Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12575 - pubb. 07/05/2015
Società cancellata dalle imprese: le modifiche del dlgs 175/14 non retroagiscono
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 02 Aprile 2015, n. 6743. Est. Bielli.
Società cancellata dal registro delle imprese – D.L. 175 del 2014 – Efficacia irretroattiva – Effetti – Decorrenza della norma solo dal 13 dicembre 2014
Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28 comma IV D.Lgs. 175 del 2014 – Natura – Norma che attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l’accertamento – Erroneità delle circolari dell’amministrazione finanziaria
Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28 comma IV D.Lgs. 175 del 2014 – Contenuti ed effetti
Il comma 4 dell'art. 28 del dlgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziarla e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In base alla disposizione di cui al comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigere il 13 dicembre 2014 ed emesso in attuazione degli artt. 1 e 7 della legge di delegazione n. 23 del 2014 (secondo cui: «4. Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese»), l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo («ai soli fini»), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la «validità» e l’«efficacia» sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contribuii, sanzioni e interessi. Va sottolineato che il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione. Con riguardo all’ambito temporale di efficacia della norma, giova osservare che questa intende limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell’estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al «solo» fine di garantire (per il medesimo periodo) l'efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. La norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non "procedurale", in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure dì accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioè, è del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti. Appare del tutto irrilevante, poi, che il periodo sia stato individuato dal legislatore nella misura di cinque anni facendo riferimento (come si legge nella relazione illustrativa) al termine quinquennale di accertamento previsto dagli artt. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972: è del tutto evidente, infatti, che la fattispecie oggetto del comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l’accertamento (che restano regolati da altra normativa, non toccata dai comma 4). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il contenuto complessivo del comma 4 dell’art. 28 del dlgs 175 del 2014, facendo decorrere il periodo di sospensione degli effetti dell’estinzione dalla richiesta di cancellazione presuppone che: a) alla richiesta di cancellazione segua in tempi brevi la cancellazione dal registro delle imprese; b) alla cancellazione dal registro corrisponda l’estinzione della società. Ora, se la circostanza sub a) appare evenienza normale, quella sub b) riguarda solo il periodo successivo al 2003. Si è già rilevato, infatti, che, in base alla citata consolidata giurisprudenza di Cassazione, l’estinzione della società coincide con la cancellazione dal registro delle imprese solo se questa è successiva al 1° gennaio 2004, mentre ha effetto dal 1° gennaio 2004 se la cancellazione è avvenuta in data anteriore. Ne deriva che l’applicazione retroattiva del comma 4 dell’art. 28 potrebbe portare in alcuni casi alla totale inapplicabilità della norma (ove la richiesta dì cancellazione e la cancellazione siano intervenute fino a tutto il 1998) e, in altri casi, ad un ridotto periodo di sospensione degli effetti dell’estinzione (ove la richiesta di cancellazione e la cancellazione siano anteriori al 1° gennaio 2004), con la necessità di porre rimedio, ora per allora, alle più svariate situazioni (anche processuali) venutesi a creare nel tempo; situazioni che potrebbero essere ulteriormente complicate dal successivo automatico prodursi degli effetti dell’estinzione, una volta compiuto il quinquennio di differimento. Occorre perciò concludere che il comma 4 dell'art. 28 del dlgs. n. 175 del 2014, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese, non ha efficacia retroattiva e, pertanto, il differimento quinquennale (operante nei soli confronti dell’amministrazione finanziarla e degli altri enti creditori o di riscossione, indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (richiesta che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza di detto decreto legislativo (cioè il 13 dicembre 2014 o successivamente). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale