Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23397 - pubb. 20/03/2020
Amministrazione straordinaria (Alitalia) e requisiti per il riconoscimento al dirigente della indennità supplementare di cui all'accordo 27 aprile 1995
Cassazione civile, sez. I, 31 Maggio 2019. Pres. Di Virgilio. Est. Amatore.
Alitalia – Dirigente – Indennità supplementare – Riconoscimento – Presupposti – Risoluzione del rapporto di lavoro – Stato di disoccupazione – Esclusione – Trasferimento diretto – Esclusione
L’unico requisito, per il godimento della indennità supplementare di cui all'accordo interconfederale del 27 aprile 1995, è rappresentato dalla risoluzione del rapporto di lavoro in essere da parte del datore di lavoro e non già dalla dimostrazione, da parte del lavoratore, dello stato di disoccupazione successivo al licenziamento. La norma contrattuale in esame prevede, infatti, la risoluzione da parte dell'amministrazione straordinaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivato da esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale, come unica (e necessaria) condizione per l'erogazione della contestata indennità supplementare.
Sulla base del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, le modalità di passaggio dei lavoratori impiegati dalla società in amministrazione straordinaria a quella subentrate prevedono: a) la cessione immediata del rapporto di lavoro dall'impresa cedente a quella subentrante; b) la cessione del rapporto di lavoro tra le due imprese, ma con effetto posticipato al termine di un periodo di collocamento in cassa integrazione dei dipendenti ceduti; c) il licenziamento dei lavoratori e l'assunzione di un obbligo di riassunzione (immediata o posticipata nel tempo) da parte della impresa cessionaria.
Ne consegue che, solo nelle prime due ipotesi sopra indicate, si può fondatamente ravvisare un trasferimento diretto del rapporto di lavoro preesistente alle dipendenze dell'impresa in amministrazione straordinaria (con tutte le conseguenze in ordine al mantenimento del trattamento normativo e contrattuale discendente dal precedente rapporto lavorativo), posto che, nella terza ipotesi sopra prospettata, interviene, comunque, un'interruzione del rapporto di lavoro con l'impresa in a.s. e l'instaurazione (se dimostrato) di un nuovo rapporto di lavoro con la cessionaria, che potrebbe, in ipotesi, realizzarsi anche a distanza di tempo dal recesso datoriale qui in considerazione, in conseguenza dell'obbligo di riassunzione assunto dall'impresa cessionaria.
Ne discende, come ulteriore conseguenza, che, nella terza ipotesi presa in esame, esiste realmente un concreto "rischio da disoccupazione" determinato dal licenziamento, rischio la cui ricorrenza legittima l'erogazione dell'indennità supplementare, in aggiunta agli altri emolumenti contrattuali e normativi discendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
RILEVATO
CHE:
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma - decidendo sull'opposizione allo stato passivo avanzata da A.B. nei confronti di ALITALIA LINEE AREE ITALIANE SPA in a.s., in relazione al provvedimento di diniego del g.d. di ammissione della richiesta ex art. 111 bis L. Fall. per il credito da indennità supplementare discendente dall'accordo sindacale del 27 aprile 1995 - ha confermato il predetto provvedimento, rigettando, pertanto, l'opposizione.
Il ricorrente aveva allegato già innanzi al g.d. di aver lavorato alle dipendenze di Alitalia - L.A.I. S.P.A. sino al 5 dicembre 2008, con la qualifica di dirigente, e di essere stato licenziato per il termine dell'attività aziendale; di essere rimasto disoccupato dopo il licenziamento; di avere, pertanto, diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dall'accordo integrativo al c.c.n.l. dei dirigenti dell'industria del 27 aprile 1995.
Il tribunale, in sede di giudizio di opposizione, ha ritenuto non fondata l'eccezione di improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione, in quanto nel giudizio di opposizione la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità, non applicandosi la disciplina dettata dagli artt. 339 e seg. c.p.c.; nel merito, ha ricostruito la disciplina dettata dall'accordo integrativo sopra ricordato, ribadendone l'applicabilità anche alle amministrazioni straordinarie; ha, tuttavia, negato il riconoscimento economico della reclamata indennità supplementare per non aver il ricorrente provato il suo stato di disoccupazione successivo al licenziamento; ha, infatti, evidenziato che l'indennità in esame ha una funzione indennitaria supplementare in favore del dirigente involontariamente disoccupato, con finalità compensativa e natura giuridica di penale, non incidente in alcun modo sull'effetto estintivo determinato dal licenziamento. Il tribunale ha, poi, ricordato che, ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 5, comma 2 ter nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'art. 2, comma 2, il commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitari, con la individuazione di lavoratori alle dipendenze del cessionario, potendo tali passaggi di lavoratori alle dipendenze del cessionario intervenire anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte del cessionario. Il tribunale ha, inoltre, chiarito in termini generali che non era possibile accordare, nell'ipotesi del riconoscimento della predetta indennità supplementare, la reclamata prededuzione, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 20 nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, affinchè un credito sia prededucibile non è sufficiente che esso sia sorto in occasione o in funzione della procedura, ma deve essere sorto "per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore".
