Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31824 - pubb. 05/09/2024

Il valore di liquidazione nel concordato preventivo

Tribunale Monza, 18 Luglio 2024. Pres. Giovanetti. Est. Ambrosio.


Concordato preventivo – Valore di liquidazione



Nella predisposizione di una proposta di concordato preventivo in continuità, l’esatta determinazione del “valore di liquidazione” del patrimonio sociale risulta necessaria:


- per poter accertare che sia garantito ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all’omologazione proposte ai sensi dell’art. 112, comma terzo, CCII;


- per poter correttamente individuare la parte dell’attivo che dovrà essere distribuita nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (ossia secondo la regola della cd. priorità assoluta), come prescritto dall’art. 84, comma sesto, CCII;


- per poter determinare la misura in cui è ammessa la cd. falcidia dei crediti privilegiati disciplinata dall’art. 84, comma quinto, c.p.c., considerato che tale disposizione consente la soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati “purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente”.


Con specifico riferimento alla falcidia dei crediti tributari e contributivi, l’art. 88 CCII precisa che il pagamento non integrale è ammesso “se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente”.


Per “valore di liquidazione” deve intendersi il valore, alla data di deposito della domanda di concordato, che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell’intero patrimonio sociale.


Dovrà pertanto aversi riguardo, anzitutto, al valore dell’azienda unitariamente compresa, considerato che ai sensi dell’art. 214, comma 1, CCI la liquidazione dei singoli beni deve essere disposta soltanto quando risulti prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.


La valutazione atomistica dei singoli beni componenti l’azienda sarà pertanto idonea a determinare correttamente il “valore di liquidazione” soltanto qualora risulti che, nell’ambito della liquidazione giudiziale, non potrà procedersi alla vendita dell’azienda (il che accade, ad esempio, qualora l’attività aziendale sia fortemente ricollegata all’apporto personale dato dall’amministratore, che verrebbe meno nell’ambito della liquidazione giudiziale).

 
Nella determinazione del “valore di liquidazione” dovrà inoltre tenersi conto delle utilità derivanti dal positivo esperimento di azioni revocatorie e di responsabilità nei confronti degli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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