Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21317 - pubb. 02/03/2019
Ingiunzione di pagamento europeo: chiarita dalle SSUU la disciplina della prosecuzione
Cassazione Sez. Un. Civili, 31 Gennaio 2019, n. 2840. Est. Frasca.
Regolamento europeo n. 1896 del 2006 (IPE) - Ingiunzione di pagamento europea - Opposizione - Procedimento
In materia di ingiunzione di pagamento europea, di cui al Regolamento CE n. 1869/2006, l’opposizione deve avvenire secondo le regole della proceduta civile ordinaria di diritto interno italiano atteso che essa si risolve in una mera manifestazione di contestazione generica della sua fondatezza – l’opposizione all'IPE è atto immotivato - e non può, dunque, in alcun modo essere assimilata all'opposizione al decreto ingiuntivo di diritto italiano. Il giudice italiano che ha emesso l'IPE, una volta proposta l'opposizione deve limitarsi ad adottare un provvedimento con cui, essendo pendente un procedimento dinanzi al suo ufficio, dispone che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile.Ne segue che il giudice italiano che ha emesso l'IPE deve limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione all'IPE, ad invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'IPE (in base alla controversia: il rito ordinario di cui agli artt. 163 e segg. cod. proc. cv. e quello del lavoro).
In tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione".
"L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell'art. 307 c.p.c., comma 3, e produrrà l'estinzione del giudizio".
"Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione Europea". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
FATTI DI CAUSA
1. La …., società di diritto tedesco (di seguito AOAG), ha proposto ricorso per cassazione contro la …. s.r.l. (di seguito BG) avverso la sentenza del 20 aprile 2016, con la quale la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il suo appello avverso la sentenza non definitiva ed accolto parzialmente quello contro la sentenza definitiva, pronunciate dal Tribunale di Torino a seguito del procedimento seguito all'introduzione, con deposito dell'8 agosto 2011, da parte della BG, di una domanda di c.d. ingiunzione Europea ai sensi del Reg. CE 1896 del 2006 (di seguito IPE), per l'importo di Euro 577.748,03 oltre interessi e spese.
2. Con la sentenza non definitiva del 5 novembre 2012 il Tribunale dichiarava "inammissibili le eccezioni di difetto di competenza giurisdizionale del Tribunale di Torino e di giurisdizione del Giudice italiano (anche sotto il profilo della clausola compromissoria), nonchè di prescrizione", disponendo la rimessione della causa nella fase istruttoria. Con la sentenza definitiva, resa nel 2013, il Tribunale riteneva fondata la domanda e condannava la qui ricorrente al pagamento della somma pretesa dalla BG.
3. Il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello prospetta due motivi, il primo dei quali diretto a censurare la decisione di appello là dove ha confermato la sentenza parziale che aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ed il secondo, proposto in via consequenziale all'accoglimento del primo, inerente alla fondatezza della questione di giurisdizione.
4. Al ricorso ha resistito con controricorso la BG.
5. La presenza del motivo di giurisdizione ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.
6. La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 24Cost., dell'art. 101c.p.c., nonchè dell'art. 17 del reg. CE 1896/2006, degli artt. 645, 163,166 e 167 c.p.c., e dell'art. 2697 c.c. - Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4".
Con il secondo motivo si prospetta: "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 101, 645, 163, 166 e 167 c.p.c., dell'art. 24 del reg. CE 44/2001; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 22, 24 e 26 Reg. CE 44/2001 e degli artt. 5 e 112 c.p.c. - Nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4".
1.1. Il primo motivo si articola in una esposizione che pone la "questione interpretativa dell'art. 17 Reg. Ce 1896/2006 circa gli effetti dell'opposizione all'IPE" sotto distinti profili e precisamente: a) sub (I)1 in termini di: "interruzione ovvero estinzione del procedimento ingiuntivo Europeo"; b) sub (1)2 in termini di: "perdita di efficacia del solo provvedimento di ingiunzione ovvero anche della domanda.
Configurabilità della dicotomia tra domanda e provvedimento"; c) sub (I)3 in termini di: "natura del procedimento ingiuntivo Europeo: procedimento monitorio puro"; d) sub (I)4 in ordine: a "le modalità di passaggio al rito ordinario nella giurisprudenza di merito disponibile La soluzione adottata nel caso di specie".
In chiusura dell'illustrazione si prospetta, in fine, per il caso che sia ritenuta problematica l'interpretazione proposta delle norme del Regolamento CE 1896 del 2006 (d'ora in avanti Regolamento) e segnatamente del suo art. 17, anche una questione interpretativa pregiudiziale ex art. 267 comma 2 TFUE.
1.2. Il secondo motivo espone le ragioni per cui, sulla base dell'esegesi della normativa del Regolamento, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sarebbe stata ritualmente sollevata e, di seguito, le ragioni per cui essa si sarebbe e si deve ritenere fondata.
1.3. In tal modo, rilevano le Sezioni Unite che, poichè le questioni poste dal primo motivo e dal secondo in via preliminare riguardano una doglianza mossa alla sentenza impugnata là dove ha ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e denunciano la violazione di norme del procedimento che ha indotto i giudici di merito a ritenere quella tardività ed il secondo motivo, nella sua seconda parte, prospetta le ragioni di fondatezza dell'eccezione di giurisdizione, in realtà entrambi i motivi afferiscono alla giurisdizione. Infatti, la violazione delle norme del procedimento che conduce a ritenere precluso l'esame di una questione di giurisdizione concerne sempre questa questione, perchè inerisce alla nozione di questione di giurisdizione tanto l'applicazione delle norme che in senso statico la regolano quanto l'applicazione delle norme dello svolgimento del processo che sono rilevanti in senso dinamico ai fini del suo esame.
2. Ai fini della comprensione delle questioni poste dal primo motivo appare opportuno preliminarmente: aa) riferire lo svolgimento processuale avutosi dinanzi al Tribunale di Torino; bb) dar conto della motivazione enunciata dal Tribunale nella sentenza non definitiva di primo grado; cc) dar conto della motivazione con cui la corte territoriale ha confermato tale sentenza.
2.1. Quanto al procedimento di primo grado si rileva che:
al) a seguito del deposito della domanda di IPE in data 8 agosto 2011, redatta sul modulo A di cui all'Allegato al Regolamento, nel quale la BG indicava al punto 6 a fondamento della propria pretesa creditoria l'esistenza di un accordo tra le parti per fornitura di merce e l'omesso pagamento alla scadenza di fatture, che indicava al punto 10, il Tribunale di Torino emetteva l'IPE il 12 agosto 2011 sul modulo E di cui al detto Allegato ed essa veniva notificata dalla BG alla AOAG il 22 ottobre successivo;
a2) il 15 novembre l'AOAG depositava presso la cancelleria del tribunale un atto denominato "opposizione all'ingiunzione di pagamento", redatto sul modulo F del citato Allegato, al fine di impedire - secondo le previsioni del Regolamento - la formazione dell'esecutività dell'IPE, e la Cancelleria provvedeva all'iscrizione a ruolo, cui seguiva la designazione del magistrato designato alla trattazione;
a3) quest'ultimo emetteva decreto con cui, previo richiamo degli artt. 24, 17 e 26, del citato regolamento, disponeva - previo rilievo dell'assenza "de iure condito, di un paradigma procedimentale uniforme, qualificabile alla stregua di un procedimento (Europeo) ordinario" e assumendo che per tale ragione "il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del Regolamento, come previsto dal citato art. 17, non possa che essere disciplinato dalla legge dello Stato membro di origine e, quindi, nel caso di specie, dalla legge italiana, con la conseguenza che la procedura di cui si discute debba essere ricondotta nell'alveo di una procedura ordinaria (italiana)" che l'opponente, il quale - come consentito dal Regolamento - aveva depositato l'opposizione senza ministero di difesa tecnica, provvedesse: al) a munirsene a pena di improcedibilità dell'opposizione; a2) a regolarizzare dal punto di vista fiscale la procedura con il versamento del c.d. contributo unificato.
