivente con il gruppo imprenditoriale che controllava la società.

1.1. Il motivo è infondato.

Correttamente, infatti, la sentenza impugnata ha escluso che la sentenza penale di proscioglimento dai reati di falso, truffa, false comunicazioni sociali e bancarotta pronunciata nei confronti del C. ai sensi dell’art. 425 c.p.p., potesse spiegare efficacia vincolante nel giudizio civile di responsabilità promosso dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 146: l’art. 652 c.p.p., nell’attribuire alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o assoluzione, efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di risarcimento del danno, subordina tale efficacia all’avvenuta pronuncia della sentenza a seguito di dibattimento, in tal modo escludendo la possibilità di riconoscere il medesimo effetto a quella di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza preliminare. La natura eccezionale della predetta disposizione e di quella dettata dall’art. 654 c.p.p., aventi carattere derogatorio rispetto al principio di autonomia e separazione che informa la disciplina dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, ne esclude l’applicabilità in via analogica, imponendo al giudice civile di procedere, con pienezza di cognizione, ad una nuova valutazione dei fatti e della responsabilità, nell’ambito della quale può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento gli elementi di prova acquisiti nel giudizio penale, desumendoli dalla relativa sentenza o ricavandoli dagli atti del processo, e sottoponendoli al proprio vaglio critico (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/ 2018, n. 17316; Cass., Sez. III, 18/11/2014, n. 24475; Cass., Sez. lav., 9/10/2014, n. 21299). A tale compito la Corte territoriale non si è assolutamente sottratta, avendo preso specificamente in esame la tesi difensiva del C. , fondata proprio sulle risultanze del giudizio penale, secondo cui, nonostante il conferimento dell’incarico di amministratore, egli era rimasto sostanzialmente estraneo alla gestione della società, ma avendo correttamente ritenuto irrilevante la circostanza che tale gestione fosse in realtà affidata ad altre persone, che avevano operato in piena autonomia, in virtù dell’osservazione che la condotta di tali soggetti non poteva in alcun modo giustificare l’inadempimento dei doveri di vigilanza ed intervento inerenti alla carica da lui ricoperta. Ai sensi dell’art. 2392 c.c., (nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), l’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose, la cui previsione esclude la possibilità di attribuire un carattere meramente formale all’investitura, anche nel caso in cui alla stessa non abbia fatto riscontro l’effettivo esercizio di poteri di gestione, essendo l’amministratore rimasto estraneo alla conduzione dell’attività sociale, o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese da altri. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha reputato irrilevante la posizione di mero strumento della volontà altrui, asseritamente rivestita dal C. nell’amministrazione della società, osservando che tale atteggiamento passivo, tradottosi nella colposa omissione di qualsiasi controllo sull’attività sociale, aveva consentito il compimento di iniziative di gestione in violazione degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e del dovere di amministrare con diligenza.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2449 c.c., e della L. Fall., art. 146, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’escludere il difetto di legittimazione del curatore, la sentenza impugnata non ha considerato che l’art. 146 cit. non attribuisce a quest’ultimo la titolarità dell’azione di cui all’art. 2449, esercitata nei confronti del suo dante causa, e non ha tenuto conto della diversità degli elementi costitutivi della stessa da quelli delle azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.. Afferma infatti che, in quanto volta alla diretta escussione degli amministratori per la reintegrazione dei patrimoni di singoli creditori coinvolti nelle nuove operazioni, l’azione di cui all’art. 2449, non è configurabile come azione di massa, a differenza di quelle previste dagli artt. 2393 e 2394 cit., con la conseguenza che la relativa legittimazione non può ritenersi attratta da quella prevista dalla L. Fall., art. 146.

2.1. Il motivo è infondato.

Il compimento di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale, configurandosi come violazione del divieto specificamente previsto dall’art. 2449 c.c., in relazione agli artt. 2447 e 2448 c.c., integra l’inosservanza di doveri posti a carico dell’amministratore e costituisce pertanto fonte di responsabilità dello stesso ai sensi dell’art. 2392 c.c., comma 1, la quale dà luogo alle azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., che in caso di fallimento della società confluiscono nella legittimazione attribuita al curatore dalla L. Fall., art. 146, (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/1998, n. 3483; 29/04/1986, n. 2970). Com’è noto, infatti, l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, comma 2, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., a favore rispettivamente della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato, a garanzia sia dei soci che dei creditori, implicando una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle due azioni, che non perdono la loro identità giuridica (cfr. Cass., Sez. I, 20/09/2019, n. 23452; Cass., Sez. VI, 29/09/2016, n. 19340; 4/12/2015, n. 24715).