2. Il decreto, pubblicato il 17 luglio 2014, è stato impugnato da A.B. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l'ALITALIA LINEE AREE ITALIANE SPA in a.s. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo la parte ricorrente - lamentando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 347 del 2003, artt. 4 e 5 e dell'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - si duole dell'interpretazione fornita dal Tribunale di Roma in ordine all'affermata necessità dello stato di disoccupazione dopo il licenziamento del dirigente, come requisito per la fruizione della reclamata indennità supplementare. Osserva il ricorrente che unico requisito legittimante il diritto all'erogazione della indennità è rappresentato, al contrario, dall'adozione da parte dell'amministrazione straordinaria del licenziamento del dirigente, in ragione della cessazione totale o parziale dell'attività produttiva collegata alla procedura liquidatoria. Osserva il ricorrente che, sulla base del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, le modalità di passaggio dei lavoratori impiegati dalla società in amministrazione straordinaria a quella subentrate prevedono: a) la cessione immediata del rapporto di lavoro dall'impresa cedente a quella subentrante; b) la cessione del rapporto di lavoro tra le due imprese, ma con effetto posticipato al termine di un periodo di collocamento in cassa integrazione dei dipendenti ceduti; c) il licenziamento dei lavoratori e l'assunzione di un obbligo di riassunzione (immediata o posticipata nel tempo) da parte della impresa cessionaria. Si evidenzia che solo nelle prime due ipotesi sopra indicate si può fondatamente ravvisare un trasferimento del rapporto di lavoro preesistente alle dipendenze della impresa in amministrazione straordinaria, posto che nella terza ipotesi sopra prospettata interviene un'interruzione del precedente rapporto di lavoro con l'impresa in a.s. e l'instaurazione di nuovo rapporto di lavoro con la cessionaria, con la conseguenza che in quest'ultima ipotesi non può negarsi il diritto del dipendente alla erogazione della indennità di disoccupazione per il rischio determinato dal licenziamento. Osserva ancora il ricorrente che, a conforto di quanto affermato in tesi, milita, per un verso, l'argomento secondo cui i casi di esclusione del diritto alla erogazione dell'indennità supplementare sono previsti negozialmente dallo stesso accordo interconfederale (v. ipotesi di lavoratori aventi diritto alla pensione) e, per altro, anche la funzione compositiva di contrapposti interessi sottesa alla indennità stessa, comportando la decisione da parte del lavoratore di percepire la indennità anche l'accettazione implicita del licenziamento di cui non si può più contestare, dunque, la legittimità in sede arbitrale o giudiziale.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. in punto di ripartizione dell'onere della prova. Si evidenzia l'erroneità giuridica della decisione impugnata laddove aveva indicato il lavoratore come onerato della prova della dimostrazione del suo stato di disoccupazione per godere del beneficio economico in parola. Osserva il ricorrente che, anche secondo il ragionamento del tribunale impugnato, lo stato di disoccupazione si atteggia come eccezione impeditiva all'applicazione del beneficio indennitario in esame, con la conseguenza che, secondo l'ordinario schema normativo di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti dettato dall'art. 2697 c.c., deve essere la parte che intenda avvalersi di tale eccezione, e cioè l'Alitalia, a dimostrare la fondatezza di tale eccezione. Diversamente ragionando - osserva ancora il ricorrente - si addosserebbe al dipendente l'onere di provare un fatto negativo, con violazione, peraltro, dei principi giurisprudenziali in tema di "vicinanza" alla prova.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2700 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del R.D. 14 aprile 1939, n. 636, art. 19 e del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4. Osserva il ricorrente che, comunque, nel ricorso in opposizione ex art. 98 L. Fall. era stata puntualmente dedotta la circostanza secondo la quale il ricorrente era rimasto in stato di disoccupazione dopo il licenziamento e tale allegazione non era stata specificatamente contestata dalla controparte processuale. Si evidenzia inoltre che lo stato di disoccupazione era stato dimostrato tramite la produzione del Cud 2011.
4. Con il quarto motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 20 e 52, dell'art. 111, comma 1, n. 1, L. Fall. e dell'accordo interconfederale del 27.4.1995. Si osserva che le condizioni per il riconoscimento della reclamata prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria erano le medesime previste dall'art. 111 per la procedura concorsuale principale, con la conseguenza che anche l'indennità supplementare doveva essere liquidata in prededuzione, essendo un emolumento retributivo sorto in funzione dell'amministrazione straordinaria.
