Deontologia


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24623 - pubb. 11/12/2020

No all'incidente di legittimità costituzionale per colmare l'assenza d'una norma che espressamente individui il giudice della ricusazione di membri della Sezione disciplinare

Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Settembre 2020, n. 19893. Pres. Curzio. Est. Manna.


Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricusazione di più componenti - Conseguente impossibilità di formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e togati - Lacuna normativa - Incidente di legittimità costituzionale per sollecitare una sentenza additiva - Esclusione - Fondamento



Non è percorribile la strada dell'incidente di legittimità costituzionale per colmare, con sentenza additiva della Corte cost., l'assenza d'una norma che espressamente individui il giudice della ricusazione di membri della Sezione disciplinare quando all'interno del Consiglio non sia possibile formare un collegio che rispetti la proporzione tra membri laici e membri togati, difettando il presupposto di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, attesa l'esistenza di differenti soluzioni che il legislatore, nell'ampia sua discrezionalità, ben potrebbe individuare per realizzare la terzietà del giudice in sede di decisione sull'istanza di ricusazione. (massima ufficiale)


 


Fatto

1. Il 23.7.2020 il Dott. * - magistrato fuori ruolo in aspettativa per mandato parlamentare e sottoposto a procedimento disciplinare - ha proposto istanza di ricusazione nei confronti dei consiglieri avv. * e avv. *, componenti laici supplenti della Sezione Disciplinare del C.S.M..

Le incolpazioni disciplinari mosse al Dott. *. consistono - sia detto in estrema sintesi - nell'aver tenuto condotte asseritamente scorrette nei confronti di tutti i membri del C.S.M., odierni ricusati compresi, e comunque idonee ad influenzare in maniera occulta e a condizionare la generale attività funzionale della 5^ Commissione e del plenum in materia di conferimento di uffici direttivi.

Ha esposto il Dott. *. che anche i suddetti due consiglieri erano stati da lui già ricusati con precedente istanza del 30.6.2020 per ragioni identiche a quelle espresse nei confronti dell'intero Collegio disciplinare dell'udienza del 21.7.2020, così come nei confronti di tutti i consiglieri in carica alla data del 9.5.2019.

Il Dott. *., nel ribadire i motivi già espressi in tutte le proprie precedenti istanze di ricusazione, ha altresì chiesto che sia sollevata questione di legittimità costituzionale della L. n. 195 del 1958, art. 6, nella parte in cui prevede che un giudice supplente possa giudicare della ricusazione del giudice titolare o comunque possa farlo un giudice supplente avente in causa il medesimo interesse nel procedimento in cui è stata proposta istanza di ricusazione del giudice titolare.

Ha chiesto, poi, sospendersi D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 15, n. 8, lett. d), il procedimento fino alla scadenza dell'attuale Consiliatura o, in subordine, sollevarsi questione di legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento disciplinare quando il relativo giudice sia altresì soggetto passivo delle condotte contestate all'incolpato, nonchè dello stesso D.Lgs. art. 15, comma 8, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento disciplinare quando sia stato ricusato l'intero Collegio della Sezione Disciplinare del C.S.M..

Il P.G. ha depositato memoria con cui ha chiesto che venga dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione in oggetto, della cui decisione sono state poi investite le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 100/2020 depositata il 30.7.2020 dalla Sezione Disciplinare del C.S.M..

La difesa del ricusante e il P.G. hanno depositato nuove memorie.

 

Motivi

2. Si premetta la competenza di queste S.U. a decidere della ricusazione in oggetto sulla scorta d'un orientamento che esse hanno manifestato fin dalla propria ordinanza n. 59/1985 nel caso in cui la ricusazione di più componenti della Sezione Disciplinare del C.S.M. renda impossibile al suo interno formare un collegio e, in particolare nel caso di specie, formarne uno che rispetti l'indefettibile proporzione fra membri laici e togati.

E' pur vero che la citata sentenza n. 59/1985 aveva ravvisato la generale competenza del giudice immediatamente superiore in base al disposto generale dell'art. 68 c.p.p., comma 4, abrogato, norma non riprodotta nel vigente c.p.p. e non presente neppure nel vigente c.p.c..

Nè, allo stato, esiste altra norma di legge che individui il giudice competente sulla ricusazione di uno o più giudici della Sezione Disciplinare del C.S.M. quando precedenti ricusazioni e/o il vincolo della proporzione fissa tra laici e togati (derivante dall'art. 104 Cost., comma 4) ne rendano impossibile la sostituzione.

Dunque, in proposito vi è una lacuna nell'ordinamento.

Tuttavia è noto che, in assenza d'una disposizione espressa o della concreta possibilità di estensione analogica di altra norma, ex art. 12 disp. prel. c.c., comma 2, la lacuna va colmata secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, che indubbiamente militano nello stesso senso dell'art. 68 c.p.p., comma 4, abrogato.

Non si tratta nè di far rivivere una norma abrogata nè di invadere la sfera di competenza del legislatore (chè, anzi, l'art. 12 disp. prel. c.c., comma 2, espressamente consente il ricorso alla analogia iuris in assenza d'una disposizione specifica) nè di procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (difettando a tal fine una disposizione specifica applicabile e teoricamente suscettibile di diversa interpretazione), ma di prendere atto che fra i principi generali che regolano la materia della ricusazione del giudice vi è anche quello per cui la competenza a conoscerne è sempre attribuita o ad un collegio dello stesso ufficio o al giudice superiore: cfr. art. 53 c.p.c., comma 1 e art. 40 c.p.p., commi 1 e 2.

Si tratta di principi, trasfusi in previsioni normative, coerenti con quello di necessaria terzietà anche del giudice chiamato a decidere della ricusazione.

Pertanto, ove l'una soluzione (quella interna all'ufficio, disciplinata per il C.S.M. dalla L. n. 195 del 1958, art. 6) non sia realizzabile per mancanza d'un numero sufficiente di giudici rispettoso della proporzione fra laici e togati (come avvenuto nel caso in oggetto: su ciò v. anche infra), non resta che ricorrere all'altra (investendo della decisione il giudice superiore), nel rispetto dei principi che regolano la materia come evincibili dalle relative disposizioni codicistiche succitate.

Non appare, invece, percorribile la strada dell'incidente di legittimità costituzionale ipotizzata dalla difesa dell'odierno ricusante per colmare, con sentenza additiva della Corte Cost., l'assenza d'una norma che espressamente individui il giudice della ricusazione di membri della Sezione Disciplinare quando all'interno del Consiglio non sia possibile formare un collegio per le ragioni anzidette: osta ad un simile incidente di legittimità costituzionale il rilievo che è possibile sollecitare alla Corte Cost. una sentenza additiva solo allorquando esista un'unica soluzione costituzionalmente obbligata (cd. a "rime obbligate"), non configurabile nel caso di specie perchè il legislatore ben potrebbe, nell'ampia sua discrezionalità, individuarne una differente (ad esempio ampliando il numero dei membri del C.S.M., oppure assegnando la competenza sulla ricusazione ad altro organo giurisdizionale o ad una sezione semplice di questa S.C. etc.).

D'altronde, le stesse sentenze n. 78/2002 e n. 262/2003 della Corte Cost., menzionate negli scritti difensivi del ricusante, ammettono che le soluzioni legislative per realizzare la terzietà del giudice anche in sede di decisione di istanze di ricusazione possano essere varie, purchè ragionevolmente idonee allo scopo.

E, non a caso, neppure la difesa dell'odierno ricusante prospetta quale dovrebbe essere la soluzione "a rime obbligate" da sottoporre alla Corte Cost. affinchè enuclei il giudice competente a decidere sulla ricusazione in un caso come quello odierno.

3. Si premetta, ancora, che per costante giurisprudenza, cui va data continuità anche nella presente sede, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati i richiami ai contenuti nell'art. 16 c.p.p., comma 2 (per l'attività di indagine), e nell'art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del D.Lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile (cfr. Cass. S.U. n. 741/2020; Cass. S.U. n. 17585/15; Cass. S.U. n. 25136/2014; Cass. S.U. n. 1771/2013; Cass. S.U. n. 18374/2009, Cass. S.U. n. 15969/2009).

Dunque, dovendosi seguire in tema di astensione e ricusazione dei giudici della Sezione Disciplinare del C.S.M. le norme del c.p.c. e non quelle all'uopo previste dal c.p.p., resta esclusa già soltanto per tale rilievo, a prescindere da ogni considerazione sulla sua (in)compatibilità con il procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'applicabilità della disposizione dell'art. 40 c.p.p., comma 3, (che nega la ricusabilità dei giudici investiti della decisione d'una istanza di ricusazione).

4. Queste S.U. sono chiamate a decidere unicamente dell'istanza di ricusazione dei consiglieri del C.S.M. avv.ti Stefano * e Michele * depositata il 23.7.2020 dal Dott. *., esclusa ogni altra delibazione delle ulteriori doglianze in essa formulate e concernenti il procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti.

In particolare, esula dal perimetro della cognizione spettante nella presente sede a queste S.U. ogni delibazione della sollevata eccezione di nullità assoluta, ex art. 178 c.p.p., lett. a), della designazione del Dott. M.G. e della Dott.ssa P.I. quali componenti supplenti della Sezione Disciplinare - avvenuta con Delib. dell'8.7.2020 - e di tutti gli atti successivi.

5. Il ricusante chiede che sia promossa questione di legittimità costituzionale della L. n. 195 del 1958, art. 6, nella parte in cui prevede che un giudice supplente possa giudicare della ricusazione del giudice titolare o che comunque possa farlo un giudice supplente avente in causa il medesimo interesse nel procedimento in cui è stata proposta istanza di ricusazione del giudice titolare, giudice supplente comunque anch'egli precedentemente già ricusato insieme con gli altri componenti del C.S.M. in carica alla data del 9.5.2019.

Tale questione è manifestamente infondata e, per certi versi, irrilevante.

Si tenga presente che l'art. 54 c.p.c., comma 1, stabilisce che l'ordinanza che accoglie il ricorso designa anche il giudice che deve sostituire quello ricusato, indicandolo nominativamente (cfr. in tal senso Cass. n. 9503/02; Cass. n. 1113/84; Cass. n. 5907/81).

Ora, se si considerasse ostativo (alla partecipazione al collegio decidente su un'istanza di ricusazione) il mero fatto di essere stato destinatario d'una precedente analoga istanza, nè gli odierni supplenti ricusati nè i loro omologhi titolari (in quota componenti laici) potrebbero mai concorrere a decidere gli uni della ricusazione degli altri sicchè, esauriti nella Sezione Disciplinare i membri laici titolari e quelli supplenti, per integrare il collegio investito ex art. 53 c.p.c., si dovrebbe fare ricorso ad altri membri laici del C.S.M. scelti fra quelli non facenti parte della Sezione Disciplinare.

La soluzione è impraticabile perchè L. n. 195 del 1958, ex art. 4, i componenti della Sezione Disciplinare sono eletti dallo stesso C.S.M. a scrutinio segreto e non potrebbero mai essere designati da queste S.U. (ciò importerebbe l'invasione d'una prerogativa del C.S.M. medesimo).

Nè alla carenza di membri laici all'uopo disponibili potrebbe ovviarsi facendo ricorso a membri togati, atteso che nella composizione della Sezione Disciplinare si deve sempre rispettare la proporzione prevista dalla Costituzione, come già statuito dalla Corte Cost. fin dalla sentenza n. 12/1971 (secondo la quale il legislatore non può istituire, all'interno del C.S.M., sezioni deliberanti nelle quali non siano presenti componenti eletti dal Parlamento).

Dunque, deve necessariamente concludersi che l'essere stati destinatari di precedente ricusazione da parte del Dott. *. non importa di per sè incompatibilità degli avv.ti * e * a comporre il collegio investito della decisione sulla ricusazione dei due componenti laici titolari: diversamente opinando, cioè ove si ritenesse non manifestamente infondata la questione, si postulerebbe uno scenario in cui non sarebbe più possibile costituire un collegio giudicante sulla ricusazione fino ad un ipotetico futuro intervento del legislatore (sempre restando preclusa la possibilità tecnica d'una sentenza additiva della Corte Cost., anche in tale evenienza per difetto delle c.d. "rime obbligate").

Infatti, se la Corte Cost. accogliesse la prospettata questione di legittimità costituzionale si determinerebbe l'impossibilità di sostituire, nella Sezione Disciplinare, i due membri laici ricusati, non potendosi fare ricorso ai due titolari perchè, appunto, destinatari dell'istanza di ricusazione da decidere.

Ciò importerebbe una paralisi del sistema, in manifesto contrasto con le esigenze di effettività e di continuità dell'esercizio del potere disciplinare del C.S.M. previsto dall'art. 105 Cost..

