Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11464 - pubb. 29/10/2014
Esecuzione esattoriale sulla casa di abitazione del debitore e limiti imposti dalla modifica all’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Cassazione civile, 12 Settembre 2014, n. 19270. Est. Barreca.
Espropriazione esattoriale - Modifica all’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Impossibilità di proseguire l’azione esecutiva - Cancellazione della trascrizione del pignoramento per ordine del giudice dell’esecuzione o su iniziativa dell’agente della riscossione
Espropriazione esattoriale - Modifica all’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Applicazione ai processi pendenti - Applicazione dei singoli atti compiuti successivamente all’entrata in vigore della modifica legislativa
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, quando l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'art. 76 (1) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, si applica non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche ai singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova norma sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Eva Castagnoli, Avvocato in Reggio Emilia eva@castagnoli.it
(1) Art. 76: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:
a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
a-bis) non da' corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica;
b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'art. 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1.”
Testo Integrale