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2392 c.c. e ss., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la prescrizione dell’azione, la sentenza impugnata non ha considerato che, quando quest’ultima è esercitata dal curatore del fallimento, la decorrenza del termine non è necessariamente ancorata alla dichiarazione di fallimento, ma dipende dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale, che può anche non coincidere con quello in cui si determina lo stato d’insolvenza. Ciò posto, afferma che nella specie il termine avrebbe dovuto essere ancorato all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1990, individuato dal c.t.u. come quello in cui le perdite avevano superato il capitale sociale, con la conseguenza che alla data di proposizione della domanda, avvenuta il 31 marzo 1998, l’azione doveva ritenersi ormai prescritta.

3.1. Il motivo è infondato.

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, anche se esercitata dal curatore del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 143, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2949 c.c., decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell’insufficienza del patrimonio sociale, per inidoneità dell’attivo, confrontato con le passività, a soddisfare i loro crediti (cfr. Cass., Sez. VI, 23/07/2020, n. 15839; Cass., Sez. I, 4/12/2015, n. 24715). A tale principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale, nel disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, non ha affatto ancorato la decorrenza del termine alla dichiarazione di fallimento, ma ha fatto riferimento alla data di approvazione del bilancio relativo all’anno 1992, individuando nella relativa delibera l’atto conoscibile dai terzi idoneo a rendere percepibile l’insufficienza del patrimonio sociale. Tale conclusione implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per inesistenza materiale, mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/09/2018, n. 21662): nel far valere il primo vizio, la ricorrente lamenta l’omessa valutazione dell’affermazione contenuta nella relazione del c.t.u., secondo cui il periodo in cui le perdite avevano superato il capitale sociale poteva essere fatto risalire all’esercizio chiuso al 31 dicembre 1990, senza tuttavia considerare che, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, non risultava sufficiente la mera verificazione dell’evento, ma occorreva che lo stesso fosse divenuto oggettivamente percepibile all’esterno, attraverso un atto o un fatto, nella specie neppure individuato, idoneo a consentire ai terzi l’acquisizione della relativa consapevolezza.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver addebitato al C. l’omissione di qualsiasi controllo in ordine all’attività del gruppo imprenditoriale, senza tener conto delle differenze esistenti tra la relativa disciplina e quella del gruppo di società. Premesso che nella specie proprio l’accertamento dell’appartenenza della società ad un gruppo imprenditoriale aveva consentito di estendere la responsabilità a soggetti diversi dalle società di capitali formalmente operanti, sostiene che in tal caso la società capogruppo costituisce lo strumento operativo delle persone fisiche che ne hanno il governo, le quali esercitano anche il controllo sulle società del gruppo, mediante la gestione diretta delle stesse o l’adozione di prescrizioni imperative, con la conseguenza che la fattispecie risulta incompatibile con l’affermazione della responsabilità degli amministratori delle singole società, a meno che gli stessi non siano consapevoli della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e conniventi con le persone che lo gestiscono. Afferma che nella specie l’appartenenza della società al gruppo d’imprese era comprovato da un contratto di finanziamento individuato nella procedura fallimentare e dall’ingerenza esercitata nella gestione da M.A. e B. , la quale aveva comportato la perdita di qualsiasi autonomia da parte delle singole società, con il conseguente venir meno della responsabilità dei rispettivi amministratori.

4.1. Il motivo è infondato.

Come si è detto in precedenza, la circostanza che l’amministratore sia rimasto di fatto estraneo alla gestione della società, avendo consentito ad altri di ingerirsi nella conduzione dell’impresa sociale o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese in altra sede, non è sufficiente ad escludere la sua responsabilità, riconducibile all’inosservanza dei doveri posti a suo carico dalla legge e dall’atto costitutivo, la cui assunzione, collegata all’accettazione dell’incarico, gl’imponeva di vigilare sull’andamento della società e di attivarsi diligentemente per impedire il compimento di atti pregiudizievoli.

