Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24860 - pubb. 12/02/2021

Assegnazione della casa familiare nel giudizio di separazione personale dei coniugi

Cassazione civile, sez. VI, 15 Ottobre 2020, n. 22266. Pres. Scaldaferri. Est. Maria Acierno.


Separazione personale dei coniugi - Casa familiare - Assegnazione parziale al coniuge non collocatario dei figli - Condizioni



Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

sul ricorso 28150-2018 proposto da:

 

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, *, presso lo studio dell'avvocato G. G., rappresentato e difeso dall'avvocato U. D.;

- ricorrente -

contro

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, *, presso lo studio dell'avvocato G. B., rappresentata e difesa dall'avvocato E. D.;

- controricorrente -

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimata -

 

avverso la sentenza n. 25/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Relazione n. 28150 del 2018 ruolo generale.

Il Tribunale di Salerno aveva rigettato le reciproche domande di addebito della responsabilità della separazione personale, avanzate dai coniugi, B.R. e S.D., aveva affidato il figlio a collocazione presso la madre nella casa coniugale che veniva assegnata alla B. e aveva posto a carico del S. un assegno mensile ammontante a Euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Il S. ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di appello di Salerno, chiedendo la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, con conseguente assegnazione della medesima o di una parte di essa al S.. L'appellata si è costituita, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e ha proposto appello incidentale affinchè la separazione fosse addebitata al S. e fosse disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio a Euro 300,00. Il giudice di secondo grado ha respinto l'impugnazione, considerando infondati sia l'appello principale che quello incidentale. In particolare, ha evidenziato che la pronuncia di addebito, richiesta da entrambi, non potesse fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e il fallimento della convivenza coniugale. Ha confermato la collocazione del figlio presso la madre, non essendo ravvisabili condotte pregiudizievoli della stessa e neanche disagi del minore a causa della convivenza con il nuovo compagno della madre. Poi, ha assegnato l'immobile nella sua interezza alla B., escludendo l'ammissibilità di un'assegnazione parziaria, stanti le modeste dimensioni della stessa e la conflittualità accesa tra i due coniugi. La Corte d'appello ha respinto il ricorso incidentale anche relativamente all'aumento dell'assegno di mantenimento richiesto dall'appellata, considerando le condizioni economiche del S..

Il S. propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi di ricorso. La B. deposita controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo, si deduce la illegittimità della sentenza impugnata e la mancata valutazione di una prova in relazione al rigetto della domanda di addebito. Il giudice di secondo grado, ha erroneamente escluso alla luce delle prove espletate che l'infedeltà dimostrata potesse essere la causa dell'intollerabilità della convivenza, avendo omesso di considerare i messaggi pubblicati dalla B. sui social network nei quali si dichiarava disponibile a incontri amorosi che si sono reiterati, come accertato dalla relazione investigativa.

Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 151 c.c.. Il ricorrente ritiene che la persistenza della relazione extraconiugale della B. avrebbe giustificato la pronuncia di addebito, infatti, ex art. 151 c.c. la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare pregiudizio alla prole, indipendentemente, dalla volontà di uno o entrambi i coniugi.

Con il terzo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legged omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rigetto della domanda relativa all'assegnazione parziaria della casa coniugale. In particolare non è stato considerato che il S. risiede nel vano cucina della proprietà della madre confinante con la casa coniugale. Inoltre, l'assegnazione parziale della casa coniugale secondo il ricorrente non provocherebbe conflitti, anzi ne eviterebbe l'insorgenza.

I primi due motivi sono inammissibili in quanto volti a censurare la valutazione dei fatti svolta insindacabilmente dal giudice del merito in relazione alle reciproche condotte degli ex coniugi e alla conseguente mancanza di rilevanza in ordine all'incidenza causale sull'insorgenza dell'intollerabilità della vita coniugale.

Il terzo motivo è manifestamente infondato perchè la Corte d'appello si è attenuta al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la possibilità di assegnare una porzione della casa coniugale al genitore non collocatario possa essere prevista solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia agevolmente divisibile (sent. n. 23631 del 2011).

In conclusione il ricorso è inammissibile. Si applica il principio della soccombenza alle spese processuali.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidare in Euro 4000 per compensi, 100 per esborsi oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2020