Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30395 - pubb. 10/01/2024

Il Tribunale di Padova sulle Misure protettive nella Composizione negoziata e nel Concordato semplificato

Tribunale Padova, 12 Ottobre 2023. Est. Amenduni.


Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive nella Composizione negoziata e nel Concordato semplificato



L'imprenditore può avviare la composizione negoziata della crisi domandando, se del caso, le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII); al termine dell'incarico, l'esperto comunica la propria relazione al giudice, il quale dispone la cessazione degli effetti delle misure concesse in composizione negoziata della crisi.


Nel caso in cui, poi, all'esito delle trattative la soluzione individuata sia il concordato semplificato (art. 23 comma 2, lett. c, CCII), l'imprenditore potrà domandare, ai sensi dell'art. 40 CCII, l'accesso allo strumento di regolazione della crisi mediante ricorso con cui si chiede l'omologazione della proposta (art. 25 sexies comma 2 CCII), immediatamente produttivo degli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. La domanda di accesso (art. 40 CCII) in forma di ricorso potrà contenere la domanda di misure protettive (art. 54 comma 2 CCII): in tal caso, dal momento della pubblicazione del ricorso, ma per l'effetto della domanda (pubblicata), acquisteranno efficacia le misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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