Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16241 - pubb. 24/11/2016
Ricettazione prefallimentare e concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, distinzione
Cassazione penale, 23 Giugno 2016, n. 42572. Est. Guardiano.
Società - Amministratore di fatto - Funzioni direttive - Valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità
Reati fallimentari - Amministratore di fatto - Doveri dell'amministratore di diritto - Penale responsabilità - Sussistenza
Bancarotta fraudolenta - Elemento soggettivo - Consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori
Bancarotta fraudolenta documentale generica - Elemento soggettivo - Dolo generico, nella forma del dolo intenzionale
Bancarotta fraudolenta e ricettazione prefallimentare - Distinzione - Mancanza di accordo con l'imprenditore dichiarato fallito
La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.
(Nel caso di specie, sono emersi da un lato, il diretto interesse dell’imputato nella conduzione della società fallita, dall'altro il concreto esercizio da parte sua di un ruolo di gestione effettiva, concretizzatosi nell'assunzione di lavoratori nell'interesse della suddetta società, che venivano da lui retribuiti, nonostante l'amministratore di diritto fosse altra persona.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639, c.c., assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta anche per l'amministratore "di fatto" consiste nella consapevole volontà dei singoli atti di distrazione e della idoneità dei medesimi a cagionare danno ai creditori, in quanto privi di sinallagma rispondente al fine istituzionale dell'impresa, in considerazione, ad esempio, della natura fittizia dell'operazione, che incide negativamente sul patrimonio della società. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Nella bancarotta fraudolenta documentale generica, l’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, nella forma del dolo intenzionale, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili e dalla consapevolezza che questa rende o potrà rendere impossibile ovvero difficile, la ricostruzione delle vicende del patrimonio del fallito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il delitto di ricettazione prefallimentare (art. 232, comma 3, n. 2 legge fall.), si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore dichiarato fallito; pertanto, il fatto del terzo non fallito che distragga beni prima del fallimento, in accordo con l'imprenditore, è punibile a titolo di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale ex art. 216, comma 1 e art. 223, comma 1, legge fall. e non a norma del citato art. 232. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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