Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20127 - pubb. 10/07/2018

Società per azioni, accordo parasociale, opzione put a prezzo prefissato e divieto del patto leonino

Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018, n. 17498. Est. Loredana Nazzicone.


Divieto patto leonino – Società semplice – Società per azioni – Valutazione – Contratto di società – Causa tipica – Cooperazione all’attività economica e condivisione degli esiti – Applicabilità art. 2265 in quanto norma transtipica

Manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Natura di accordo parasociale – Divieto del patto leonino – Non applicabilità

Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Liceità e meritevolezza – Giudizio di diritto – Sussistenza

Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Causa – Configurabilità quale finanziamento partecipativo e funzione di garanzia in senso lato

Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Interesse alle buone sorti società – Sussistenza

Opzione put a prezzo prefissato – Diritto di recesso occulto – Insussistenza

Accordo di manleva di uno dei soci verso altro socio per le eventuali conseguenze negative dal conferimento – Opzione put a prezzo prefissato – Realizzazione causa societaria – Indifferenza



L’art. 2265 è dettato in tema di società semplice e si collega alla particolare situazione delle società personali in cui ogni socio di regola gestisce la società e risponde in via illimitata e personale delle obbligazioni dell’ente. Nondimeno, il Collegio condivide l’orientamento maggioritario, il quale reputa l’art. 2265 cod. civ. una norma transtipica. Se la societas è l’unione di più patrimoni, al fine del raggiungimento dello scopo comune di suddividere i risultati dell’intrapresa economica, si pone in contrasto con questa causa tipica la esclusione di uno o più soci da quei risultati. Il conferimento di capitale non collegato allo scopo di cooperare all’attività economica cui è volta l’impresa societaria condividendone gli esiti, pur se eventualmente ad altri fini, è stigmatizzato dal legislatore con la comminatoria della nullità per il patto che abbia un simile risultato, in via diretta (art. 1418 cod. civ.) o indiretta (art. 1344 cod. civ.). Ciò equivale a sostenere che il legislatore ha ammesso unicamente il contratto tipico di società al cui modello causale i soci non possono apportare deroghe idonee a snaturarne la funzione di contratto associativo. La ratio del divieto del patto leonino risiede nel preservare la purezza della causa societatis. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