E in nessun caso può promuoversi - per la contraddizione che non consente - incidente di legittimità costituzionale quando un ipotetico accoglimento della relativa questione sia tale da produrre un esito in sè manifestamente contrario alla Costituzione (all'art. 105 Cost., nella specie), cioè la paralisi dell'esercizio del potere disciplinare in capo al C.S.M., che risulterebbe bloccato a tempo indefinito.

6. Sostiene il ricusante l'illegittimità costituzionale della L. n. 195 del 1958, art. 6, nella parte in cui prevede che possa essere chiamato a decidere dell'altrui ricusazione un giudice avente in causa quello stesso interesse che ha provocato la ricusazione medesima e a cagione del quale è stato anch'egli già ricusato (con atto depositato il 30.6.2020) insieme con tutti gli altri membri del C.S.M. in carica alla data dei fatti contestati al Dott. *. (vale a dire al 9.5.2019), compresi i consiglieri avv.ti * e *.

Orbene, si tenga presente che costoro sono stati precedentemente ricusati non personalmente e separatamente (ossia per peculiari ragioni solo a loro riconducibili), ma insieme e contestualmente a tutti gli altri consiglieri del C.S.M. non titolari della Sezione Disciplinare (poco importa che nella relativa istanza essi siano stati nominativamente indicati), nonostante che questa Corte Suprema abbia già avuto modo di statuire che non è consentita la ricusazione d'un intero collegio o d'un intero ufficio giudiziario (cfr. Cass. n. 12525/03).

Infatti per sua stessa natura l'istituto della ricusazione, proprio perchè funzionale a dare concreta attuazione al principio di imparzialità, opera esclusivamente nei confronti del singolo giudice concretamente designato alla trattazione della causa e in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore.

Invero, una data istanza di ricusazione che coinvolga tutti i giudici in quanto e sol perchè appartenenti ad un medesimo organo giurisdizionale non lamenta un ipotetico difetto di imparzialità (che per sua natura riguarda la persona del singolo giudice), ma un eventuale difetto di terzietà dell'organo decidente, vale a dire un difetto non rimediabile con lo strumento processuale adottato che, per sua stessa natura, presuppone l'esatta identificazione fisica del giudice ricusato.

E' nota la differenza tra imparzialità e terzietà del giudice: la prima si riferisce al giudice come persona fisica e al suo concreto porsi nei confronti delle singole parti d'un dato processo, rispetto alle quali non deve avere prevenzioni, preconcetti, o ragioni di amicizia od inimicizia; la seconda ne guarda, invece, l'oggettiva equidistante collocazione istituzionale rispetto alle parti così come delineata dalle norme di rito.

Nè è consentita la ricusazione di giudici non ancora designati a far parte d'un collegio investito della decisione della causa (cfr. Cass. S.U. n. 12345/2001), per quanto ne possa essere prevedibile la designazione a termini di tabella: tali erano i consiglieri avv.ti * e * al momento in cui sono stati ricusati, così come sono stati ricusati tutti gli altri membri dell'attuale Consiliatura del C.S.M. in servizio al 9.5.2019.

Ma, anche a prescindere da ciò, resta il rilievo dirimente che non è esatto che essi abbiano un interesse nel procedimento disciplinare pendente nei confronti del Dott. *. in quanto "vittime" (così si esprime l'istanza di loro ricusazione) delle condotte oggetto di incolpazione disciplinare, consistenti nell'avere il Dott. *. tenuto condotte asseritamente scorrette nei confronti loro e degli altri magistrati componenti il C.S.M. e comunque idonee ad influenzare in maniera occulta e a condizionare la generale attività funzionale della V Commissione e del plenum in materia di conferimento di uffici direttivi.

L'assunto non può condividersi perchè, anche a voler puramente e semplicemente estendere all'illecito disciplinare concetti maturati nell'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale dell'illecito penale, ad ogni modo non può negarsi che la qualità di persona offesa spetta solo ai titolari del bene giuridico leso o messo in pericolo.

Negli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, il bene giuridico protetto è pur sempre e soltanto il buon funzionamento del servizio giustizia e il prestigio dell'ordine giudiziario e non già l'autonomia decisionale del singolo.

Non giova alla tesi del ricusante sostenere una plurioffensività degli illeciti disciplinari in oggetto nè evocare il parallelo con la plurioffensività del delitto p. e p. dall'art. 342 c.p., ("Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario"), vuoi perchè nel caso di specie non si verte in tema di oltraggio, vuoi perchè qualunque condotta più o meno occulta o scorretta volta a condizionare l'attività istituzionale del plenum o delle commissioni del C.S.M. può offendere l'organo nel suo complesso, ma non anche il singolo suo componente.

In altre parole, vi è una netta differenza in termini di astratta offensività tra oltraggio all'onore o al prestigio d'un corpo politico, amministrativo o giudiziario e condotte asseritamente intese ad influenzarne o comunque a condizionarne illegittimamente l'attività istituzionale.

Nel primo caso è indubbio che onore e prestigio siano tanto dell'organo quanto del singolo suo componente, che non per questo perde l'autonomo diritto a veder rispettato onore e prestigio suoi personali, di guisa che è corretto parlare di plurioffensività dell'oltraggio p. e p. ex art. 342 cit..

Nel secondo, invece, tale plurioffensività non è predicabile perchè il componente d'un corpo politico, amministrativo o giudiziario non ha il diritto di non subire - direttamente o indirettamente, in maniera occulta o palese - influenze o condizionamenti di sorta (a meno che queste non trasmodino in violenze, minacce o molestie penalmente rilevanti): al contrario, egli ha un vero e proprio dovere (arg. ex art. 54 Cost., comma 2, e art. 97 Cost., comma 1) di non farsi condizionare da altre esigenze che non siano quelle del legittimo e buon funzionamento del proprio munus publicum.

A suffragio dell'asserita plurioffensività delle condotte oggetto delle incolpazioni disciplinari di cui trattasi la difesa del ricusante ha evocato anche l'impatto negativo che esse avrebbero avuto, presso la pubblica opinione e ad elevati livelli istituzionali, in termini di pregiudizio dell'immagine del C.S.M. e dei suoi componenti.

Nondimeno, a prescindere dai diversi commenti che dette vicende possano avere ispirato e senza ovviamente volerne in alcun modo valutare il merito, si osservi che tale impatto presso la pubblica opinione non incide sull'operazione ermeneutica inerente alla valenza mono o plurioffensiva degli illeciti disciplinari che formano oggetto delle incolpazioni de quibus: infatti l'interpretazione descrittiva di significato della norma precede logicamente il giudizio di sussunzione in essa del singolo caso dedotto in giudizio.

Al più tale impatto potrebbe essere sintomatico d'un concreto danno all'immagine (dell'istituzione e/o dei suoi membri) civilisticamente rilevante, danno che nel vigente ordinamento è configurabile solo in termini di danno-conseguenza (v., per tutte, Cass. S.U. n. 26972/2011), diverso dalla pura e semplice lesione del bene giuridico oggetto di una norma incriminatrice o di una disposizione in tema di illeciti disciplinari.

Ed è nota la non necessaria coincidenza tra soggetto passivo e danneggiato: si individua il primo solo sulla base dell'oggetto giuridico (bene protetto) normativamente determinato, il secondo solo in relazione alle conseguenze della condotta descritta nella norma incriminatrice, conseguenze che possono in concreto prodursi nella sfera giuridica sua e/o del soggetto passivo.

Dunque, il singolo componente del C.S.M. potrebbe semmai - in astratta ipotesi - essere mero potenziale danneggiato da un illecito disciplinare ove mai le modalità della condotta accertata risultassero tali da avergli arrecato un concreto danno (patrimoniale o non), che non è neppure allegato rispetto agli odierni ricusati.

Ma l'interesse che ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 1, può giustificare una ricusazione deve essere necessariamente attuale (cfr. Cass. n. 23056/2010) e non in potenza.

Per la stessa ragione la qualità di potenziale danneggiato non può confondersi con quella di creditore di cui all'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 3, tale essendo solo chi abbia già un credito certo nei confronti del ricusante e non chi in futuro possa, in astratta e congetturale ipotesi, dichiararsi suo creditore vantando una qualche pretesa risarcitoria.

In breve, quello che ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 1, può giustificare una ricusazione è sempre e soltanto un attuale interesse personale, mentre quello al corretto funzionamento della V commissione e del plenum del C.S.M. è un interesse esclusivamente istituzionale che, in quanto tale, trascende la sfera dei personali interessi della singola persona fisica chiamata a farvi parte.

Da ultimo, circa il carattere "occulto" delle condotte addebitate al ricusante - contestazione di cui si è lamentata la difesa del Dott. *. - è appena il caso di notare che si tratta di questione concernente il merito dell'incolpazione disciplinare, su cui nella presente sede queste S.U. non possono pronunciarsi.