Tale responsabilità non è esclusa dall’appartenenza della società ad un gruppo d’imprese, la quale, in mancanza di un accordo fra le varie società, diretto a creare una impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, non esclude la necessità di valutare il comportamento degli amministratori alla stregua dei doveri specificamente posti a loro carico, della cui inosservanza essi sono tenuti pur sempre a rispondere nei confronti della società di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 8/05/1991, n. 5123). In tema di società di capitali, questa Corte ha infatti affermato costantemente che il fenomeno del collegamento societario, anche laddove implichi la gestione di attività economiche coordinate, l’utilizzazione di sedi comuni e la proprietà in capo ad una o più società di parte delle azioni delle altre, pur essendo stato preso in considerazione dal legislatore, per fini specifici e determinati, quale causa di una configurazione unitaria del gruppo, non è idoneo a determinare l’esistenza di un nuovo soggetto di diritto o di un centro d’imputazione di rapporti diverso dalle società collegate, le quali conservano la propria distinta personalità giuridica (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/11/2010, n. 23344; Cass., Sez. lav., 9/01/2019, n. 267; 14/11/2005, n. 22927). La riprova è costituita dalla disciplina dettata dalla L. 8 luglio 1999, n. 270, che in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi conferisce rilievo alla nozione di gruppo d’imprese, prevedendo la possibilità di estendere la procedura alle imprese controllanti, controllate o soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre: indipendentemente dalla considerazione che le speciali regole dettate per l’amministrazione straordinaria sono ritenute non estensibili al di fuori delle peculiari ipotesi da esse contemplate, trattandosi di norme eccezionali che non autorizzano una diversa configurazione del gruppo (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/1992, n. 4550; 2/07/1990, n. 6769; 8/02/1989, n. 795), occorre infatti rilevare che proprio in tema di responsabilità l’art. 90, conferma l’operatività dei principi generali, prevedendo, in caso di direzione unitaria delle imprese del gruppo, la responsabilità solidale degli amministratori delle società che hanno abusato del relativo potere, senza però escludere la responsabilità di quelli della società dichiarata insolvente. Nella medesima ottica, l’art. 2497 c.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 6 del 2003, e quindi inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) prevede, in caso di sottoposizione della società a direzione o coordinamento, che la società o l’ente che nell’esercizio di tale potere abbiano agito nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui o in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, rispondono direttamente nei confronti dei soci e dei creditori sociali, per il pregiudizio arrecato rispettivamente alla redditività ed al valore della partecipazione o alla integrità del patrimonio della società, ma senza escludere, in linea di principio, la responsabilità degli amministratori.

Benvero, si è anche precisato che la formale esistenza di un gruppo, con conseguente assetto giuridico predisposto per una direzione unitaria, non è incompatibile con l’amministrazione di fatto di singole società del gruppo stesso, poiché mentre la prima corrisponde ad una situazione di diritto nella quale la controllante svolge l’attività di direzione della società controllata nel rispetto della relativa autonomia e delle regole che presiedono al suo funzionamento, la seconda dà invece luogo ad una situazione di fatto in cui i poteri di amministrazione sono esercitati direttamente da chi sia privo di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita: tale considerazione, peraltro, se per un verso può giustificare l’affermazione della responsabilità concorrente del soggetto cui siano attribuiti poteri di direzione, in quanto amministratore di una holding, ove abbia di fatto esercitato anche poteri di amministratore delle società controllate, disattendendo l’autonomia delle stesse e riducendo i relativi amministratori a meri esecutori dei suoi ordini, non consente per altro verso di escludere la responsabilità di questi ultimi, ove siano venuti meno al diligente adempimento dei loro doveri nei confronti della società di appartenenza (cfr. Cass., Sez. I, 13/02/ 2015, n. 2952).