La ratio del divieto del patto leonino va ricondotta ad una necessaria suddivisione dei risultati dell’impresa economica, quale tipicamente propria dell’intera compagine sociale e con rilievo reale verso l’ente collettivo. Nessun significato in tal senso potrà assumere il trasferimento del rischio puramente “interno” tra un socio e un altro socio o un terzo, allorché non alteri la struttura o la funzione del contratto sociale, né modifichi la posizione di socio in società e, dunque, non abbia alcun effetto verso la società, la quale continuerà ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali, nel rispetto del divieto ex art. 2265 cod. civ. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Se l’identificazione degli elementi di fatto dell’accordo è compito del giudice del merito, la valutazione di liceità e di meritevolezza del patto è giudizio di diritto. Ciò posto, tanto più quando si tratti di soggetti entrambi imprenditori, che abbiano concordato un regolamento pattizio nel pieno esercizio dell’autonomia negoziale privata, ogni intervento giudiziale ex art. 1322 cod. civ. – col suo effetto d’autorità rispetto ad equilibri negoziali liberamente contrattati – non può che essere del tutto residuale. Il controllo del giudice sul regolamento degli interessi voluto dai soggetti, se mira a limitare l’esercizio dell’autonomia privata, non deve però perdere di vista che il principio generale è quello della garanzia costituzionale ex art. 41 Costituzione. Si rivela un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod. civ. al finanziamento dell’intrapresa societaria, ove la meritevolezza è dimostrata dall’essere il finanziamento partecipativo correlato ad un’operazione strategica di potenziamento ed incremento del valore societario. Il patto leonino si può ravvisare solo in presenza di una esclusione totale e costante dalle perdite e dagli utili e solo quando questa non integri una funzione autonoma meritevole di tutela. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Ragione pratica del meccanismo in discorso, palesatasi nel mondo degli affari, è proprio quella di finanziamento dell’impresa, anche indirettamente, mediante il finanziamento ad altro socio, nell’ambito di operazioni di “alleanza strategica”. Nel momento della costituzione della società, o quando si intenda operarne il rilancio mediante una particolare operazione economica, il contributo di ulteriori capitali rispetto a quelli disponibili per i soci che il progetto abbiano concepito, può divenire essenziale, anche quale condicio sine qua non del progetto imprenditoriale programmato. In questi casi, accanto alle molteplici forme di finanziamento dell’impresa che il legislatore e la pratica prospettano – a titolo di partecipazione al capitale di rischio (azioni privilegiate, postergate, a voto plurimo, riscattande, ecc.), di debito (mediante obbligazioni strutturate, subordinate, irredimibili ex art. 2411 cod. civ.) o con i numerosi strumenti finanziari che possono essere emessi dalla società – non è precluso alle parti di addivenire pure a simili accordi, in cui la causa concreta è mista, in quanto associativa e di finanziamento, con la connessa funzione di garanzia assolta dalla titolarità azionaria e dalla facoltà di uscita dalla società senza la necessità di pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Gli interessi sottostanti sono analoghi a quelli rinvenibili nel pegno della partecipazione sociale ove al creditore, pur non socio, è concesso il diritto di voto, al fine del migliore controllo e “garanzia” del suo credito. Possono, infatti, esistere interessi rilevanti di varia natura, pur sempre connessi al buon esito dell’andamento dell’impresa sociale. Come il pegno, così l’operazione in esame si presta al raggiungimento di quella funzione, pur nell’ambito di un negozio traslativo della partecipazione sociale. Il finanziatore divenuto socio con clausola put ha un sicuro interesse a favorire le buone sorti della società e, con esse, del suo investimento, sia perché ha eseguito il conferimento, avendo investito pur sempre nell’intento di moltiplicare il valore del proprio denaro e non soltanto di recuperarlo dopo un dato periodo di tempo, sia soprattutto perché il suo debitore proprio grazie al successo dell’impresa economica potrà, con assai maggiore probabilità, restituire l’importo pattuito, onde quel successo il socio finanziatore sarà portato, per definizione, a propiziare. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Neppure giova affermare che, in tal modo, il socio godrebbe di un diritto di recesso non contemplato dalla legge: invero, le cautele di cui il legislatore ha da sempre circondato questo diritto, tanto da ammetterlo solo in casi determinati e sempre previo calcolo vigilato delle somme liquidate al recedente, mirano a proteggere il patrimonio sociale, non quello di un altro socio. Il diritto di recesso è stato ampliato anche nelle S.p.A. mediante l’art. 2437-sexies cod. civ. introduttivo della fattispecie delle azioni riscattabili, aventi parimenti l’effetto dell’uscita del socio dalla società, tramite le quali è ben possibile operare al fine del reperimento di finanza per la società in modo che al “socio temporaneo” sia attribuita la possibilità di dismettere la partecipazione ad un tempo prestabilito. Se lo strumento delle azioni riscattabili può assolvere alla funzione di finanziare la società, l’opzione put può perseguire quella di finanziamento del socio, ma sempre ai fini di incentivazione dell’impresa economica collettiva. La gamma delle variabili ammesse per atteggiare la posizione dell’azionista comporta che egli non sia più indefettibilmente astretto dal conferimento, non ripetibile se non dopo la liquidazione della società; tanto meno, dunque, appare immeritevole un patto tra soci che quell’exit assicuri. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)

Nell’opzione put a prezzo concordato si assiste all’assoluta indifferenza della società alle vicende giuridiche che si attuano in conseguenza dell’esercizio di essa, le quali restano neutrali ai fini della realizzazione della causa societaria. Nel negozio dai caratteri che si stanno esaminando, il socio finanziatore assume tutti i diritti e gli obblighi del suo status, ponendosi il meccanismo sul piano della circolazione delle azioni, piuttosto che su quello della ripartizione degli utili e delle perdite. L’atipicità, a ben vedere attiene non alla causa del contratto di società, che resta intatta, ma al c.d. finanziamento in forma partecipativa, il quale si pone a rafforzamento di un’impresa societaria con modalità atipiche, escogitata dalla pratica degli affari.

Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: “E’ lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società”. (Elena Grigò - Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Elena Grigò e Matteo Bascelli


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