Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20742 - pubb. 07/11/2018
Obbligo di astensione del magistrato anche nei confronti del curatore fallimentare
Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Settembre 2018, n. 21974. Est. Bisogni.
Magistratura – Sanzioni Disciplinari – Obbligo di astensione – Rapporti con il curatore fallimentare
L'obbligo per il magistrato di astensione nei casi previsti dalla legge non richiede - sotto il profilo soggettivo - uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell'agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5492 dell'il marzo 2013; n. 10502 del 20 maggio 2016).
E' condivisibile quanto affermato dalla Sezione disciplinare del C.S.M. circa la inclusione del curatore fallimentare fra i soggetti nei cui confronti va riferito l'obbligo di astensione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Primo Presidente f.f. -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Rilevato che:
1. Il Ministro della Giustizia, in data 1 aprile 2015, ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor M.M. per i fatti di cui alle seguenti incolpazioni: a) D.L. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1 lett. c) per aver colpevolmente violato l'obbligo di astensione, pur in presenza di ipotesi di astensione obbligatoria prevista dalla legge. In particolare si è contestato al dott. M. di aver trattato nella qualità di G.D. alcune procedure fallimentari nelle quali era stato nominato curatore l'avv. V.G., pur essendo il dott. M. in rapporto personale credito-debitorio con l'avv. V., avendo il M. messo a disposizione della sua compagna A.A.M. la somma di 198.732,27 Euro, utilizzata dalla A. per la conclusione dell'atto di compravendita, intercorso con V.G. e il fratello V.M. e relativo alla quota dell'87,50 % del diritto di proprietà di un immobile sito in (*) con l'impegno dei venditori V. di acquisire la residua quota per poterla cedere alla A.. Il prezzo apparente di tale vendita dichiarato in 750.000 Euro nell'atto di compravendita era in realtà notevolmente inferiore essendo la parte acquirente rientrata immediatamente nel possesso della somma di 209.876,73 Euro. Il dott. M., nell'ambito delle procedure di cui era giudice delegato, aveva emesso a carico del V. provvedimenti cautelari e autorizzato azioni di responsabilità nei suoi confronti partecipando inoltre quale componente del collegio alla decisione di revoca degli incarichi di curatore affidati al V.; b) D.L. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e) per aver ottenuto indirettamente per il tramite della dott. A., e anche in favore di quest'ultima, la stipulazione del predetto atto di compravendita a condizioni di eccezionale favore per l'acquirente ovvero, nel caso dovesse ritenersi la simulazione dell'atto, per aver stipulato in realtà un contratto di finanziamento assistito da patto commissorio con tasso di interesse eccezionalmente favorevole.
2. Il dott. V. ha depositato in sede di interrogatorio disposto nel procedimento disciplinare una memoria difensiva datata 13 luglio 2015 con la quale ha affermato la propria estraneità al contratto e allo stessa provvista in favore della A. elargita esclusivamente dallo zio M.V.. Ha contestato pertanto di aver violato obblighi di astensione e ha rilevato che i provvedimenti adottati nel corso delle procedure fallimentari erano tutti assolutamente legittimi e semmai sfavorevoli al V. che, a seguito della scoperta di un prelievo abusivo compiuto ai danni di una procedura fallimentare di cui era curatore, era stato immediatamente revocato da tutti gli incarichi in corso.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per la condanna del dott. M. alla perdita di tre mesi di anzianità.
4. La Sezione Disciplinare ha emesso, in data 22 dicembre 2016, sentenza di assoluzione ritenendo non provata la conoscenza da parte del dott. M. dell'atto intercorso fra il V. e la A..
5. Ricorre per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione per i seguenti motivi: a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che risulta dal provvedimento impugnato e da altri atti del procedimento; b) inosservanza ed erronea applicazione del D.L. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c) (violazione dell'obbligo di astensione); c) inosservanza ed erronea applicazione del D.L. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e) (ottenute agevolazioni).
5. Deposita memoria difensiva il dott. M.M..
Ritenuto che:
6. Va premesso, come già chiarito dal ricorrente Procuratore Generale, che, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, a norma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 24, il vizio di motivazione della condanna è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e, non già ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè non rileva la modifica a quest'ultima disposizione apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha escluso la denuncia per insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Ne consegue che la condanna disciplinare può essere impugnata e cassata per carenza e genericità della motivazione (Cass. civ. S.U., n. 1241 del 23 gennaio 2015). Questa pronuncia delle Sezioni Unite trova riscontro in altre decisioni secondo le quali la decisione della Sezione Disciplinare del C.S.M. è soggetta a sindacato di legittimità se viziata da un errore di impostazione giuridica o da una motivazione insufficiente (Cass. civ. S.U., n. 17327 del 13 luglio 2017) o tale da risultare incongrua (Cass. civ. S.U., n. 23677 del 6 novembre 2014) o manifestamente illogica (Cass. civ. S.U., n. 7310 del 28 marzo 2014).
7. La decisione impugnata non resiste a questo controllo di esaustività e congruità logica della motivazione per le seguenti ragioni. In primo luogo va rilevato che le incolpazioni in oggetto non riguardano affatto l'esistenza di un pactum sceleris fra il dott. M. e l'avv. V.. Questo profilo della vicenda è stato escluso dal giudice penale che ha ritenuto la correttezza dell'operato del dott. M. in tutte le procedure fallimentari in cui l'incarico di curatore era stato affidato all'avv. V.. La radicale diversità dell'oggetto della indagine penale archiviata rispetto al presente procedimento disciplinare esclude, nello stesso tempo, che possa farsi discendere dall'esito del primo l'infondatezza delle incolpazioni disciplinari.
8. I presupposti delle due incolpazioni sono la conoscenza da parte del dott. M. della transazione intercorsa fra il V. e la A. e il contenuto eccezionalmente favorevole per quest'ultima di tale vicenda negoziale. La sentenza impugnata esclude il primo presupposto sulla base di una motivazione che prende in esame i singoli elementi fattuali per rilevarne la non decisività o la non conduttività ma senza compiere una valutazione complessiva degli stessi che fornisca una coerenza logica alla ritenuta assenza di prova.
9. Resta poco chiara in primo luogo quale sia la ricostruzione del contenuto della transazione in questione. Se le parti volessero o meno addivenire a un trasferimento immobiliare dato che contemporaneamente previdero anche l'obbligo per il V. di acquisire e trasferire la quota di proprietà mancante ovvero se si trattasse di un mero finanziamento assistito da un patto commissorio. Le due ipotesi hanno una influenza rilevante e divergente nel determinare la ragione per la quale la A. rientrò in possesso, o più precisamente non versò effettivamente, una parte considerevole (200.000 o 209.876,73 Euro) della somma di 750.000 Euro, destinata, secondo l'atto, al pagamento del corrispettivo della vendita e nel chiarire la ragione e la funzione della prevista cessione futura della residua quota di proprietà sull'immobile di via (*). Ciò si riverbera anche sulla configurazione delle condizioni di eccezionale favore proprie della transazione in questione che, nell'ipotesi della vendita con patto di riscatto, consisterebbero nella differenza fra prezzo dichiarato (prossimo al valore di mercato) e prezzo effettivo e conseguentemente nel maggior importo del corrispettivo previsto per il riscatto rispetto a quello effettivamente ricevuto. Mentre nella ipotesi che alla stipulazione dell'atto fosse sottostante un mero finanziamento con patto commissorio il corrispettivo per il riscatto assolverebbe alla funzione di restituire il capitale ricevuto e rimunerare il prestito a tre anni a condizioni di estremo favore.
9. In ognuna delle due ipotesi ricostruttive restano comunque oscure alla luce della motivazione resa con la decisione impugnata le ragioni per le quali: a) vi sia stato da parte dello zio, residente negli U.S.A., il sig. M.V., un consistente apporto di capitale (circa 200.000 Euro) che ha reso possibile il compimento dell'operazione da parte della dottoressa A.; se si è trattato di una donazione o di un prestito in favore di quest'ultima o di un investimento congiunto nell'acquisto immobiliare o di una compartecipazione al prestito in favore dell'avv. V.; b) il sig. M.V. avrebbe taciuto nei confronti del nipote circa tale ingente apporto di capitale; c) lo stesso sig. M.V. avrebbe intestato in favore di Equitalia gli assegni circolari consegnati alla A. per un complessivo importo di 150.000 Euro; d) il dott. M.M. prelevò dal conto dello zio Vittoriano, su cui era abilitato a operare, la somma di 48.873,27 Euro al fine di emettere un assegno circolare in favore di Equitalia che consegnò alla A.; e) la dottoressa A.A.M. avrebbe tenuto completamente all'oscuro il dott. M. dell'accordo intercorso con l'avv. V. e con lo zio V. nonchè della reale finalità dell'assegno circolare di 48.873,27 Euro.
11. In assenza di una specifica disamina di questi punti rimasti oscuri e privi di una congrua e sistematica motivazione l'affermazione della mancanza di prova circa la conoscenza, da parte di M.M., della transazione intercorsa fra A.A.M. e V.G. risulta immotivata e comunque non motivata congruamente perchè, come la stessa sentenza riconosce, l'insieme delle circostanze menzionate e la consistenza anche economica del rapporto allora in essere fra M.M. e A.A.M. rende presumibile che tutti i soggetti coinvolti fossero a conoscenza dell'operazione che è alla base dei due capi di incolpazione. Per escludere tale presunzione sarebbe stata necessaria una chiara ricostruzione della vicenda e l'individuazione di una ragione logica e plausibile.
11. La decisione impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del C.S.M. perchè chiarisca i punti indicati nel precedente p. 9 rilevanti ai fini dell'accertamento o meno della conoscenza da parte del dott. M. della transazione intercorsa fra A.A.M. e V.G. e ciò al fine di pervenire a una coerente e razionale spiegazione dell'opzione decisionale fatta (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite n. 14430 del 9 giugno 2017).
12. Per quanto riguarda specificamente il primo capo - qualora la Sezione disciplinare del C.S.M. pervenisse alla diversa conclusione della prova della conoscenza da parte del dott. M. della transazione in questione - la sussistenza dell'illecito disciplinare dovrà essere valutata, in conformità con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. c), consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge" non richiede - sotto il profilo soggettivo - uno specifico intento trasgressivo, tantomeno finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti, essendo sufficiente la consapevolezza nell'agente di quelle situazioni di fatto, in presenza delle quali l'ordinamento esige, al fine della tutela dell'immagine del singolo magistrato e dell'ordine di appartenenza nel suo complesso, che lo stesso non compia un determinato atto, versando in una situazione tale da ingenerare, se non il rischio, quantomeno il sospetto di parzialità di chi lo compie (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5492 dell'il marzo 2013; n. 10502 del 20 maggio 2016).
13. E' condivisibile quanto affermato dalla Sezione disciplinare del C.S.M. circa la inclusione del curatore fallimentare fra i soggetti nei cui confronti va riferito l'obbligo di astensione. Tale prospettazione è da ritenere altresì fondata e valida quanto al divieto delle condotte integrative dell'illecito previsto dal D.Lgs. n. 19 del 2006, art. 3, comma 1, lett. e).
14. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Sezione Disciplinare del C.S.M. e senza statuizioni sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2018.