In conclusione, non ravvisandosi alcun interesse personale dei consiglieri * e *, va al contempo disatteso il relativo motivo di ricusazione coltivato dal Dott. *. con l'istanza del 23.7.2020 ed esclusa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 195 del 1958, art. 6, nella parte in cui prevede che possa essere chiamato a decidere dell'altrui ricusazione un giudice avente in causa quello stesso interesse che ha provocato l'istanza di ricusazione medesima.

7. Respinta l'ipotesi che nel caso di specie possa parlarsi di un qualche interesse personale dei consiglieri avv.ti * e * o d'una loro configurazione quali persone offese degli illeciti disciplinari ascritti al Dott. *., viene meno per ciò solo anche la rilevanza dell'ulteriore questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento disciplinare quando il giudice sia altresì soggetto passivo delle condotte contestate in sede disciplinare all'incolpato.

8. In ordine alla ventilata sospensione del procedimento sino alla scadenza naturale dell'attuale Consiliatura, va osservato che il tenore letterale del cit. art. 15 non consente di interpretare la norma nel senso propugnato dall'istante, tassative essendo le ipotesi di sospensione menzionate nella norma e non riferendosi nessuna di esse al caso d'una ricusazione dell'intero collegio decidente o dell'intero C.S.M..

Contrariamente a quanto sollecitato a pag. 11 dell'istanza di ricusazione, a tale sospensione non può pervenirsi neppure in via di interpretazione costituzionalmente conforme a fini di tutela dei diritti di difesa dell'incolpato: essi non sono vulnerati dalla presenza di giudici che, alla stregua delle osservazioni sopra svolte, non hanno alcun interesse in causa.

9. Deve ritenersi altresì irrilevante - ancor prima che manifestamente infondata - anche l'ultima questione di legittimità costituzionale sollecitata in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, comma 8, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento disciplinare quando sia stato ricusato l'intero collegio della Sezione Disciplinare.

Invero, tale questione postula quella ricusabilità d'un intero organo giudicante che, invece, viene esclusa dalla sopra ricordata giurisprudenza di questa S.C. (cui va data continuità e che neppure il ricusante ha cercato di superare con nuove argomentazioni) e trascura la già evidenziata indefettibilità e continuità dell'esercizio del potere disciplinare ad opera del C.S.M. enunciata dalla Corte Cost. nella motivazione della sentenza n. 262/2003.

Detta sentenza non giova sotto alcun profilo alla prospettazione del ricusante: in quel caso la questione concerneva l'insufficienza del numero di supplenti dei titolari divenuti incompatibili dopo una cassazione con rinvio ad opera di queste S.U., mentre nella vicenda oggi all'esame la questione proposta dal Dott. *. in tanto sarebbe rilevante in quanto si ravvisasse in capo ai consiglieri ricusati (avv.ti * e *) quella qualità di persona offesa (dell'illecito disciplinare per cui si procede innanzi al C.S.M.) che invece - giova ribadire - va negata alla stregua delle osservazioni che precedono.

10. Deve disattendersi anche l'ulteriore motivo di ricusazione consistente nell'essere stati i consiglieri avv.ti * e * (così come altri componenti del C.S.M.) indicati dalla difesa del Dott. *. quali testimoni nel procedimento disciplinare a suo carico.

Invero, posto che costoro sono stati solo indicati, ma non risulta nè viene allegato che ne sia stata ammessa la deposizione, anticipare fin dalla mera indicazione come testi quell'incompatibilità tra l'ufficio di testimone e quello di giudice (giudice, peraltro, non del procedimento disciplinare, ma della ricusazione dei relativi giudici) prevista dall'art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4, provocherebbe un insolubile corto circuito per cui ogni parte di qualsiasi processo potrebbe potestativamente determinare ad libitum tale incompatibilità e paralizzare all'infinito il processo dal quale (e non nel quale) voglia difendersi (con conseguente violazione dell'art. 24 Cost., comma 1, e art. 111 Cost., comma 2).

11. In conclusione, l'istanza di ricusazione de qua va rigettata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura di parte in senso formale che la Procura generale della Corte di cassazione assume in sede di procedimento disciplinare.

 

P.Q.M.

rigetta l'istanza di ricusazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2020.