Con lo stesso decreto il Tribunale, per quello che interessa, fissava udienza dinanzi a sè per il 30 marzo 2012, mandando all'opponente "di notificare l'atto di opposizione, unitamente al presente provvedimento, alla controparte nel rispetto del termine per comparire ex artt. 163 bis, 645 e 645 cpv. c.p.c., avvertendo sin d'ora la parte creditrice opposta che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c." e ciò nel presupposto della "necessità di dare attuazione (...l al fondamentale principio del contraddittorio, procedendo alla fissazione dell'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ex art. 183 c.p.c., al fine di consentire a questo procedimento di incamminarsi sui binari di un procedimento ordinario promosso ad iniziativa della parte opponente e dunque secondo le formalità di cui all'art. 645 c.p.c.";
a4) la AOAG si muniva di difensore e provvedeva a notificare alla BG un atto, nel quale riportava lo svolgimento del procedimento, sintetizzava il provvedimento del Giudice e indicava alla creditrice gli adempimenti prescritti ai fini della costituzione. Allegava all'atto il detto provvedimento e il Modulo F contenente l'opposizione;
a5) la BG si costituiva tempestivamente depositando una comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva la nullità dell'opposizione della AOAG, adducendo la "evidente carenza sia degli aspetti formali previsti dall'art. 163 c.p.c., e sia, sotto il profilo sostanziale, l'assenza della causa petendi e del petitum dell'opposizione ex adverso notificata", e chiedeva confermarsi l'IPE per le causali di cui alle fatture";
a6) all'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la AOAG eccepiva - per quanto interessa - il difetto di giurisdizione del giudice italiano (e la prescrizione dei crediti azionati) e, quindi, ribadiva dette eccezioni nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
2.2. Nella sentenza non definitiva il Tribunale affermava, per quanto qui interessa, che l'eccezione di difetto di giurisdizione sarebbe stata tempestiva qualora fosse stata sollevata "vuoi nel ricorso "informale"" di cui al modulo F del regolamento comunitario, "vuoi con la successiva citazione conforme ai canoni del diritto italiano (diritto, quest'ultimo richiamato dal Regolamento Europeo per la determinazione delle regole da seguire nella procedura d'opposizione, ritualmente instaurata a mezzo di presentazione del citato modulo F, ma bisognosa poi di incardinamento nelle forme del diritto processuale civile italiano, secondo quanto richiesto dalle stesse norme Europee, come detto)". Soggiungeva, quindi, che: "nel caso di specie, però. la parte opponente è rimasta del tutto silente sul tema in ciascuno dei due predetti atti. Il primo rilievo in causa è, come detto, quello effettuato a verbale d'udienza. Ora, secondo il vigente sistema processuale civile italiano, la determinazione dell'oggetto della controversia si ha esclusivamente con l'atto introduttivo. E' noto infatti che la memoria ex art. 183 c.p.c., n. 1, consente le sole "precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte". Ciò significa che ogni domanda non contenuta nelle conclusioni già proposte nell'atto introduttivo (nella specie: con l'atto di opposizione) deve ritenersi nuova e pertanto inammissibile".
2.3. La motivazione della sentenza impugnata si è articolata nei termini seguenti:
aa) dopo avere rilevato che l'appellante censurava la ritenuta tardività delle eccezioni sostenendo di averle sollevate tempestivamente alla prima udienza e poi con la prima memoria di trattazione, adducendo che a seguito della contestazione l'IPE era priva di ogni efficacia, onde la BG era tenuta a riproporre la domanda, cosa che era avvenuta solo con la comparsa di risposta, di modo che la qui ricorrente aveva sollevato le eccezioni con la prima difesa utile al relativo deposito, la corte territoriale ha affermato di ritenere che "l'opposizione di cui al modello F non priva di efficacia la domanda introdotta con il ricorso introduttivo de procedimento di ingiunzione Europeo";
bb) ha, quindi, rilevato che la domanda di IPE, siccome formulabile nel modulo A dell'Allegato del Regolamento "ha l'ampio contenuto indicato nelle lettere da a) a f) dell'art. 7 comma 2" e che esso "consente di individuare le parti - il credito azionato - il fondamento dell'azione - le prove offerte a dimostrazione del credito - i motivi della competenza giurisdizionale";
cc) soffermandosi sull'art. 17 del Regolamento e richiamando il suo contenuto in quanto attuativo del Considerando 24, là dove è precisato che l'opposizione dovrebbe interrompere il procedimento Europeo, ma che, qualora il creditore non abbia manifestato una volontà estintiva del procedimento in caso di opposizione del debitore, il procedimento prosegua davanti "ai giudici competenti dello stato membro di origine" con l'applicazione delle norme di procedura civile ordinaria, ha affermato che, in mancanza di una disciplina nazionale italiana in proposito (consentita dal paragrafo 3 dell'art. 17), i dati rappresentati dalla previsione da parte del Regolamento della prosecuzione, da quelli del "trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario" e della sola "interruzione" del procedimento di IPE, con la previsione però dell'estinzione solo su esplicita richiesta del ricorrente, "valutati unitamente all'espressa esigenza di non pregiudicare la posizione del ricorrente" contenuta nel comma 2 del paragrafo 1 dell'art. 17, inducevano "a ritenere l'univoca volontà del legislatore comunitario di preservare l'efficacia della domanda introduttiva del procedimento, formulata nel rispetto del Reg. CE., anche in caso di opposizione e di passaggio al procedimento civile ordinario"
La corte torinese ha, quindi, ulteriormente motivato tale conclusione: al) affermando che essa era pure giustificata considerando la "funzionalità del nuovo strumento processuale uniforme" all'esigenza di "agevolare il recupero dei crediti non contestati ma senza aggravio, anche in caso di opposizione, per il creditore che abbia operato la scelta del procedimento Europeo", osservando altresì che l'art. 25 del Regolamento prevede che le spese dell'IPE, combinate con il procedimento civile ordinario avviato a seguito dell'opposizione, non devono superare le spese di un procedimento civile ordinario non preceduto dal procedimento Europeo di ingiunzione; a2) sostenendo che tale interpretazione sarebbe "rispettosa dei principi di ordine pubblico processuale interno di economia processuale, attraverso la conservazione degli atti, e di ragionevole durata dei processi", tenuto conto che "se anche la domanda d'ingiunzione Europea fosse travolta dall'inefficacia dell'IPE il ricorrente che non intenda estinguere il processo sarebbe, comunque, costretto a riproporre la domanda o notificando un nuovo atto di citazione o depositando un ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c., con le conseguenze sui costi e sui tempi di esame della domanda" ed il risultato che "dinanzi a tale prospettiva, l'asserito creditore italiano sarebbe indotto a scegliere gli strumenti processuali nazionali, e la potenzialità e la finalità dei nuovo strumento processuale comunitario sarebbero frustrate".
La corte torinese ha, poi, osservato che: la) il Tribunale aveva, peraltro, "affermato che l'opposizione aveva privato di ogni efficacia il "provvedimento" e non anche la domanda, e sul punto non è stata proposta una specifica censura", onde, "in presenza di una efficace domanda di condanna al pagamento, il prosieguo con il processo di cognizione ordinano italiano imponevano: la comunicazione dell'opposizione alla ricorrente, la regolarizzazione della difesa tecnica per la parte che ne era priva (nel caso di specie per la sola convenuta), l'integrazione dell'opposizione con le ragioni che, in precedenza, la parte non era tenuta a precisare e l'instaurazione del contraddittorio con la controparte"; 1b) da tanto conseguiva "che il primo atto successivo alla domanda di pagamento efficace non poteva che provenire dalla Opel che, quale convenuto sostanziale, era tenuto a redigere un atto avente il contenuto tipico della comparsa di risposta, comprensivo delle eccezioni non rilevabili d'ufficio".
Sulla base di tali considerazioni la corte territoriale ha, quindi, osservato nelle pagine 6-7 che gli argomenti dell'appellante non erano idonei a superarle ed ha concluso, per quanto interessa, che non poteva esaminarsi l'eccezione di difetto di giurisdizione, reputando in sostanza che la AOAG avrebbe dovuto proporla con il primo atto del procedimento civile ordinario che aveva notificato a seguito dell'ordine del Tribunale di cui al decreto dell'8 febbraio 2012.
3. La critica a tale motivazione viene svolta nel primo motivo assumendosi nel primo dei paragrafi sopra indicati che essa sarebbe 2 stata occasionata da una erronea esegesi dell'art. 17 del Regolamento 1896 del 2006, là dove prevede che in caso di opposizione "il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria... a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento".
L'errore risiederebbe nell'avere frainteso la corte torinese il senso della previsione del Considerando 24 del regolamento, quando dispone che "l'opposizione presentata entro il termine dovrebbe interrompere il procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario a meno che il ricorrente abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento".
Alla luce di una lettura comparata delle traduzioni nelle lingue intese, francese, tedesca e spagnolo del detto Considerando si prospetta che in base ad essa "non vi è dubbio che anche l'interpretazione della norma in italiano non possa che essere assunta nel senso che la caducazione è risolutiva e definitiva, fermo restando che con un atto introduttivo (non sicuramente del debitore) il processo può essere trasferito nell'ordinamento giurisdizionale italiano".
Non essendosi attenuta a tale esegesi la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un primo profilo di "falsa applicazione (e comunque violazione)" del citato art. 17 del regolamento.
3.1. La critica esposta nel secondo paragrafo prospetta una dicotomia fra l'estinzione dell'ingiunzione e la conservazione della domanda, in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa, reputando che l'opposizione non priverebbe di efficacia la domanda introdotta con il procedimento di IPE, sul presupposto che l'opponente sarebbe "in grado di valutare la pretesa e di decidere se contestare o meno" e traendone la conclusione che chi si oppone sarebbe gravato di integrare le ragioni dell'opposizione notificando al creditore "un atto avente il contenuto tipico della comparsa di risposta", sostanzialmente equiparabile ad un'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e ciò pur essendo pacifico che nel modulo F l'opposizione non deve specificare le ragioni dell'opposizione.
