Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17562 - pubb. 28/06/2017

Discrezionalità degli amministratori e valutazione prudenziale dei margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere

Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 2017, n. 15470. Est. Genovese.


Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Discrezionalità imprenditoriale - Cautele, verifiche e informazioni preventive - Diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere



Sè vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 cod. civ. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte), anche se presentino profili di rilevante alea economica, è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità, e perciò anche la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Ricorso per cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. GENOVESE Francesco A. - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

Svolgimento del processo

1. Il Consorzio italiano per l'Artigianato di Qualità - Società consortile per Azioni (più brevemente: Quarit s.co. p.a.), ora in liquidazione, chiedeva al Tribunale di Roma la condanna del sig. D.N.A., ex presidente del proprio C.d.A. (cessato da tale carica il 26 marzo 2002), al risarcimento dei danni subiti a seguito di atti e comportamenti dallo stesso posti in essere nel periodo in cui rivestiva detta carica (2001-2002).

1.1. L'azione era proposta in quanto il D.N., sulla base di note spese artefatte, fraudolentemente maggiorate e con causali non inerenti l'attività sociale, avrebbe ricevuto - dalla società - rimborsi non dovuti ed, inoltre, avrebbe stipulato contratti con altre imprese (nella specie: la E-news e la A&M), privi di alcuna utilità per la soc. Quarit.

1.2. Il sig. D.N. si costituiva contestando tutti gli addebiti (e chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta in suo danno) ma avanzando, al contempo, domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi dovutigli per l'incarico svolto in favore del Consorzio.

1.3. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda attrice, ravvisando la responsabilità del D.N. relativamente ai fatti contestati dal Consorzio (ad eccezione di quelli relativi alla conclusione del contratto stipulato con la A&M, in quanto la contestazione non sarebbe stata adeguatamente provata) ma, allo stesso tempo, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale dell'ex presidente del C.d.A. per i compensi richiesti, ad eccezione di quelli relativi all'attività giornalistica, perchè non provati.

2. Avverso tale sentenza il Sig. D.N. ha proposto appello principale e il Consorzio Quarit appello incidentale: il primo, è stato totalmente respinto e, il secondo, integralmente accolto dalla Corte di Appello di Roma, che ha condannato l'ex presidente del C.d.A. a risarcire l'ulteriore danno alla società senza riconoscergli alcun credito per i compensi richiesti in ragione dell'attività svolta (nella predetta qualità).

2.1. La Corte territoriale ha, innanzitutto, rilevato che la documentazione di causa dimostrava in modo incontestabile l'alterazione delle note di rimborso presentate al Consorzio dal D.N. risultando, per un verso, enfatizzate nei costi, mediante la falsificazione delle cifre numeriche, e per un altro, riferite a beni e servizi del tutto estranei all'attività d'impresa.

2.2. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che i tre contratti stipulati dal D.N. il 7, il 15 e il 20 dicembre 2001 (il primo con la e-News di (*) e i restanti due con la A&M s.r.l.), prima della conclusione del suo mandato gestorio (cessato il 26 marzo 2002), erano stati negoziati violando i doveri di corretta amministrazione, in quanto si versava in ipotesi di stipulazioni "arbitrarie", sia con riguardo all'oggetto negoziale sia con riferimento alla scelta dei contraenti, come dimostrato dal fatto che nessuna prestazione era stata resa in favore del consorzio, nonostante il pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale.

2.3. In terzo luogo, facendo proprio l'appello incidentale, sia in ordine all'addebito di responsabilità per la conclusione del contratto con la A&M, sia in ordine all'eccezione d'inadempimento formulata in relazione alla domanda del D.N., accolta in primo grado, per il pagamento dei compensi professionali, la Corte (attraverso il riconoscimento di un'ulteriore voce di danno e l'esclusione di un controcredito) ha maggiorato la condanna dell'ex amministratore in favore del Consorzio.

2.4. Infine, il giudice distrettuale ha rigettato anche la richiesta del riconoscimento dell'ulteriore compenso, avanzata dal D.N., in riferimento alla pretesa sua attività giornalistica, svolta in favore del Consorzio, in considerazione della mancanza di prove circa l'incarico, gli articoli redatti e la carica ricoperta (di presunto direttore della testata).

