Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11277 - pubb. 10/01/2014

Riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo e conseguenze sull’assetto sociale

Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2006, n. 543. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Società per azioni - Modificazioni dell'atto costitutivo - Riduzione del capitale - Per perdite - Riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo - Artt. 2445, 2446 e 2247 cod. civ. - Inapplicabilità - Ricorso ai principi generali dell'ordinamento - Ammissibilità - Condizioni di validità della delibera - Convocazione "senza indugio" dell'assemblea - Esclusione - Situazione patrimoniale aggiornata - Necessità - Riferimento all'ultimo bilancio di esercizio - Ammissibilità - Condizioni - Contiguità temporale - Limiti



La riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiori al terzo è un'operazione destinata per sua stessa natura ad incidere sull'assetto sociale, e quindi ad interferire nella sfera soggettiva dei soci, in particolare sul loro diritto alla distribuzione degli utili, nonché a spiegare influenza sui diritti dei terzi, e segnatamente dei creditori sociali, le cui ragioni sono garantite proprio dal capitale sociale; essa non è contemplata specificamente né dall'art. 2445 cod. civ., che si riferisce alla diversa ipotesi di esuberanza del capitale, né dagli artt. 2446 e 2447, che prevedono la riduzione obbligatoria per perdite, ma deve ugualmente attuarsi secondo un modello predefinito che offra adeguate garanzie di protezione ad entrambe le predette categorie di soggetti; nel silenzio del legislatore, la sua disciplina dev'essere ricavata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ., dai principi generali desumibili dall'art. 2446, con gli adattamenti resi necessari dalla discrezionalità dell'operazione, connessa alla minore entità della perdita: ne consegue che l'amministratore, mentre non è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea, deve rendere edotti i soci dell'effettivo stato patrimoniale della società, mediante una situazione patrimoniale riferita ad una data prossima a quella dell'adunanza; tale situazione patrimoniale può essere surrogata anche dall'ultimo bilancio di esercizio, purchè sia rispettata quell'esigenza di continuità temporale, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea, che garantisce un'idonea informazione dei soci, e non siano nel frattempo sopravvenuti fatti significativi. (massima ufficiale)


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