L'esegesi corretta dell'art. 17 del regolamento sarebbe invece nel senso che il giudizio secondo le regole ordinarie dovrebbe procedere su un atto di impulso del creditore, perchè la fase dell'ingiunzione sarebbe caducata dall'opposizione. La corte territoriale, avallando il procedere del tribunale, avrebbe determinato un ribaltamento degli oneri di allegazione identificativi della domanda e di prova, onerando la debitrice di "proporre eccezioni o pregiudiziali prima ancora di conoscere la domanda così come configurata in tutti gli atti introduttivi di una controversia in sede giurisdizionale", con violazione del principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., di quello di difesa, di cui all'art. 24 Cost. e dell'art. 101 c.p.c., nonchè dell'art. 2697 c.c., artt. 163, 166 e 167 c.p.c., ed istituendo una modalità di introduzione di un giudizio ordinario con l'applicazione dell'art. 645 c.p.c., nonostante la caducazione della fase dell'ingiunzione.
3.2. Nel terzo paragrafo del primo motivo la critica viene ulteriormente sviluppata sostenendosi, con invocazione di quanto affermato da Cass., Sez. Un., n. 10799 del 2015, che l'impianto ricostruttivo dell'IPE abbracciato dai giudici di merito sarebbe in contrasto con la natura di procedimento monitorio puro dell'ingiunzione Europea, la quale emergerebbe anche dalle proposte programmatiche contenute nel Libro Verde della Commissione Europea del 2002, nelle quali la considerazione dei modelli di monitorio (come quello italiano), fondato sulla prova, e quello senza prova, aveva indotto ad esprimere la preferenza per il modello "no-evidence", cioè per il secondo, con la conseguenza che la mera proposizione dell'opposizione renderebbe invalida l'IPE e quella ulteriore che "qualunque siano i riferimenti che sono di fatto contenuti nella domanda di cui al Modulo A con la quale si chiede la pronuncia dell'ingiunzione Europea, rimane fissato il principio, per così dire istituzionale che non si tratta di una domanda giudiziale riconducibile a quella che nell'ordinamento italiano può essere proposta esclusivamente in ottemperanza all'art. 163 c.p.c.".
A sostegno dell'assunto si invocano le argomentazioni svolte dall'Avvocato Generale presso la Corte di GGUE nella causa C-144/2012 e quelle della sentenza del 13 giugno 2013 di detta corte, particolarmente nel paragrafo n. 39, nonchè quelle svolte dalla dottrina italiana.
3.3. In fine nel quarto paragrafo si richiama giurisprudenza di merito di vari tribunali che hanno escluso che, una volta proposta l'opposizione possa trovare applicazione l'art. 645 c.p.c., e ritenuto che la prosecuzione del giudizio con le forme processuali ordinarie debba avvenire con un atto di impulso da notificarsi da parte del creditore, che deve avere tutti i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., "al fine di consentire all'opponente medesimo (e cioè l'asserito debitore) di svolgere a sua volta le proprie difese conformemente a quanto previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.".
4. Il primo motivo è fondato per le ragioni che si verranno precisando ed il suo esame costituisce l'occasione che consente alle Sezioni Unite di prendere posizione sulla disciplina che nell'ordinamento italiano deve avere la vicenda processuale insorta a seguito dell'emissione dell'IPE e della proposizione dell'opposizione avverso di esso. Vicenda sulla quale il silenzio serbato dal legislatore italiano circa la disciplina di quella che l'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento più volte citato, definisce come "prosecuzione" dinanzi al giudice competente dello Stato membro d'origine con l'applicazione delle "norme di procedura civile ordinaria", ha comportato, com'è noto, in presenza peraltro anche di non univoche opinioni dottrinali, differenti soluzioni applicative da parte dei giudici di merito, una delle quali è quella avallata dai giudici torinesi.
4.1. In via preliminare mette conto di disattendere un'eccezione di cosa giudicata interna che la resistente ha prospettato nel controricorso con riferimento alla prospettazione svolta dalla ricorrente nel secondo paragrafo del motivo in esame. L'eccezione è svolta adducendosi che la ricorrente avrebbe sostenuto che la proposizione dell'opposizione determina la perdita dell'efficacia della domanda del creditore proposta ai sensi dell'art. 7 del regolamento. Si assume che la corte territoriale torinese ha espressamente affermato che invece su quel punto la ricorrente non aveva impugnato l'affermazione del tribunale che l'opposizione aveva privato di ogni efficacia l'IPE e non anche la domanda. E si sostiene che la ricorrente prospetterebbe la tesi della perdita di efficacia della domanda creditoria contro il giudicato interno affermato esistente dal giudice d'appello.
4.1.1. La tesi non è fondata per la ragione che l'attenta lettura di quanto si espone nel suddetto secondo paragrafo evidenzia che la ricorrente ha solo sostenuto che l'opposizione avrebbe l'effetto di escludere che la domanda di IPE possa considerarsi allo stesso modo della domanda che nell'ordinamento interno il creditore propone con un ricorso per decreto ingiuntivo, sì da potersi trarre la conseguenza che ne ha tratto il tribunale in primo grado ai fini della prosecuzione con le regole di proceduta ordinaria nel modo dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
4.2. Venendo all'esame della doglianza si rileva che erroneamente il Tribunale di Torino ha ritenuto che, a seguito dell'opposizione all'IPE della ricorrente, la norma dell'art. 17 del Regolamento, là dove prevede che "il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria" nel caso in cui all'atto della proposizione dell'IPE (utilizzando l'apposita parte del modello A indicata come "appendice 2 alla domanda di ingiunzione di pagamento Europea") oppure tramite una comunicazione al giudice prima dell'emissione (a mente dell'art. 7, comma 4, secondo inciso, del regolamento) il creditore non abbia espresso volontà contraria a detta prosecuzione, implichi che la prosecuzione debba avvenire con l'imposizione all'opponente da parte del giudice dell'IPE di un modus procedendi simile a quello che, a seguito dell'emissione e notificazione di un decreto ingiuntivo secondo la disciplina nazionale italiana di cui all'art. 633 c.p.c. e segg., deve seguire il debitore ingiunto che voglia reagire avverso il decreto notificatogli.
Il modus procedendi imposto dal Tribunale con il decreto del 5 dicembre 2011 ed avallato dalla corte territoriale non risulta condivisibile per le seguenti ragioni.
4.3. Mette conto ìn primo luogo esprimere una prima considerazione: nell'economia del Regolamento, l'individuazione del modus procedendi a seguito della proposizione dell'opposizione avverso una IPE richiesta dal creditore senza dichiarazione attributiva all'opposizione dell'effetto dell'estinzione del procedimento non rappresenta un profilo di disciplina che si deve ricercare al di fuori del Regolamento stesso.
In realtà, appare da esso disciplinato, sia pure con la tecnica di un rinvio alle legislazioni degli stati membri.
Tanto si desume sia dal Considerando n. 24 del regolamento, là dove è detto chiaramente che l'opposizione "dovrebbe interrompere il procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento e determinare il trasferimento automatico del caso ad un procedimento civile ordinario", sia dall'art. 12, paragrafo 4, lett. c), là dove si dispone che nell'IPE il convenuto è informato del fatto che "se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria", sia dall'art. 17, là dove si ripete questa stessa formula.
L'espressa previsione emergente direttamente dalle due norme ora citate e il correlato criterio esegetico suggerito dal Considerando nel senso che il procedimento che ha portato all'emissione dell'IPE riguardo alla quale il creditore non abbia manifestato volontà estintiva debba proseguire con le regole della procedura civile ordinaria, hanno il valore in primo luogo di un disposto esplicito del Regolamento, come tale vincolante gli ordinamenti degli stati membri.
Tale disposto ha due distinti contenuti: esprime in via diretta la prescrizione che il procedimento non si debba ritenere concluso, conforme alla richiesta del creditore, come fa manifesto l'uso del verbo "proseguire" (la quale implica il mantenimento di un collegamento con la fase processuale di emissione dell'IPE e di notifica al preteso debitore); esprime in via invece indiretta, cioè attraverso la tecnica di un rinvio formale, la previsione del modo in cui il procedimento giurisdizionale debba seguire dinanzi al giudice dello stato membro d'origine dell'IPE: ciò deve avvenire secondo le regole della procedura civile ordinaria del diritto interno di esso, id est secondo quello che è lo schema procedimentale della tutela giurisdizionale civile che in via ordinaria in ciascuno stato svolge la funzione di forma di tutela "normale" per la situazione giuridica azionata con la domanda di IPE.
4.4. Le implicazioni sottese alle emergenze del disposto del citato Considerando e delle due citate disposizioni sono allora che, al contrario di quanto si è talvolta ipotizzato, gli Stati membri d'origine, in ordine all'individuazione del modus procedendi della prosecuzione non vedono affatto regolata la loro posizione dalla norma dell'art. 26 del Regolamento, la quale, com'è noto, dice che "tutte le questioni procedurali non trattate specificamente dal presente regolamento sono disciplinate dal diritto nazionale".