3. Avverso tale decisione il sig. D.N.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi di censura.

3.1. Quarit soc. cons. p. a. ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso (Nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 116 c.p.c., comma 1, art. 652 c.p.c., comma 1, e art. 2909 c.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, affermando l'avvenuta alterazione, falsificazione e non inerenza delle note spese presentate, per ottenere i rimborsi delle somme anticipate, alla società di appartenenza, non avrebbe considerato il giudicato penale sugli stessi fatti, così come accertati nella sentenza (acquisita nel giudizio di appello) di assoluzione dell'imputato con la formula de "il fatto non sussiste" (essa, infatti, era stata prodotta ed ammessa con ordinanza istruttoria dalla Corte di Appello, al pari della perizia contabile del perito nominato in sede penale).

1.1. In applicazione degli artt. 652 e 654 c.p.p., il giudicato penale di assoluzione avrebbe un effetto preclusivo della condanna nel giudizio civile, contenendo un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso (nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell'art. 116 c.p.c., comma 1; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, (contraddittoria motivazione) e nullità per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente censura la decisione impugnata, con riferimento al menzionato giudicato, sia per non aver preso in esame tutta la documentazione proposta dal D.N. sia per non aver giustificato detta esclusione.

2.1. Il Giudice di Appello civile non avrebbe dovuto ritenere responsabile il D.N. delle falsificazioni ed alterazioni di documenti, una volta considerata la sentenza penale di assoluzione e la sottesa relazione peritale (redatta dal Prof. T.) che, laddove irrilevanti, avrebbero imposto un obbligo motivazionale, invece non assolto.

2.2. Nè sarebbero stati esaminati, ingiustificatamente, i documenti riguardanti l'acquisto dei biglietti aerei e di alcuni beni non ritrovati nella sede del Quarit, perchè distribuiti o utilizzati per le precise finalità cui erano stati destinati (denuncia di furto/smarrimento di un cellulare; biglietti aerei per la presenza (documentata nei verbali) alle sedute del C.d.A. del 29 marzo, del 18 aprile e del 16 maggio 2002; lettera della A&M del 27 dicembre 2001).

3. Con il quarto motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell'art. 2392 c.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha qualificato i contratti stipulati dal ricorrente, nella qualità, con la E-news e con la A&M, come atti arbitrari e, quindi, contrari ai doveri dell'amministratore avveduto, senza accorgersi che, in tal modo, il giudice si sarebbe ingerito nelle scelte di gestione dell'amministratore, tramite un giudizio formulato ex post e basato su presunzioni.

3.1. Non sarebbe possibile imputare all'amministratore di una società, a titolo di responsabilità, le scelte economiche, considerate inopportune, tutte le volte che queste attengono ad una valutazione discrezionale.

3.2. Infatti, non potrebbe essere causa di responsabilità il semplice infelice risultato di una scelta compiuta, tanto più che la mancata esecuzione integrale dei contratti non sarebbe imputabile al Sig. D.N. sol che si consideri che nessuno avrebbe potuto sapere se le società sarebbero state in grado di mantenere gli impegni assunti oppure no.

4. Con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso il ricorrente censura la decisione impugnata innanzitutto per nullità del procedimento e della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 2697 c.c., comma 1 e art. 115 c.p.c,, comma 1) nella parte in cui essa non rappresenta alcun elemento probatorio che possa fondare il giudizio sulla responsabilità dell'amministratore; in secondo luogo, per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, comma 1, n. 5), nella parte in cui la corte d'appello non ha tenuto conto, senza darne alcuna motivazione, del fatto che i predetti contratti non vennero in parte eseguiti perchè i nuovi amministratori del consorzio diffidarono le due società contraenti a non darvi esecuzione; in terzo luogo, per nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, (contraddittoria motivazione)) e per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nella parte in cui la Corte d'Appello, anche nel capo di essa dedicato ai predetti contratti, avrebbe completamente omesso l'esame della sentenza penale di assoluzione relativa ai medesimi fatti imputatigli nel giudizio civile, senza darne motivazione alcuna.

4.1. In particolare, la Corte distrettuale avrebbe del tutto ignorato, quanto il D.N. aveva rappresentato e documentato relativamente al contratto con la E-news, circa l'affidabilità e professionalità dell'operatore-contraente e circa la convenienza dell'offerta.

4.2. Ancora, quanto al primo contratto stipulato con la A&M, la Corte non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto e allegato dal D.N. tra cui un articolo di un autorevole giornale inglese in cui veniva elogiata l'attività della A&M nella promozione dell'artigianato e che voleva avere la funzione di rappresentare le sue credenziali. Inoltre, la stessa sarebbe incorsa in un errore di fatto quante volte ha ritenuto essere oggetto del contratto la mera partecipazione all'evento e non l'organizzazione dello stesso con successiva partecipazione.

4.3. Infine, relativamente al secondo contratto stipulato con la A&M s.r.l., il Giudice d'appello non avrebbe tenuto conto di quanto allegato dal D.N. e avrebbe fondato la sua decisione su una presunzione fondata su una mera analogia con il primo contratto giungendo, così, alla conclusione che il secondo non avrebbe potuto non avere gli stessi vizi del primo.

5. Con il nono motivo di ricorso (nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell'art. 116 c.p.c., comma 1; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, relativamente al primo contratto stipulato con la A&M, viene equivocato il contenuto dello stesso essendo indicato erroneamente nella motivazione della sentenza che per il contratto di servizi di organizzazione e gestione della partecipazione alla manifestazione "(*)" Quarit pagò ad A&M Euro 65.073,56.

5.1. La somma riportata si riferirebbe alla cifra pattuita ma non a quella versata. Infatti, Quarit avrebbe pagato, al momento della stipula, solo l'importo corrispondente all'IVA e, successivamente, solo la metà dell'imponibile, restando l'altra metà mai corrisposta.

6. Con il decimo motivo di ricorso (nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per violazione dell'art. 116 c.p.c., comma 1; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 (contraddittoria motivazione) e omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 c.p.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, relativamente al secondo contratto stipulato con la A&M, viene equivocato il contenuto dello stesso essendo indicato erroneamente nella motivazione della sentenza che per il contratto di realizzazione del database informatizzato delle imprese artigiane e del relativo supporto cartaceo Quarit avrebbe pagato ad A&M L. 160.000.000.

6.1. Anche in tal caso la cifra si riferirebbe alla somma pattuita e non versata. Quarit pagò oltre l'IVA (20%) solo il 50% dell'imponibile e, pertanto, la condanna in appello dell'intero ammontare dovrebbe ritenersi infondata.

7. Con l'undicesimo motivo di ricorso (nullità per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dalla consequenziale violazione e falsa applicazione art. 1460 c.c.), il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui, una volta riconosciuto l'inadempimento del contratto di amministrazione da parte del D.N., ha rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali dallo stesso avanzata.

7.1. L'accoglimento dei motivi sopra proposti escluderebbe qualsiasi responsabilità del D.N. e, consequenzialmente, non giustificherebbe l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

8. Con il dodicesimo motivo di ricorso (nullità per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui viene disattesa la pretesa del D.N. di compenso per l'attività giornalistica resa in favore di Quarit non avendo la Corte d'Appello considerato, ai fini della sua statuizione, il numero della rivista "Quarit", già depositato in atti.

8.1. Inoltre, senza motivare, la Corte avrebbe escluso dal suo ragionamento altri due numeri della suddetta rivista, allegati dal D.N. a sostegno delle sue argomentazioni come prova dell'attività svolta.

9. Infine, con il tredicesimo motivo di ricorso (nullità per omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e consequenziale nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui le spese vengono interamente poste a carico del D.N., atteso che l'accoglimento degli innanzi detti motivi ne escluderebbe la responsabilità e, pertanto, anche le spese.

10. I primi tre motivi, per la loro stretta interconnessione, vanno trattati congiuntamente, ma respinti perchè infondati.

10.1. In ordine alla questione dei presupposti dell'efficacia diretta del giudicato penale di assoluzione del convenuto, nel giudizio civile, risulta fondata l'eccezione sollevata dalla società resistente, che ha richiamato il (a sè favorevole) principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3820 del 2010), che qui si riconferma, a termine del quale, "in materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.".

10.2. Alla luce del menzionato principio di diritto non sussistono, pertanto, le lamentate violazioni di legge (espresse, soprattutto, con i primi due motivi di ricorso), non avendo il giudice di appello violato la regola della limitata interferenza del giudicato penale in sede civile, per la palese diversità delle parti dei due giudizi (uno civile e l'altro penale) posti tra di loro a raffronto.

