Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10206 - pubb. 20/03/2014

Morte istantanea, danno alla vittima e critica alla tesi dell’irrisarcibilità

Tribunale Brindisi, 12 Dicembre 2013. Est. Natali.


Morte istantanea – Danno della vittima – Tesi dell’irrisarcibilità – Criticità – Radicamento del diritto risarcitorio nella sfera della vittima – Intervallo fra la condotta illecita e l’evento mortale – Frazione di secondo – Sufficienza.

Morte istantanea – Danno della vittima – Tesi dell’irrisarcibilità – Criticità – Vita e salute – Diversità ontologica – In configurabilità.

Morte istantanea – Danno della vittima – Tesi dell’irrisarcibilità – Criticità – Conseguenze – Irrisarcibilità del diritto alla vita – Presupposto implicito di ogni situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento.

Morte istantanea – Danno della vittima – Tesi dell’irrisarcibilità – Criticità – Trasmissibilità – Configurabilità.

Morte istantanea – Danno della vittima – Tesi dell’irrisarcibilità – Criticità – Trasmissibilità – Configurabilità – Eventuali eccezioni.

Diritto alla vita – Fondamento costituzionale – Art. 2059 – Lettura conforme a Costituzione – Necessità.

Art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (“Diritto alla vita”) – Efficacia diretta – Efficacia mediata, quale parametro del giudizio di costituzionalità – Configurabilità.

Art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (“Diritto alla vita”) – Trattato di Lisbona – Regime proprio delle norme comunitarie – Applicabilità – Disapplicazione – Configurabilità.

Art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (“Diritto alla vita”) – Trattato di Lisbona – Valenza quale  principio generale del diritto comunitario – Configurabilità.



La tesi che nega dignità risarcitoria al danno della vittima, nell’ipotesi di morte istantanea non va condivisa, verificandosi immediatamente l’iscrizione del diritto relativo, a contenuto risarcitorio, nella sfera giuridica del danneggiato e rappresentando, per contro, una forzatura logica il ritenere che, per il radicamento di un diritto in capo ad un qualunque soggetto, sia necessario che fra la condotta illecita e l’evento mortale, intercorra anche solo una frazione di secondo. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La tesi che nega dignità risarcitoria al danno della vittima, nell’ipotesi di morte istantanea (c.d. tanatologico) non va condivisa dal momento che, con il pretesto della diversità ontologica fra salute e vita, si perviene a negare tutela ad un bene, il secondo, qualitativamente “superiore” al primo, almeno secondo una gerarchia astratta di valori; ciò obliterando che la vita e la salute sono dimensioni dell’essere umano assolutamente connesse ed imprescindibili l’una dall’altra, la salute appalesando uno stato di esistenza biologica. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La tesi che nega dignità risarcitoria al danno della vittima, nell’ipotesi di morte istantanea non va condivisa; producendo, peraltro, la conseguenza paradossale di rendere irrisarcibile il diritto alla vita quale diritto soggettivo (al pari del diritto di proprietà), facente parte del patrimonio di ogni individuo e rappresentante il presupposto implicito di ogni situazione giuridica soggettiva riconosciuta dall'ordinamento. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

La tesi dell’irrisarcibilità - che nega il risarcimento per quanto la riparazione monetaria rappresenti la forma di tutela “minima” di ogni diritto di rilievo costituzionale - è criticabile anche sotto il profilo della c.d. intrasmissibilità del diritto al risarcimento, perché ad essere leso sarebbe un bene personalissimo in quanto ciò che si trasmette agli eredi non è il diritto personale alla vita, qual è anche quello alla salute, ma il diritto di credito al risarcimento del danno che, avendo natura patrimoniale, è senza dubbio trasmissibile, occorrendo distinguere la fonte genetica del danno (ovvero la lesione alla vita) dalla natura specifica del rimedio che ad esso vi riconnette l’ordinamento e che è, invece, patrimoniale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

In ogni caso, alla luce delle acquisizioni medico-legali più recenti, deve ritenersi che l’evento-morte, come distruzione delle cellule cerebrali, sia effettivamente istantaneo solo nelle ipotesi di decapitazione e spappolamento del cervello, per cui, in ogni altra ipotesi, la trasmissione del credito risarcitorio deve essere possibile. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il diritto alla vita é riconosciuto dal nostro ordinamento - etero-integrato anche dal livello di tutela comunitaria - che, a garanzia dello stesso, predispone una serie di norme di rango costituzionale, direttamente precettive, come l’art. 2 cost. o l’art. 32 cost.., per cui la lettura conforme a Costituzione dell’art. 2059 c.c. deve indurre a sancire la dignità risarcitoria del bene alla vita. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Deve considerarsi l’efficacia, se non diretta - per lo meno in termini di norma interposta del giudizio di costituzionalità - dell’art. 2 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in materia di “Diritto alla vita”, secondo cui il diritto di ogni persona alla vita è protetto dalla legge.» (art. 2, CEDU), norma dalla portata estremamente generica e ricomprensiva di ogni possibile declinazione del bene-vita, incluse le condizioni materiali e giuridiche perché la stessa possa svolgersi in modo dignitoso, così come gli strumenti processuali per ottenere la riparazione del danno. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

E’ ammissibile un’opzione ricostruttiva secondo cui le norme Cedu, e, quindi, anche l’art. 2 - dopo le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona - beneficiano del medesimo statuto di garanzia delle norme comunitarie, essendo non mere norme internazionali e mero parametro “interposto” di legittimità costituzionale di norme domestiche ex art. 117 Cost., bensì norme comunitarie (in quanto “comunitarizzate” con il Trattato di Lisbona); con conseguente legittimità del ricorso, per l’interprete, non più al solo strumento della rimessione alla Corte Costituzionale, per violazione dell’art. 117 Cost., primo comma, della norma interna che non consenta una tutela (idonea) – e compatibile coi dettami comunitari – di un diritto fondamentale di rilevanza comunitaria, ma al più incisivo meccanismo della disapplicazione, quale mezzo idoneo a consentire un controllo diffuso di compatibilità comunitaria. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

I diritti sanciti dalla C.e.d.u. sono tutelabili, quali principi generali del diritto comunitario, di fronte agli organi comunitari e a quelli degli stati membri. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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