Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31788 - pubb. 02/08/2024
Irrilevante l’atto in frode ai fini dell’apertura della liquidazione controllata
Tribunale Pescara, 23 Luglio 2024. Pres. Bongrazio. Est. Colantonio.
Liquidazione Controllata – Apertura – Riscontro assenza di atti in frode – Necessità – Esclusione
Ai fini dell’apertura della liquidazione controllata non rilevano le cause e le modalità del sovraindebitamento, né l’assenza di atti in frode ai creditori nell’ultimo quinquennio, non essendo stata riprodotta nel CCII la norma dettata dall’art. 14-quinquies, c. 1, L. 3/2012, in ragione dell’estensione della legittimazione a chiedere l’apertura della procedura ai creditori e tenuto conto che non esistono ragioni plausibili per escludere dall’ammissione a detta procedura liquidatoria il debitore che abbia posto in essere atti in fraudolenti o che abbia assunto in modo imprudente o negligente le proprie obbligazioni (cfr. Trib. Roma 01/12/2022). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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