5. Con il quinto motivo, la ricorrente insiste sull’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nell’addebitare al suo dante causa l’omissione di qualsiasi controllo sull’attività del gruppo, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della relazione predisposta dal curatore del fallimento, da cui risultava invece che egli si era sempre preoccupato di vigilare sull’andamento della società. Sostiene che, in quanto tecnico ingegnere, il C. si era sempre affidato ad un dipendente che curava la contabilità del gruppo ed al collegio sindacale, la cui accertata estraneità alle irregolarità contestate avrebbe dovuto indurre ad escludere anche la responsabilità dell’amministratore. Aggiunge che quest’ultimo si era accorto di tali irregolarità soltanto in occasione dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1992, che aveva rifiutato di firmare, tentando di avere accesso alla contabilità della società per effettuare le opportune verifiche. Afferma infine che la perdita riscontrata era stata addebitata dal c.t.u. alla gestione di cassa, il cui controllo non spettava all’amministratore, ma al collegio sindacale.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Premesso che, in quanto derivante dall’inadempimento degli obblighi specificamente posti a suo carico, la responsabilità dell’amministratore non è esclusa nè dalla delega ad altri dei compiti inerenti alla concreta gestione della società, che non lo esonera dal dovere di vigilare sull’operato di tali soggetti e di attivarsi per porre rimedio ad atti pregiudizievoli, nè dalla mancata formulazione di rilievi da parte dei sindaci, tenuti autonomamente a rispondere per l’eventuale inadempimento degli obblighi inerenti alla funzione di controllo a loro demandata, si osserva che, nel confermare la responsabilità dell’appellante, la sentenza impugnata ha correttamente affermato l’irrilevanza delle condotte da lei attribuite a soggetti diversi, che non avevano costituito oggetto di esame nel corso del giudizio, rilevando che C. non aveva provato di essersi diligentemente attivato e di non aver potuto esercitare la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostativo di altri soggetti. Nel contestare tale apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’individuare circostanze di fatto trascurate dal decreto impugnato, ma si limita ad insistere sulle risultanze della relazione depositata dal curatore, la cui mancata valutazione non è di per sé deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: tale disposizione ha infatti introdotto nell’ordinamento un vizio specifico, consistente nell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; resta pertanto escluso dal suo ambito applicativo l’omessa valutazione di documenti o altri elementi istruttori, a meno che gli stessi non offrano la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi della sentenza impugnata venga a trovarsi priva di fondamento (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 7/03/2017, n. 5654; 28/09/2016, n. 19150). Tali circostanze non possono certamente essere costituite, nel caso in esame, dalla data in cui l’amministratore ha preso conoscenza delle irregolarità addebitategli attraverso l’esame del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, essendo egli tenuto a vigilare costantemente sull’andamento della situazione di cassa della società, e non risultando pertanto sufficiente, ai fini dell’esonero da responsabilità, l’effettuazione di episodici riscontri in occasione della predisposizione del bilancio.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2449 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare le censure riguardanti la ricostruzione della situazione contabile della società, la Corte territoriale non ha considerato che la riclassificazione del bilancio relativo all’esercizio 1990 compiuta dal c.t.u. presentava due gravi errori, consistenti nel mancato inserimento delle scritture di rettifica per iscrizione di attività non rilevate e nella qualificazione come ammanco di cassa di una scrittura di rettifica per eliminazione di attività inesistenti del conto cassa per Lire 580.000.000. Quest’ultima scrittura avrebbe dovuto essere invece considerata come un’appropriazione indebita da parte dei soci in conto anticipi, e quindi come un credito nei confronti degli stessi, per effetto del quale avrebbe dovuto essere esclusa la riduzione del capitale al disotto del minimo previsto dalla legge, con la conseguente inoperatività del divieto di cui all’art. 2449 c.c..

7. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta ancora la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2449 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che una corretta riclassificazione del bilancio relativo all’esercizio 1990 avrebbe dovuto indurre poi ad escludere anche la responsabilità del C. per l’incremento delle passività determinatosi negli esercizi successivi, ed in particolare nel 1992, avendo egli rifiutato di firmare il relativo bilancio, a causa delle irregolarità riscontrate, ed essendosi solo in seguito verificato l’improvviso tracollo della situazione patrimoniale della società. A tale difficoltà gli amministratori avevano tentato di far fronte attraverso la rettifica delle voci di bilancio consentita dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, inserendo nella contabilità gli oneri da condono poliennali, ed in tal modo provocando una modificazione dei bilanci relativi agli esercizi 1990 e 1991, che per effetto della riclassificazione operata dal c.t.u. avevano evidenziato perdite di esercizio.

8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.

Com’è noto, infatti, la parte che in sede di legittimità lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/2007, n. 13845; Cass., Sez. III, 28/03/2006, n. 7078). Tale onere nella specie non può ritenersi adeguatamente assolto, essendosi la ricorrente limitata, nel censurare la valutazione risultante dalla sentenza impugnata, a segnalarne l’adesione alla relazione del c.t.u., astenendosi tuttavia dal riportare le argomentazioni da quest’ultimo svolte a sostegno delle proprie conclusioni e dal precisare se le critiche proposte in questa sede siano state già sottoposte all’attenzione della Corte d’appello, con la conseguenza che i motivi risultano carenti di specificità.

9. È parimenti inammissibile l’ottavo motivo, con cui la ricorrente insiste nuovamente sull’errata interpretazione delle voci di bilancio da parte della sentenza impugnata, affermando la necessità della rinnovazione della c.t.u., ai fini della ricostruzione della reale situazione contabile della società.

9.1. La valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire il c.t.u. a chiarimenti ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo il consulente, è rimessa infatti alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Cass., Sez. VI, 24/ 01/2019, n. 2103; Cass., Sez. III, 30/03/2010, n. 7622; 14/11/2008, n. 27247). Tale motivazione emerge, nella specie, dal complesso delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno dell’adesione alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., la cui irrituale contestazione, comportandone la definitività, esclude la censurabilità della decisione di non procedere alla rinnovazione della consulenza.

10. Il ricorso va pertanto rigettato, restando assorbito il decimo motivo, con cui la ricorrente ha dedotto la violazione o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., senza muovere specifiche censure alla sentenza impugnata, ma chiedendone, in caso di accoglimento del ricorso, la cassazione nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, da porsi integralmente a carico del fallimento.

11. La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in cancelleria il 3 marzo 2021.