Si vuol dire, cioè, che la posizione degli Stati membri non è regolata da detta norma quanto allo svolgimento della tutela giurisdizionale a seguito dell'opposizione non avente voluntate creditoris effetti estintivi dell'IPE, giacchè le regole di tale svolgimento non rappresentano una "questione procedurale non trattata specificamente nel Regolamento". Al contrario, il Regolamento, con il disposto sopra richiamato, detta una regola specifica, quella che il procedimento deve necessariamente aver luogo secondo le regole che nell'ordinamento nazionale esprimono la forma di tutela processuale civile ordinaria, in tal modo operando un rinvio formale.
Corollario di quanto osservato è allora che i singoli Stati membri d'origine non hanno alcuna libertà di individuare le regole dello svolgimento della tutela giurisdizionale successiva all'opposizione all'IPE, ma sono tenuti a garantire tale svolgimento secondo la forma corrispondente alla tutela ordinaria, normale, della situazione giuridica in base alla loro legislazione interna.
La pienezza ed indefettibilità di tale garanzia è confermata dal paragrafo 1, comma 2, dello stesso art. 17 quando dispone che "qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione Europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario": disposizione che sottolinea come all'opposizione debba conseguire uno svolgimento della tutela ordinaria in modo tale che la posizione del creditore debba essere quella stessa che egli avrebbe avuto ove avesse tutelato il credito in via diretta secondo la forma di tutela ordinaria.
Questa previsione consente di intendere il senso di una precisazione altrimenti oscura che si coglie nel secondo inciso del Considerando 24 del Regolamento. Ivi, infatti, si dice che "ai fini del presente regolamento la nozione di procedimento civile ordinario non dovrebbe essere necessariamente interpretata secondo il diritto nazionale". La precisazione, che non trova alcun riscontro possibile nelle previsioni del regolamento ed anzi è contraddetta dall'espresso riferimento alle norme di procedura civile ordinaria, appare spiegabile nel senso che si sia inteso lasciare agli Stati membri nei quali vi siano distinte procedure civili ordinarie di scegliere fra di esse quale applicare, a condizione, però, del rispetto del sopra ricordato comma 2 del paragrafo 1 dell'art. 17. In questo senso si può ritenere che si configuri un limitato potere degli Stati membri di scegliere quale, fra quelle di diritto interno, la forma di tutela ordinaria applicabile in relazione alla prosecuzione del giudizio.
4.5. La sua fonte si desume, poi, dallo stesso art. 17 e precisamente dalla disposizione del comma 2, la quale prevede che "il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine". E' a tal proposito che i singoli stati hanno ricevuto l'autorizzazione a dettare eventualmente una normativa regolatrice del passaggio dalla fase di domanda, emissione e notificazione dell'IPE e della successiva opposizione dell'ingiunto al procedimento di diritto interno rappresentante la forma di tutela ordinaria. Ed è nel quadro di tale possibilità di legiferare che lo Stato membro, regolando il modo del passaggio al procedimento civile ordinario, può eventualmente individuare quella fra più forme di tutela ordinaria con cui intende garantire la prosecuzione.
Se non lo fa, cioè se non detta alcuna norma relativa al c.d. passaggio, opera invece il ricordato rinvio formale e resta da chiarire quale sia e come debba rinvenirsi la disciplina del c.d. passaggio.
Se lo fa senza però scegliere quale forma di tutela ordinaria fra quelle di diritto interno è esperibile opera parimenti il detto rinvio.
4.6. Lo Stato Italiano, com'è noto, si è astenuto dal dettare le modalità di passaggio dal procedimento di IPE alla tutela ordinaria di diritto interno.
La conseguenza è che, ferma la conseguenza che la tutela ordinaria andrà individuata sulla base del cennato rinvio formale, ci si deve domandare quale sia la disciplina del c.d. passaggio a detta tutela.
Ritengono le Sezioni Unite che tale disciplina sia desumibile sempre dallo stesso Regolamento e che ancora una volta non debba desumersi sulla base dell'applicazione dell'art. 26 del regolamento.
Non si tratta anche qui di una "questione procedurale non trattata specificamente nel Regolamento", perchè la relativa disciplina è in realtà desumibile dallo stesso Regolamento, che non può ritenersi silente riguardo a detta modalità. D'altro canto, in presenza di una norma che ha abilitato gli stati membri a legiferare, l'inerzia del singolo Stato non può essere intesa come situazione riconducibile ad una questione non trattata dal Regolamento e ciò perchè quest'ultimo è da ritenere esprima comunque una disciplina seppure minimale relativa al passaggio.
Essa si desume considerando che il Regolamento si occupa, in realtà, del passaggio alla trattazione con le regole di procedura ordinaria. Invero, il procedimento volto all'emissione dell'IPE e seguito dall'opposizione è ancora un procedimento che risulta coinvolgere l'ufficio giudiziario adito e, quindi, il giudice che ha emesso l'IPE: lo stesso art. 17, comma 3, espressamente dispone che "il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ordinario". Si prevede cioè un potere del giudice oltre che di informazione sull'opposizione, anche in ordine al detto passaggio. Se lo Stato membro ha dettato una disciplina evidentemente tale potere sarà esercitato secondo quanto essa avrà dettato. Se lo Stato membro non ha dettato alcuna disciplina, come accade per l'Italia, la norma è sufficiente a giustificare lo stesso che il giudice possa esercitare il potere in modo funzionale al detto "passaggio".
Tale conclusione è rafforzata dal rilievo che il Considerando 24 usa l'avverbio "automaticamente" per il "passaggio, il che significa che si esige che esso debba avvenire comunque almeno in termini potenziali, sicchè la sua assicurazione non può che spettare al giudice dell'IPE.
L'assenza di regolamentazione da parte dello Stato membro e, quindi, da parte dello Stato Italiano, delle modalità del "passaggio" ai sensi del citato paragrafo 2 dell'art. 17 giustifica il ritenere che la fattispecie sia direttamente regolata dal paragrafo 3 del Regolamento nel senso al giudice nazionale dello Stato membro che non abbia esercitato il potere di disciplinare il passaggio e, dunque, al giudice italiano che ha emesso l'IPE, spetta di adottare un proprio provvedimento con cui dispone il passaggio.
Il problema a questo punto diviene quello di individuare quali siano i limiti di tale potere ed in particolare si pone la questione del se competa al giudice italiano di individuare la disciplina processuale ordinaria per la prosecuzione oppure non gli competa affatto e gli competa un potere di contenuto più limitato.
4.7. Prima di chiarire quali siano questi limiti e prescindendo da essi le considerazioni già svolte consentono a questo punto di procedere all'esame della correttezza o meno del modus procedendi affermato dai giudici torinesi già sulla base del solo rilievo del dato normativo emergente dal Regolamento nel senso che la prosecuzione del giudizio a seguito della proposizione dell'opposizione deve avvenire secondo le regole della proceduta civile ordinaria di diritto interno italiano.
Queste le ragioni.
4.7.1. Detto modus, che consta essere stato seguito, sebbene in via minoritaria, anche da altri giudici di merito, per potersi considerare corretto, supporrebbe, secondo una prima opzione esegetica che guardi al solo svolgimento dell'opposizione disciplinata dall'art. 645 c.p.c. e segg., che essa possa considerarsi tale da potersi identificare con le "norme di procedura civile ordinaria", cui fanno riferimento tanto l'art. 12, paragrafo 4, lett. c) quanto l'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento e ciò a prescindere dalla relazione con la disciplina che nell'ordinamento italiano ha la fase procedimentale monitoria fino alla proposizione dell'opposizione.
Una suggestione in tal senso potrebbe discendere dall'art. 645, comma 2, il quale, com'è noto, dispone che a seguito dell'opposizione all'ingiunzione di diritto italiano il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario, peraltro identificabili, com'è noto, non solo in quelle del c.d. rito ordinario di cognizione di cui all'art. 163 c.p.c. e segg., ma anche in quelle del rito speciale lavoristico (e locatizio e agrario), quale rito "ordinario" per talune tipologie di controversie.