5. Ante omnia, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (rectius, di improcedibilità) sollevata dalla parte ricorrente in relazione all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Essa è in realtà infondata.
Occorre ricordare che, secondo il maggioritario orientamento espresso da questa Corte di legittimità (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa), l'onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali - nel rispetto del principio di cui all'art. 111 Cost., letto in coerenza con l'art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli - anche mediante la riproduzione, nel corpo dell'atto d'impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell'elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d'ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla Suprema Corte tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito (cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 15437 del 07/07/2014).
Ciò posto, osserva la Corte come, nel caso in esame, la parte ricorrente abbia integralmente richiamato nel ricorso introduttivo la norma contrattuale di cui si richiede l'esatta interpretazione e abbia, del pari, evidenziato in atti la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio vistato dalla cancelleria, così adempiendo agli oneri allegatori sopra indicati e necessari a fornire, in tal modo, a questa Corte tutti gli elementi per verificare l'esattezza dell'interpretazione offerta dal giudice di merito.
Senza contare che il testo dell'accordo interconfederale è stato invero riportato anche nel decreto impugnato, così venendo meno ogni ragione di non conoscibilità del contenuto dell'accordo da parte della Corte di legittimità.
6. Venendo al merito delle questioni prospettate dalle parti, occorre esaminare congiuntamente il primo e secondo motivo di doglianza, riguardando gli stessi medesime questioni interpretative della normativa contrattuale e legislativa sopra richiamata.
6.1 Occorre, in primo luogo, premettere (e chiarire) che il tribunale ha ritenuto incontestata l'applicabilità dell'accordo del 1995 al caso in esame e che, pertanto, ove la odierna controcorrente avesse voluto dolersi di detti assunti, avrebbe dovuto proporre, sul punto, ricorso incidentale.
6.1.1 Ciò posto, osserva il Collegio che - sulla base già dell'interpretazione letterale della norma contrattuale in esame (cfr. art. 27 del richiamato accordo) e del chiaro contenuto della relativa clausola negoziale ("A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo... l'azienda che risolva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, motivando il proprio recesso come dovuto alle situazioni sopra indicate, erogherà al dirigente, oltre alle spettanze di fine lavoro, una indennità supplementare al trattamento di fine rapporto, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato") - deve ritenersi che l'unico requisito, per il godimento della indennità supplementare di cui all'accordo interconfederale del 27 aprile 1995, sia rappresentato dalla risoluzione del rapporto di lavoro in essere da parte del datore di lavoro (circostanza quest'ultima incontroversa tra le parti, perchè non contestata neanche della controcorrente) e non già (come ritenuto erroneamente dal tribunale fallimentare) dalla necessaria dimostrazione, da parte del lavoratore, dello stato di disoccupazione successivo al licenziamento. Ed invero, la norma contrattuale in esame prevede, come sopra evidenziato dal dato letterale dall'accordo sindacale riportato verbatim, la risoluzione da parte dell'amministrazione straordinaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato motivato da esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione ovvero crisi aziendale, come unica (e necessaria) condizione per l'erogazione della contestata indennità supplementare.
Non vi è chi non veda come dal recesso datoriale non possa che discendere, come conseguenza inevitabile (e fisiologica), lo stato di disoccupazione del dipendente, pur temporaneo e non perdurante nel tempo.
6.1.2 Ma a sostegno della fondatezza dell'esegesi della norma contrattuale qui accolta soccorrono, invero, ulteriori elementi di valutazione sistematica, estraibili, come tali, dalla normativa contrattuale e legislativa sopra richiamata.
6.1.2.1 Così, non può essere dimenticato come le ipotesi di esclusione del diritto all'erogazione dell'indennità supplementare siano state contrattualmente previste dallo stesso accordo interconfederale dalle parti sociali (v. ipotesi di lavoratori aventi diritto alla pensione) e come, pertanto, qualora quest'ultime avessero voluto subordinare il diritto all'erogazione della predetta indennità ad ulteriori e diverse condizioni, rispetto alla prevista intimazione del licenziamento da parte dell'amministrazione straordinaria (per ragione collegate alla cessazione dell'attività produttiva discendenti dalla procedura liquidatoria), lo avrebbero sicuramente previsto nell'articolato contrattuale.
6.1.2.2 Del pari, non può neanche essere sottovalutata la funzione compositiva di contrapposti interessi sottesa all'erogazione dell'indennità stessa, giacchè la decisione da parte del lavoratore di fruire dell'indennità supplementare comporta, per espressa previsione contrattuale, anche l'accettazione implicita del licenziamento di cui non si può più contestare, dunque, la legittimità in sede arbitrale o giudiziale da parte del lavoratore stesso.