10.3. Tuttavia, resta da valutare l'omessa considerazione della motivazione contenuta nel giudicato penale assolutorio, anche in ragione dell'avvenuta acquisizione istruttoria della sentenza resa nel giudizio penale e della perizia (espletata nel corso del relativo giudizio) che la sorreggeva.

10.3.1. Elementi, tuttavia, che non possono dirsi non considerati dal giudice (sicchè il silenzio da lui serbato in ordine a tali fatti, avendo un ruolo rilevante e centrale, potrebbe configurare il vizio di motivazione omessa) in difetto di un'autosufficiente esposizione delle parti della sentenza penale richiamata che si assumono utili a smentire la ricostruzione degli addebiti da parte del giudice civile (di primo e di secondo grado).

10.3.2. In sostanza, non avendo il ricorrente posto a raffronto ed enumerato gli episodi di mala gestio (e le relative motivazioni svolte al riguardo dal giudice civile), con le presunte reciproche considerazioni critiche illustrate nel giudicato penale assolutorio dell'odierno ricorrente, la censura appare del tutto inammissibile, per la sua palese non autosufficienza e decisività delle censure (in tal senso solo generiche).

10.3.3. Del resto, il giudice del merito, salvo il solo limite dell'incongruità della motivazione (Cass. n. 27162 del 2009 e n. 6288 del 2011), può ben scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle, tra esse, ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, integrando un tipico apprezzamento di fatto riservatogli in via esclusiva. Questi, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, privilegiando una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza, peraltro, essere tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva (Cass. n. 6260 del 2012).

10.3.4. E le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.8053 del 2014, hanno affermato che "l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie".

11. Il quarto motivo di cassazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha qualificato come "atti arbitrari" e, quindi, contrari ai doveri dell'amministratore avveduto, i contratti stipulati dal ricorrente con le più volte menzionate due società rimaste inadempienti, non potendosi imputare all'amministratore, a titolo di responsabilità, le scelte economiche, considerate inopportune, tutte le volte che queste attengono ad una loro valutazione discrezionale, pena l'ingerenza del giudice nelle scelte di gestione dell'amministratore, con un giudizio formulato ex post e basato su presunzioni svolte sulla base del semplice infelice esito di una scelta amministrativa e gestionale compiuta.

11.1. Osserva, tuttavia, la Corte che se è vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), "all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico" (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)", "anche se presentino profili di rilevante alea economica", è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi "l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità", e perciò anche "la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere".

11.2. Così questa Corte (ancora Sez. 1, Sentenza n. 28669 del 2013), facendo applicazione dei richiamati principi, ha affermato la sussistenza della responsabilità degli amministratori che, in un caso di apporto economico da parte della detta società in favore di un'altra, non avevano predisposto le cautele necessarie, corredando le proprie scelte con le verifiche, le indagini e le informazioni preventive normalmente richieste in riferimento alla concreta scelta operata ("dal momento che, ove l'apporto si traduca in un finanziamento concesso alla società terza (capitale di debito), l'obbligo della sua restituzione ex art. 1813 c.c. implica il rischio della difficoltà di adempiere della mutuataria ovvero della sua insolvenza; se, invece, l'investimento si risolva in un conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c. (capitale di rischio), il relativo rimborso non potrebbe nemmeno essere disposto durante la vita della società, ma solo in sede di sua liquidazione.").

11.3. Lo stesso giudizio, nel caso che si esamina, ha dato la Corte a quo, la quale ha qualificato come "arbitraria" la stipulazione dei tre contratti - oggetto della denuncia di responsabilità e perciò anche dell'accertamento giudiziale-, sia con riferimento all'oggetto del negozio (in taluni casi mai realizzatosi) sia con riguardo alla scelta dei contraenti, per la totale assenza dei requisiti di professionalità delle ditte prescelte dall'amministratore, e perchè conclusi con l'anomala condotta della società committente di eseguire immediatamente il pagamento del corrispettivo, e ciò anche per importi reputati economicamente considerevoli.

11.4. Come si vede, il giudizio dato dalla Corte di merito non è affatto fuoriuscito dal quadro dei principi già tracciati da questa Corte, sulla base delle valutazioni compiute (alle pp. 8-10 della sentenza) in ordine alla conclusione e all'esecuzione degli accordi negoziali (tutti posto in essere nel corso dell'anno 2001), sebbene soggette alla regola della diligenza del mandatario (in base al previgente testo dell'art. 2392 c.c.: cfr. la Sentenza di questa Corte, 1 sez., n. 17441 del 2016), e non ancora a quella, ora necessaria, della diligenza professionale esigibile ex art. 1176 c.c., comma 2.

