Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15629 - pubb. 26/07/2016

Salvi gli accertamenti dei Dirigenti decaduti; basta la qualifica di funzionario di area terza. E sulla responsabilità per omessa vigilanza sull’operato del commercialista

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 05 Luglio 2016, n. 13709. Est. Federico.


Accertamento tributario – Sottoscrizione a pena di nullità – Da personale dirigente – Esclusione – Funzionario di area terza – Sufficienza – Conseguenze – Incostituzionalità art. 8 comma 24 d.l. 16/2012 – Irrilevanza

Sanzione tributaria – Imputazione soggettiva – Colpa – Affidamento dell’incarico di presentare le dichiarazioni fiscali a un commercialista – Esonero di responsabilità – Esclusione – Obbligo di vigilanza sull’esecuzione dell’incarico



In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012 (Cass. 22810/2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai sensi del D.lgs. 472/1997 art. 5, la violazione delle norme tributarie suscettibile di sanzione da parte della legge richiede che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche colpa; il contribuente a cui venga contestata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e l’omessa tenuta delle ss.ee. obbligatorie non può considerarsi esente da colpa per il solo fatto di aver incaricato un professionista delle relative adempienze, dovendo egli altresì allegare e dimostrare, al fine di escludere ogni profilo di negligenza, di avere svolto atti diretti a controllare la loro effettiva esecuzione, prova nel caso concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento"(Cass. 12473/2010). In particolare, l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto (Cass. 675/2015; 18448/15; cfr. anche Cass. pen.16958/12). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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