Senonchè, il processo di opposizione a decreto ingiuntivo emesso secondo il diritto italiano ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e segg., ancorchè l'art. 645 c.p.c., comma 2, dica che "in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario di cognizione davanti al giudice adito" non può identificarsi con le "norme di procedura civile ordinaria" vigenti nell'ordinamento italiano. Nonostante la proclamazione dell'art. 645, comma 2, lo svolgimento del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non corrisponde in modo pieno allo svolgimento di un processo di cognizione ordinario, cioè disciplinato dall'art. 163 c.p.c. e segg., (o di rito lavoristico), ma assume rispetto ad esso una serie di scostamenti che derivano in ultima analisi dalla circostanza che l'opposizione non pone nel nulla il decreto ingiuntivo (e ciò al di là della qualificazione anche come mezzo di impugnazione del decreto e delle sue implicazioni, su cui le Sezioni Unite ebbero a pronunciarsi ormai molti anni orsono: Cass., Sez. Un., n. 9769 del 2001). Tali scostamenti sono espressi sia nelle norme degli artt. 648 e 649 c.p.c., sia nell'art. 653 stesso codice, quando al rigetto dell'opposizione o all'estinzione del processo fa conseguire l'esecutività del decreto, cioè la sua permanenza. Questi scostamenti, che sono espressione del perdurare di profili di tutela giurisdizionale privilegiata della situazione del creditore, non consentono allora di considerare quali "norme di procedura civile ordinaria" le norme regolatrici dell'opposizione a decreto ingiuntivo nazionale e ciò nemmeno valorizzando il già ricordato secondo inciso del Considerando 24 del Regolamento.
La scelta dei giudici torinesi non può, dunque, ritenersi corretta alla stregua di questa prima opzione esegetica.
4.7.2. Detta scelta non appare, peraltro, giustificata nemmeno alla luce di una opzione esegetica che si muova in una logica per cui il modello dell'art. 645 c.p.c., comma 2, potrebbe essere considerato espressione delle norme di proceduta civile ordinaria se questo riferimento del Regolamento si intendesse fatto alle norme dell'ordinamento interno in quanto previste in relazione ad una disciplina processuale antecedente simile a quella che porta all'IRE, cioè se si procedesse all'apprezzamento del carattere dell'ordinarietà non in via per così dire assoluta, ma in quanto correlato ad una normativa processuale nazionale simile a quella prevista dal Regolamento. In pratica domandandosi se la disciplina ordinaria possa identificarsi in quella che regola lo svolgimento del procedimento per decreto ingiuntivo di diritto italiano quale risultante dalla fase senza contraddittorio e dalla fase di opposizione.
Questa ipotesi interpretativa è già di per sè difficilmente giustificabile per il fatto che all'interno degli ordinamenti degli stati membri la presenza di figure processuali eventualmente simili alla figura dell'IPE non si sarebbe dovuta richiamare nel Regolamento con l'espressione "norme di procedura civile ordinaria", che sottende chiaramente un riferimento alle norme regolatrici del modello processuale "normale" di ogni paese membro, applicabile cioè a prescindere da una fase pregressa simile a quella che mette capo all'emissione dell'IPE.
Ma, in aggiunta a tale rilievo, di per sè decisivo, si tratta di un'opzione esegetica che è smentita dal modo in cui il legislatore comunitario ha disciplinato l'IPE sia nella fase precedente l'opposizione, sia con riferimento al contenuto di quest'ultima.
La disciplina del regolamento, infatti, sia sull'uno che sull'altro versante, è tale che entrambi i profili risultano regolati in modo del tutto diverso da quello con cui l'ordinamento interno italiano disciplina la figura del procedimento per decreto ingiuntivo quanto a profili analoghi.
Sicchè ogni giudizio di similarità sarebbe privo di giustificazione.
In primo luogo, la domanda con cui viene richiesto l'IPE non deve basarsi sulla somministrazione al giudice di una prova, sebbene in senso speciale e relativo come nella logica della prova scritta cui alludono le norme dell'art. 633 c.p.c. e segg.), ma si basa sulla semplice rappresentazione della fattispecie costituiva del credito e sulla semplice indicazione delle prove da cui essa discenderebbe. Tali prove non debbono, però, offrirsi al giudice, ma debbono solo indicarsi nell'apposito modulo F.
4.7.3. Queste Sezioni Unite hanno, per tale ragione, già avuto modo di affermare, del resto, che: "l'IPE risulta strutturata come un provvedimento fondato su una dichiarazione asseverata del creditore in specie in ordine all'indicazione delle parti, all'oggetto della pretesa, al fondamento dell'azione, ai mezzi di prova disponibili, nonchè ai motivi della competenza giurisdizionale e alla natura transfrontaliera della controversia (cfr. art. 7 del Reg. e modulo standard A) - e sospensivamente condizionato alla mancata opposizione dell'ingiunto nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione. Lo schema è quello del c.d. procedimento monitorio puro, o se si vuole, secondo altra, più precisa, terminologia suggerita dalla dottrina, del procedimento "puro attenuato" o "misto", per la considerazione che, a differenza che nel monitorio "puro", per il quale è sufficiente la mera allegazione dell'oggetto e del titolo della pretesa creditoria, è richiesta anche, ai sensi dell'art. 7 lett. e), "una descrizione delle prove a sostegno della domanda". Non si deve trattare di prove necessariamente precostituite, tant'è che ne è prevista la mera "descrizione" (e a tal fine nel modulo standard A, sono contemplate varie voci e precisamente: "prove scritte", "prova testimoniale", "perizia", "ispezione", "altro") e non anche la loro allegazione alla richiesta di ingiunzione; il che dimostra che la relativa indicazione è funzionale non tanto alla verifica da parte dell'autorità che emette il provvedimento della "sostenibilità" del credito in sede di cognizione ordinaria conseguente all'opposizione (...), quanto, piuttosto, a consentire all'ingiunto di valutare l'opportunità di proporre o meno l'opposizione. Invero la natura pura, sia pure attenuata del procedimento e l'espressa previsione della mera "descrizione" delle prove nella domanda ingiuntiva, non sollecitano alcuna verifica da parte del giudice in merito alla fondatezza e all'ammissibilità della domanda stessa, risultando tutte le indicazioni al riguardo affidate alla dichiarazione del creditore che "in coscienza e in fede" dichiara che esse sono veritiere, riconoscendo "che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in base alla legislazione dello Stato membro d'origine" (art. 7, comma 3). Ne consegue che la verifica richiesta al giudice ai fini della pronuncia del decreto è, nella sostanza, una verifica di "non manifesta infondatezza", così come è reso palese dalla lettura combinata degli artt. 8, 9, 11 e 12 del Regolamento; inoltre il controllo che essa presuppone è meramente estrinseco e formale, potendo avere esito negativo solo in caso di incompletezze e/o incongruenze interne alla domanda; come è confermato dalla circostanza che il provvedimento è pronunciato (con il modulo standard E), con la testuale dicitura che "l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice" (art. 12, comma 4, lett. a). La scelta compiuta è strettamente legata alla soluzione adottata in materia di difesa tecnica delle parti che non è necessaria per tutto il corso del procedimento (art. 24), alla configurazione dell'opposizione come mera manifestazione di contestare il credito, idonea, per il sol fatto di essere avanzata, a porre nel nulla l'ingiunzione (art. 16) e, correlativamente, alla qualificazione dell'ingiunzione di pagamento Europea come decisione giudiziaria avente efficacia esecutiva in ragione della "non contestazione" del credito (art. 18), come tale idonea a costituire automaticamente titolo esecutivo Europeo (art. 19)". (così Cass., Sez. Un. n. 10799 del 2015).
Il modo in cui è regolato il procedimento di emissione dell'IPE, per tutte le ragioni già indicate dalla citata pronuncia, è del tutto disomogeneo da quello del procedimento per decreto ingiuntivo di diritto italiano e tanto, se ve ne fosse bisogno, impedisce ulteriormente di condividere la seconda opzione esegetica qui in discussione.
La disomogeneità non concerne l'attività di individuazione ed enunciazione della domanda giustificativa della richiesta di IPE, atteso che il confronto fra il contenuto che essa deve avere ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del Regolamento non solo è tale da contenere gli elementi identificatori della domanda e le sue ragioni giustificative ed anzi anche la descrizione delle prove che evidenzierebbero gli uni e le altre, ma è anche tale da presentarsi sostanzialmente non dissimile da quello che l'art. 125 c.p.c., richiamato dall'art. 638 c.p.c., quanto alla forma della domanda monitoria secondo il diritto italiano, individua con la prescrizione che il ricorso contenga l'indicazione delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni.
La disomogeneità concerne, invece, l'onere di corredare la domanda con le prove, sebbene di valore relativo, o per la loro stessa natura o, comunque, per l'assenza del contraddittorio (si pensi alla scrittura privata, che nella fase monitoria non è prova per effetto di mancato disconoscimento), che la sorreggono. Di esse l'istante deve solo fornire una "descrizione", cioè una individuazione che non si risolve, cosa possibile fra l'altro solo per i documenti, nella riproduzione del loro contenuto, ma soltanto, conforme al significato della parola "descrizione" ed all'assenza di riferimenti al suo contenuto, in un'attività che identifichi ed individui la natura della prova (esempio: fattura, contratto, perizia, etc.), cioè la sua dimensione per così dire fenomenica.
In conseguenza di detta disomogeneità il vaglio del giudice dell'IPE non ha la stessa estensione e lo stesso oggetto di quello del giudice del ricorso per decreto ingiuntivo italiano, giacchè la sua cognizione, a differenza di quella del giudice italiano, non si estende all'apprezzamento, sebbene da svolgersi senza contraddittorio, delle prove indicate dal creditore. Tant'è che l'art. 12, paragrafo 4, lett. a), dispone che nell'IPE "il convenuto è informato del fatto che (...) l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice".
E' sufficiente la constatazione di questa disomogeneità, anche senza aggiungervi quella discendente dal fatto che le prove che debbono solo essere descritte possono anche non essere documenti (a differenza di quanto accade per il procedimento ex art. 633 c.p.c. e segg.), per evidenziare che, pur apprezzando il riferimento alle norme di procedura civile ordinaria nel senso di norme correlate sul piano del diritto italiano ad una vicenda processuale complessiva che si postuli, in thesi, simile a quella che viene introdotta dalla domanda di IPE, non può non constatarsi che risulta impraticabile considerare la situazione di chi abbia ottenuto l'IPE come sostanzialmente simile a quella del creditore che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo di diritto italiano, sì da giustificare l'individuazione delle norme di procedura civile ordinaria da applicarsi a seguito dell'opposizione in quelle che regolano lo svolgimento dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. e segg..
4.7.4. Tanto basterebbe ad evidenziare l'erroneità dell'orientamento seguito dal Tribunale di Torino ed avallato dalla sentenza qui impugnata.
E ciò senza che possa in contrario evocarsi, come si potrebbe essere tentati di fare, la forza del comma 2 del paragrafo 1 dell'art. 17 del Regolamento, già sopra richiamato, per addurre che in tal modo la posizione del creditore che abbia scelto di tutelare il suo credito con il procedimento di IPE, pur potendo utilizzare il procedimento per decreto ingiuntivo italiano, risulterebbe pregiudicata se a seguito dell'opposizione ex art. 16 del Regolamento nel successivo procedimento civile ordinario non trovassero applicazione le norme dell'art. 645 c.p.c. e segg..
In disparte il rilievo che un siffatto argomento potrebbe riguardare solo il creditore che abbia ottenuto l'IPE sulla base di una descrizione della prova del suo credito di natura tale che, se essa fosse stata prodotta a sostegno di un ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e segg., gli avrebbe consentito di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo di diritto interno, si deve rimarcare che anche in tal caso il creditore che abbia ottenuto l'IPE, avendolo ottenuto senza fornire la prova, sebbene nei termini relativi richiesti per un decreto ingiuntivo di diritto interno, non si potrebbe affatto ritenere "pregiudicato" dalla mancata applicazione delle regole di cui agli artt. 645 e segg. cod. proc. civ. La sua posizione sarebbe più vantaggiosa nella fase dell'IPE.
4.7.5. L'orientamento che qui si considera risulta poi ulteriormente incompatibile con un dato che non inerisce alla regolamentazione dell'IPE nella fase che porta alla sua emissione, bensì alla stessa regolamentazione dell'opposizione avverso di esso. Ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 16 il preteso debitore ingiunto, nel proporre l'opposizione "indica (...) che contesta il credito senza esserne tenuto a precisarne le ragioni". L'opposizione all'IPE, dunque, si risolve in una mera manifestazione di contestazione generica della sua fondatezza. E' evidente che essa non può in alcun modo essere assimilata all'opposizione al decreto ingiuntivo di diritto italiano, la quale, a norma del primo inciso del primo comma dell'art. 645, si propone con atto di citazione, nel quale, in ragione della posizione di convenuto in senso sostanziale dell'opponente rispetto alla domanda per come formulata e provata dal creditore nella sede monitoria, egli è tenuto - secondo lo schema della citazione ex art. 163 c.p.c., o, secondo un'esegesi consolidata, di quello del ricorso secondo il rito del lavoro o equiparato, se la natura del credito giustifica l'applicazione delle regole di cognizione ordinaria di quel rito - a svolgere l'attività che in un processo introdotto dal creditore con una citazione (o con l'atto introduttivo corrispondente al rito speciale applicabile) dovrebbe svolgere con la comparsa di risposta (o con la memoria di costituzione) e, dunque, un'attività assertiva che prenda posizione sull'avversa domanda.
L'opposizione di diritto italiano è, dunque, un atto motivato e lo è non solo perchè il ricorso monitorio identifica la domanda, ma anche perchè è supportato dalla produzione della prova scritta, che è stata apprezzata del giudice.
L'opposizione all'IPE è, invece, atto immotivato.
La tesi avallata dai giudici torinesi, là dove si è concretata nella imposizione all'opponente e qui ricorrente, dopo la proposizione dell'opposizione immotivata ai sensi dell'art. 16 del regolamento, dell'onere di proporre un'altra opposizione secondo il rito di cui all'art. 645 c.p.c., si risolve in una scelta che non implica l'individuazione delle regole di procedura civile interne di diritto italiano applicabili a fronte di un esaurimento della fase procedimentale regolata dalla fonte comunitaria, verificatosi con la sequenza IPE - opposizione, come risulta sotteso alle previsioni dell'art. 17, paragrafo 1, bensì l'imposizione al debitore di un'attività che si concreta in una nuova opposizione, che però risulta ancora rivolta verso l'IPE.
In tal modo risulta contraddetto il valore del Considerando 24 del Regolamento, là dove dice che la sola proposizione dell'opposizione disciplinata da esso, quella dell'art. 16, "dovrebbe interrompere", cioè porre termine al procedimento Europeo d'ingiunzione di pagamento e, dunque, dal punto di vista delle attività dell'ingiunto, alla necessità di reagire alla domanda di IPE ed al relativo provvedimento.
La scelta dei giudici torinesi invece, implicando che l'ingiunto debba proporre un atto di opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. necessariamente "oppositivo" all'IPE ed alla domanda che ha portato alla sua emissione, comporta all'evidenza che il procedimento di ingiunzione Europea continui, dopo l'opposizione ai sensi dell'art. 17, ad assumere una funzione.
4.7.6. La tesi è, inoltre, in manifesta contraddizione con la previsione della idoneità dell'immotivatezza dell'opposizione a neutralizzare l'IPE e, dunque, ad impedirle di divenire titolo esecutivo suscettibile del riesame nei termini indicati dall'art. 20 (su cui vedi Cass., Sez. Un., n. 7075 del 2017), che è il solo onere che il Regolamento impone all'ingiunto. La tesi si risolve nell'imposizione di un onere ulteriore, quello di attivarsi per la prosecuzione del procedimento e fra l'altro di farlo con un atto ulteriore, la notificazione di un'opposizione rispettosa dell'art. 645 c.p.c., che, se non fosse compiuto, dovrebbe dare luogo alle conseguenze dell'art. 647 c.p.c..
Ne deriverebbe l'implicazione che, contro il Considerando 24, l'IPE resterebbe ancora rilevante.
La stessa implicazione si avrebbe per effetto della possibilità di applicazione dell'art. 648 c.p.c., e dell'art. 653 c.p.c..
A meno di non ritenere che tutte dette norme non dovrebbero trovare applicazione. Ma allora resterebbe incomprensibile la logica della tesi qui criticata ed anzi, una volta esclusa la permanenza dell'IPE e la conseguenza dell'applicabilità di quelle norme, espressione di tutela privilegiata del creditore, non solo la posizione del creditore - in modo manifestamente contradditorio rispetto all'idea di attribuire alla disciplina dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e segg., il valore di regole di procedura civile ordinarie in subiecta materia sarebbe pregiudicata ai sensi del comma 2 del paragrafo 1 dell'art. 17, ma, soprattutto, sarebbe pregiudicata dalla rimessione sostanziale al debitore, contro la volontà non estintiva del procedimento introdotto dalla domanda di IPE nonostante l'opposizione, della scelta di proseguire il giudizio secondo il diritto nazionale.
Infatti, il debitore, salvo che abbia interesse a discutere comunque sulla situazione creditoria e ad ottenere un accertamento del suo modo di essere, sarebbe indotto a non ottemperare all'ordine del giudice di notificare l'opposizione per l'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (o ex art. 420 c.p.c., nel caso di rito locativo) ed in tal caso, essendo l'atto di adempimento dell'ordine del giudice un atto di prosecuzione del giudizio, il processo, secondo l'art. 307 c.p.c., comma 3, si estinguerebbe, con la conseguenza - certamente contraria al sopra citata comma 2, del paragrafo 1, dell'art. 17 - che il creditore vedrebbe perduta l'attività processuale svolta con la domanda di IPE e ciò contro l'attribuzione a lui del potere di escludere che l'opposizione determini l'estinzione del procedimento.
Per tutte tali ragioni l'opzione esegetica scelta dai giudici torinesi non risulta in alcun modo condivisibile.
4.8. Ritengono le Sezioni Unite, a questo punto sciogliendo la riserva fatta in del paragrafo 4.6., che, ai fini dell'ordinamento italiano, la disciplina della prosecuzione debba essere individuata considerando che, come si è già sopra rimarcato, il Regolamento sostanzialmente affida al giudice dell'IPE il compito di notiziare dell'opposizione il creditore e quindi di disporre la prosecuzione.
Si tratta, dunque, di individuare i limiti del potere del giudice in tal senso previsto direttamente dal Regolamento ed operante in mancanza da parte dello Stato Italiano di un intervento legislativo sulle modalità della prosecuzione del giudizio in via ordinaria.
Poichè il Regolamento impone che tale prosecuzione deve avvenire secondo le regole della procedura civile ordinaria e non prevede alcun potere del giudice dell'IPE di individuarle, essendovi un rinvio al diritto nazionale nei termini di cui si è detto ed essendo attribuito agli stati membri solo il potere di regolare eventualmente il passaggio alla trattazione con quelle regole, il mancato esercizio da parte dello Stato membro e, dunque, di quello italiano della facoltà di regolare le modalità del passaggio implica che il giudice italiano che ha emesso l'IPE, una volta proposta l'opposizione debba limitarsi ad adottare un provvedimento con cui, essendo pendente un procedimento dinanzi al suo ufficio, dispone che esso prosegua secondo le regole di ordinaria procedura civile, per come dice il comma 1, del paragrafo 1 dell'art. 17.
Al giudice dell'IPE italiano non compete in primo luogo di individuare quali siano queste regole e particolarmente quali siano fra quelle che hanno tale natura nel diritto interno, in dipendenza della presenza di due riti a cognizione piena e, dunque, ordinaria, quali il rito ordinario di cui agli artt. 163 e segg. cod. proc. cv. e quello del lavoro (ancorchè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1 chiami "ordinario" il primo).
Tale individuazione compete allora al creditore che intenda appunto proseguire il giudizio.
Se si attribuisse al giudice dell'IPE nonostante il silenzio del legislatore italiano in punto di regolamentazione del passaggio al procedimento civile ordinario, si finirebbe per avallare una conseguenza applicativa contraria al Regolamento, il quale, avendo previsto la facoltà dello stato membro di origine di dettare una disciplina del passaggio, in caso di mancanza di esercizio del potere di disciplina, ha voluto che sia lo stesso Regolamento a disporre. Ed esso, come si è veduto, si limita a dire che il processo prosegue secondo le regole di procedura civile ordinaria senza dire ulteriormente che esse vengono individuate dal giudice. D'altro canto, l'applicazione delle dette regole deve - proprio perchè l'IPE è stato posto nel nulla - necessariamente aver corso anche quanto alla disciplina che regola la proposizione della domanda, che è atto di parte e del quale è la parte che deve individuare il referente normativo.
4.9. Invero, la ricerca nell'ordinamento italiano del modo in cui ha corso la tutela secondo le regole della procedura civile ordinaria evidenzia in primo luogo che spetta a chi si fa attore e, dunque, nella specie al creditore che ha chiesto l'IPE ed ha manifestato la volontà che l'opposizione non estingua il procedimento incoato con la relativa domanda, esercitare l'azione individuando quale sia la forma di tutela ordinaria apparecchiata dall'ordinamento italiano.
Ne segue che il giudice italiano che ha emesso l'IPE deve limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione all'IPE, ad invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento dell'IPE.
Poichè l'esercizio dell'azione con le regole della procedura civile ordinaria serve a proseguire la tutela giurisdizionale introdotta con la domanda di IPE l'esistenza del potere del giudice giustifica l'assegnazione di un termine entro il quale quell'esercizio deve avvenire, perchè altrimenti la lite pendente resterebbe tale indefinitamente, mentre la logica del Regolamento è che, se il creditore lo abbia chiesto, di fronte a quella che viene definita interruzione del procedimento di ingiunzione Europea e, quindi, della tutela giurisdizionale con esso esercitato, debba seguire con le forme ordinarie e tale prosecuzione non può restare possibile sine die.
Sicchè, allo stesso modo in cui, nei casi nei quali, a differenza di quanto non ha fatto lo Stato Italiano, gli stati membri di origine abbiano regolato il passaggio alla trattazione secondo la procedura civile di diritto interno non è pensabile che la legislazione interna non debba regolare tale passaggio imponendone la realizzazione entro un certo termine, perchè non è concepibile che una prosecuzione della tutela giurisdizionale interrotta dall'opposizione all'IPE possa essere consentita senza un termine, nei casi in cui la regolamentazione dello stato membro sia mancata, com'è accaduto per l'Italia, non può non valere la stessa regola e, venendo in rilievo il potere del giudice, è al giudice che compete di assicurare la stessa esigenza, stabilendo un termine per la prosecuzione. Questo è quanto implicitamente prevede in via diretta il Regolamento secondo un'esegesi teleologica.
La mancata osservanza del termine che il giudice dell'IPE è autorizzato a fissare - il cui referente normativo, dovendosi ritenere che sia lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, può nel diritto italiano essere rinvenuto nel secondo inciso dell'art. 307 c.p.c., comma 3, per cui il giudice dell'IPE lo stabilirà come ivi indicato comporterà, secondo il diritto italiano, l'estinzione del processo nella sua interezza e, quindi, il venir meno della pendenza della lite ricollegata alla proposizione della domanda di IPE.
L'estinzione potrà essere rilevata ai sensi dell'art. 307 c.p.c., u.c., se la tutela ordinarla venga introdotta oltre il termine e, in mancanza, eccepita qualora la situazione creditoria venga azionata dopo la scadenza del termine senza alcuna postulazione di collegamento con il procedimento di IPE.
Poichè la prosecuzione secondo la disciplina ordinaria italiana concerne l'azione introdotta con la domanda di IPE dal creditore e il Regolamento esaurisce la disciplina della posizione del debitore nella proposizione dell'opposizione, si deve ritenere che la prosecuzione sia rimessa esclusivamente all'iniziativa del creditore.
Non è necessario domandarsi ai fini del nostro ordinamento se uno stato membro che regoli il passaggio possa disporre diversamente.
La soluzione qui proposta nel senso di affidare al creditore l'iniziativa di individuare la tutela ordinaria che l'ordinamento italiano appresta alla situazione giuridica azionata con la domanda di IPE appare l'unica praticabile in mancanza di previsioni nel Regolamento che sottendano un potere del giudice dell'IPE di individuare la forma ordinaria di tutela con cui il processo può proseguire e in assenza di esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di regolamentare il "passaggio" e non potendosi, come s'è già detto, nemmeno ricercare ai sensi dell'art. 26 del regolamento una disciplina di diritto interno che risulti idonea a regolare la peculiare vicenda della proposizione di un'opposizione all'IPE non avente carattere estintivo.
4.10. Mette conto di osservare che nella ricostruzione qui sostenuta, ancorchè l'opposizione ex art. 16 interrompa il procedimento di ingiunzione Europea, l'affidare alla parte creditrice l'onere di individuare la forma di tutela ordinaria e di introdurla nella forma che sarebbe prevista per il normale esercizio dell'azione non esclude che il processo iniziato secondo la forma così individuata prevista dall'ordinamento italiano possa rappresentare la prosecuzione del procedimento di IPE, come esige il Regolamento, sì che possa essere assicurata l'implicazione "naturale" di tale prosecuzione (nonostante il venir meno dell'efficacia dell'IPE). Essa è rappresentata dal ricollegarsi della tutela giurisdizionale, introdotta a seguito del provvedimento del giudice che emise l'IPE dal creditore secondo la disciplina italiana, all'iniziale domanda di emissione dell'IPE e, dunque, dalla conseguenza che la litispendenza secondo il diritto italiano si ricollega alla proposizione di quella domanda.
Tale conseguenza è, del resto, consentanea rispetto alla regola espressa nel comma 2 del paragrafo 1, del Regolamento, in quanto consente di non rendere la posizione del creditore, che ha scelto di avvalersi dell'IPE, "pregiudicata" rispetto all'ipotesi in cui avesse scelto di agire in via ordinaria, posto che l'ordinamento italiano ancora alla litispendenza una serie di effetti favorevoli a beneficio di chi esercita l'azione.
Le Sezioni Unite rilevano, altresì, che quanto appena affermato no-n. è in alcun modo in contrasto con quanto la Corte di Giustizia CE ha affermato nella sentenza 13 giugno 2013, resa nella causa C-144/2012, là dove ha espressamente negato che il procedimento di emissione dell'IPE e quello che in ipotesi di opposizione segue secondo le regole della procedura civile ordinaria di diritto interno sono due procedimenti distinti: l'affermazione è stata fatta solo per sottolineare che l'opposizione all'IPE senza contestazione della giurisdizione del giudice adito non ha alcun effetto ai fini del giudizio che venga proseguito secondo quelle regole. Non si è trattato di un'affermazione diretta anche implicitamente a negare la litispendenza unitaria, bensì soltanto di un'affermazione ricollegata al carattere immotivato dell'opposizione ed alla decisività di tale carattere pure quando, come era accaduto nel caso di specie, l'opposizione all'IPE venga proposta non sul modulo F, bensì in forma libera (come ammette il secondo inciso del Considerando 23 del Regolamento).