11.5. Il giudizio del giudice distrettuale, infatti, è stato rettamente reso non solo perchè esso ha tenuto conto, con formulazione ex ante, della non ragionevolezza delle scelte esercitate dall'amministratore ma anche in considerazione della evidenza mancata adozione delle cautele necessarie e consuetudinarie, con la scelta - invero poco prudente - evidenziatasi con la corresponsione di una parte notevole del corrispettivo al momento della sola sottoscrizione dell'accordo negoziale.

11.6. La sentenza è pertanto corretta ed immune dai vizi ipotizzati, in base al principio di diritto, di cui ha fatto applicazione il giudice di merito, e che si formula come di seguito:

in tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali (nella specie, per azioni) per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. business judgement rute) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere.

12. I motivi del ricorso, dal quinto all'ottavo, ponendo l'accento su fatti non valutati o mal considerati e su risultanze emergenti dalla sentenza penale assolutoria o da ulteriori elementi, si risolvono in una richiesta di riesame del merito delle valutazioni già compiute dal giudice di appello, correttamente, alla luce dei principi richiamati, in base ai quali deve escludersi - con riferimento ai tre contratti contestati e abusivamente conclusi - che la valutazione giudiziale si sia intromessa in ordine al merito discrezionale del potere gestorio dell'amministratore, avendo invece analizzato il suo comportamento imprudente, arbitrario e poco cauto, perciò fonte di responsabilità dei danni cagionati alla società amministrata.

12.1. Infatti, con i detti mezzi, il ricorrente indugia piuttosto nella evocazione di una lettura delle risultanze processuali difforme da quella operata dalla Corte territoriale, muovendo censure non accoglibili perchè, come si è sopra detto, la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.

13. Anche il nono e il decimo mezzo, tra di loro analoghi, in quanto contestano che il giudice di appello abbia proceduto alla quantificazione del danno non avvedendosi che l'esborso anticipato, per ciascuno dei due contratti, sarebbe stato del solo 50% del corrispettivo pattuito e non dell'intero, introducono un tema d'indagine del tutto nuovo che, mancando dei necessari autosufficienti supporti, relativi alle domande (ed eccezioni) del gravame, non sono ammissibili in sede di legittimità.

14. L'undicesimo mezzo, inoltre, introduce la questione della non spettanza dei compensi professionali all'amministratore resosi responsabile dell'arbitraria gestione della società oltre che di richieste di rimborsi e di spese del tutto ingiustificate. Tali compensi, che sono stati negati dal giudice di appello sulla base dell'eccezione formulata dalla società, ex art. 1460 c.c., in ragione della mala gestio e del rilevante inadempimento del contratto di amministrazione, che avrebbe paralizzato il diritto alla controprestazione, vengono censurati in questa sede non già sul piano della compatibilità del rimedio, in astratto e sul piano normativo ma, in conseguenza dell'"accoglimento dei superiori motivi di ricorso", che - secondo la prospettazione del ricorrente - dovrebbero travolgerere anche questa parte della sentenza.

14.1. Ma, come si è visto, le questioni poste con i motivi dal primo al decimo, dianzi esaminati, sono state invece o respinte o dichiarate inammissibili, sicchè la censura in esame, proposta come innanzi detto in via conseguenziale, non può che essere rigettata.

15. Il dodicesimo mezzo (riguardante la pretesa del D.N. a un compenso per l'attività giornalistica resa in favore di Quarit e con riferimento alla rivista), a sua volta, è inammissibile perchè non autosufficiente e tendente ad un riesame del merito della doglianza.

16. Il tredicesimo (spese di lite) è infondato non ravvisandosi alcuna violazione di legge nella decisione di porre a carico del ricorrente (soccombente) le spese della fase di merito.

17. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, da respingere, con le conseguenze di legge: a) le spese dell'odierno giudizio, a carico del ricorrente soccombente, liquidate come da dispositivo; b) l'enunciazione dell'esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1a sezione civile della Corte di cassazione, il 27 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017.


Testo Integrale