Ne consegue che anche tale ulteriore indice di interpretazione sistematica delle diverse clausole contrattuali di cui si compone l'accordo qui in esame depone nel senso di far ritenere che unico requisito legittimante il diritto alla indennità supplementare sia, in realtà, l'intimazione del recesso datoriale collegato al programma di liquidazione aziendale.
6.1.3 Del resto, occorre anche ricordare che, sulla base del D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, le modalità di passaggio dei lavoratori impiegati dalla società in amministrazione straordinaria a quella subentrate prevedono: a) la cessione immediata del rapporto di lavoro dall'impresa cedente a quella subentrante; b) la cessione del rapporto di lavoro tra le due imprese, ma con effetto posticipato al termine di un periodo di collocamento in cassa integrazione dei dipendenti ceduti; c) il licenziamento dei lavoratori e l'assunzione di un obbligo di riassunzione (immediata o posticipata nel tempo) da parte della impresa cessionaria.
Ne consegue che, solo nelle prime due ipotesi sopra indicate, si può fondatamente ravvisare un trasferimento diretto del rapporto di lavoro preesistente alle dipendenze dell'impresa in amministrazione straordinaria (con tutte le conseguenze in ordine al mantenimento del trattamento normativo e contrattuale discendente dal precedente rapporto lavorativo), posto che, nella terza ipotesi sopra prospettata, interviene, comunque, un'interruzione del rapporto di lavoro con l'impresa in a.s. e l'instaurazione (se dimostrato) di un nuovo rapporto di lavoro con la cessionaria, che potrebbe, in ipotesi, realizzarsi anche a distanza di tempo dal recesso datoriale qui in considerazione, in conseguenza dell'obbligo di riassunzione assunto dall'impresa cessionaria. Ne discende, come ulteriore conseguenza, che, nella terza ipotesi presa in esame, esiste realmente un concreto "rischio da disoccupazione" determinato dal licenziamento, rischio la cui ricorrenza legittima l'erogazione dell'indennità supplementare, in aggiunta agli altri emolumenti contrattuali e normativi discendenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
6.1.4 Altra questione è invece un possibile utilizzo distorto dell'istituto contrattuale in esame per consentire l'erogazione dell'indennità supplementare in parola, anche nei casi in cui solo apparentemente si sia determinata un'interruzione del precedente rapporto di lavoro e si sia invece realizzato un trasferimento immediato del lavoratore alle dipendenze della impresa cessionaria, come previsto dal D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter, lett. a) e b) sempre nell'ambito di trasferimenti concordati nella medesima procedura, senza, cioè, che sia verificata un'effettiva cesura nel rapporto di lavoro.
Sul punto, va ricordato che, come già affermato da questa Corte (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 29735 del 19/11/2018), non si rinviene nella normativa in esame (ed in particolare nel D.L. n. 347 del 2003, art. 5, comma 2 ter) l'onere del dipendente di fornire la prova "negativa" del mancato "passaggio" nella società subentrante (e cessionaria), circostanza quest'ultima che deve rivestire, semmai, il ruolo di eccezione a carico del datore di lavoro, sulla base del consueto schema di ripartizione dell'onere della prova delineato dall'art. 2697 c.c..
Ciò che dovrebbe, dunque, essere dimostrato, in positivo, dal datore di lavoro, e cioè da parte della società in amministrazione straordinaria, è l'intervenuto trasferimento diretto del lavoratore dall'impresa in a.s. a quella cessionaria e subentrante, senza che si sia effettivamente verificata una cesura nella continuità del rapporto lavoristico, dovendo, al contrario, il lavoratore limitarsi a provare l'intervenuto recesso datoriale quale unica condizione per l'erogazione dell'indennità supplementare, prevista dall'accordo sindacale sopra ricordato.
6.3 Il terzo motivo di censura rimane assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi doglianza sopra esaminati.
6.4. Il quarto motivo di censura è inammissibile, in quarto rivolto verso un'affermazione contenuta nella pronuncia impugnata, e cioè la negazione della prededucibilità del credito di cui si reclamava l'ammissione al passivo, irrilevante ai fini decisori ed inspiegabilmente aggiunta ad abundantiam da parte del giudice dell'opposizione, a fronte del mancato riconoscimento della indennità. Ne discende che la censura deve ritenersi rivolta verso statuizione non produttiva di un qualche effetto giuridico.
Conclusivamente, accolti, nel senso di cui in motivazione, il primo e secondo motivo, occorre cassare il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale competente per rinnovare il giudizio alla luce dei principi sopra affermati.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui rimette anche le statuizioni delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2019.