4.11. La soluzione individuata implica, naturalmente, che spetti al creditore di valutare se l'introduzione della tutela ordinaria secondo l'ordinamento italiano postuli il doversi avvalere della difesa tecnica.
5. La prospettata ricostruzione della c.d. disciplina della prosecuzione segna un dissenso dall'approccio alla questione di dottrina e giurisprudenza di merito, le quali hanno privilegiato soluzioni tendenti a ricercare il modus della prosecuzione in discipline di diritto interno italiano e che sono tutte accomunate dal difetto di "caricare", sul giudice di diritto interno che ha emesso l'IPE in un ordinamento di uno Stato membro che non ha regolato il c.d. "passaggio", l'esercizio di poteri che il Regolamento non gli riconosce.
Così dicasi per la soluzione dottrinale che ha opinato che quel giudice debba assicurare il passaggio alla trattazione con le regole di procedura ordinaria disponendo la riassunzione ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c., a carico dell'attore, con la conseguenza che costui dovrebbe in una comparsa riassuntiva e il debitore nella sua comparsa di costituzione provvedere ad integrare le rispettive prospettazioni secondo le regole del rito ordinario di cognizione.
La stessa considerazione meritano sia la tesi che ha proposto di applicare l'art. 616 c.p.c., con la conseguenza che il giudice dell'IPE dovrebbe dare un termine per l'introduzione del giudizio di merito, come se avesse esaurito la fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione, sia quella che ha proposto di applicare un modello simile a quello di coordinamento fra la fase presidenziale e quella a cognizione piena dei processi di famiglia.
Parimenti non condivisibili sono quelle soluzioni giurisprudenziali di merito che si sono articolate con il riconoscimento al giudice dell'IPE di un potere di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c., talora imponendo al creditore di avvisare l'ingiunto del dovere di costituirsi con comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., talaltra imponendogli di notificare per detta udienza un atto avente i requisiti dell'art. 163 c.p.c..
Tutte tali tesi suppongono che, secondo la disciplina del Regolamento e in mancanza di disciplina del passaggio da parte dello stato membro, come nel caso italiano, il giudice che ha emesso l'IPE abbia il potere di individuare la forma di tutela secondo le norme di procedura civile ordinaria, ma s'è già veduto che così non è.
5.1. Inoltre, l'attribuzione al detto giudice di un siffatto potere dovrebbe implicare certamente che egli compia delle valutazioni sul rito applicabile in relazione alla natura della situazione azionata, a meno di ritenere che tale valutazione non debba compiersi e la prosecuzione debba fissarsi sempre secondo il rito dell'art. 163 c.p.c. e segg. (quale rito ordinario "normale), salva poi l'emersione del problema del rito applicabile allorquando la prosecuzione sia realizzata.
Parimenti quella attribuzione dovrebbe implicare una nuova (rispetto a quella prevista per l'emissione dell'IPE dall'art. 6) valutazione sulla competenza, anche qui a meno di ritenere il contrario, il che comporterebbe che nel provvedimento prosecutorio non si possa intravedere alcuna decisione affermativa della competenza, risultando ogni questione al riguardo rinviata alla prosecuzione: la conseguenza sarebbe che lo stesso creditore, ove fosse convinto che non è competente il giudice che ha emesso l'IPE, sarebbe abilitato a manifestare tale dissenso con l'atto prosecutorio.
Tutte le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali di cui si è detto si scontrano con il dato normativo del Regolamento che non prevede che il giudice dell'IPE individui come il processo deve proseguire secondo la disciplina della procedura civile ordinaria e, quindi, quale sia tale disciplina, sicchè esse attribuiscono al giudice dell'IPE, in mancanza di esercizio del potere di regolamentare il passaggio da parte dello Stato Italiano, un potere sull'erroneo presupposto che venga in rilievo, nonostante quella mancanza, che invece impone di applicare il Regolamento in via diretta nel senso sopra precisato, una questione procedurale non trattata in esso, per parafrasare l'art. 26 di esso.
6. All'esito delle considerazioni svolte debbono essere enunciati i seguenti principi di diritto: "In tema di ingiunzione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione Europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione".
"L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell'art. 307 c.p.c., comma 3, e produrrà l'estinzione del giudizio".
"Per effetto della prosecuzione del giudizio con la forma di introduzione dell'azione individuata dal creditore, la litispendenza resterà ricollegata alla proposizione, cioè al deposito, della domanda di ingiunzione Europea".
7. Alla luce delle considerazioni svolte il primo motivo di ricorso dev'essere accolto e la sentenza dev'essere cassata là dove la corte territoriale, condividendo il modus procedendi del tribunale ha ritenuto che la ricorrente avrebbe dovuto eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano nell'atto che il tribunale le aveva imposto di notificare alla creditrice, come se quell'atto fosse equivalente ad un'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c., e, dunque, equivalesse, quanto alle difese da svolgervi ad una sostanziale comparsa di risposta, come tale rilevante evidentemente ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 4, comma 1, quale primo atto difensivo.
L'erronea applicazione della modalità di prosecuzione del processo da parte del Tribunale esclude che la preclusione si sia verificata, atteso che il procedere del Tribunale ha attribuito alla qui ricorrente l'onere di compimento di quell'atto in modo illegittimo, dovendo invece essere attribuita nei sensi precisati alla qui resistente l'iniziativa di dar corso alla prosecuzione del giudizio.
La proposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione soltanto all'udienza fissata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., risulta, in conseguenza rituale, in quanto, dovendo l'iniziativa della prosecuzione e, quindi della proposizione della domanda secondo le regole del processo civile italiano imporsi alla creditrice ed avendo essa compiuto la sua prima attività utile in tal senso con la comparsa di costituzione, la sede di cui a detta udienza era quella in cui la ricorrente poteva e doveva - sebbene in ragione dell'illegittimo modus procedendi svolgere la prima difesa.
8. La censura dell'irrituale valutazione di tardività dell'eccezione di difetto di giurisdizione impone di passare all'esame del secondo (formale) motivo, cioè di esaminare se sussista oppure no la giurisdizione del giudice italiano.
La ricorrente ha sostento l'insussistenza della giurisdizione del giudice italiano alla stregua del Regolamento CE n. 44 del 2001. Ha addotto che il credito azionato dalla BG con la domanda di IPE concerne forniture di merce alla AOAG, la cui consegna doveva avvenire presso la sede di quest'ultima, che trovasi in Germania ed in conseguenza, vertendosi in tema di vendita internazionale, ha addotto la sussistenza della giurisdizione del giudice tedesco sia sulla base dell'applicabilità del foro del convenuto di cui all'art. 2 del Regolamento CE n. 44 del 2001 sia postulando l'applicabilità del foro di cui all'art. 5, lett. b) dello stesso Regolamento, siccome interpretato da Cass., Sez. Un., n. 21191 del 2009.
La resistente ha preso atto del precedente invocato ed ha infondatamente sostenuto che esso non sarebbe pertinente al caso, là dove invece il principio di diritto affermato da quella decisione lo è certamente, in quanto, nell'ipotesi in cui, come nella specie, la merce doveva consegnarsi ad un vettore incaricato dall'acquirente per essergli dal medesimo recapitata, il luogo di consegna agli effetti della citata lettera b) dell'art. 5 resta pur sempre quello in cui il vettore deve recapitare la merce all'acquirente. Il principio di diritto della sentenza del 2009 è così espresso: "In tema di vendita internazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci da trasportare, il "luogo di consegna" va individuato in quello ove la prestazione caratteristica deve essere eseguita e come "luogo di consegna principale" va riconosciuto quello ove è convenuta l'esecuzione della prestazione ritenuta tale in base a criteri economici - ossia il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell'acquirente -, con la conseguenza che sussiste la giurisdizione del giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamente nascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei beni alienati".
Il principio di diritto ora richiamato è stato più volte ribadito: vedasi Cass., Sez. Un., (ord.) n. 1134 del 2014; (ord.) n. 24279 del 2014; (ord.) n. 3558 del 2017.
La resistente, oltre a contestare senza alcun valido argomento e del tutto genericamente l'individuazione del luogo di consegna espressa dal principio di diritto riprodotto, adduce, sebbene solo per alcune fatture, che la merce non sarebbe stata ritirata dalla ricorrente e che, pertanto, il principio non potrebbe per i relativi crediti avere valore: l'assunto è privo di pregio, atteso che l'art. 5, lettera b) dispone che "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro" e che "nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto" in modo espresso fa riferimento anche al luogo in cui i beni avrebbero dovuto essere consegnati, così comprendendo anche l'ipotesi in cui la consegna non sia avvenuta, come nel caso delle dette fatture.
9. Conclusivamente il ricorso dev'essere accolto e dev'essere dichiarato il difetto della giurisdizione del giudice italiano.
10. La novità delle questioni esaminate in ordine alla prosecuzione del giudizio a seguito di opposizione all'IPE giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civile, il 10 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2019