Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31977 - pubb. 01/10/2024

Il Tribunale di Milano sui contratti derivati sottoscritti dagli enti locali

Tribunale Milano, 23 Aprile 2024. Est. Stefani.


Contratti derivati degli Enti locali – Art. 41 Legge n. 448/2001 e normativa attuativa (D.M. n. 389/2003) – Tassatività dell’elenco ex art. 3 D.M. n. 389/2003


Contratti derivati degli Enti locali – Incremento costi complessivi dell’indebitamento – Incremento rischio indebitamento – Violazione art. 41 Legge n. 448/2001 – Sussistenza


Contratti derivati degli Enti locali – Componente “scambio di quote di capitali” – Elenco ex art. 3 D.M. n. 389/2003 – Esclusione


Contratti derivati degli Enti locali – Natura imperativa della normativa pubblicistica ex D.M. n. 389/2003 – Nullità ex art. 1418 comma 1 c.c. – Sussistenza


Contratto normativo – Clausola di manleva che garantisce esecuzione di un contratto nullo – Nullità ex art. 1344 c.c. – Sussistenza



Premesso che il patrimonio degli Enti locali è destinato alla soddisfazione dei compiti pubblici loro assegnati e che, a norma dell’art. 119 Cost., essi devono garantire l’equilibrio dei bilanci, la legge n. 448/2001, all’art. 41, commi 1 e 2, ha autorizzato il MEF a disciplinare l’utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti, con la finalità di “contenere il costo dell’indebitamento”. In attuazione di tale previsione, l’art. 3, comma 2, del d.m. n. 389/2003 ha stabilito che per gli enti locali sono consentite le operazioni derivate previste dalla norma.


Il contratto derivato sottoscritto da un Ente locale che è composto da quattro componenti – e precisamente: 1) scambio di quote di capitali; 2) modifica del tasso di interesse; 3) collar e 4) commissione up front – tali da “sostituire”, dal punto di vista finanziario, l’indebitamento sottostante con un prodotto di debito “sintetico” con caratteristiche piuttosto diverse risulta in contrasto con le finalità di cui all’art. 41, legge n. 448/2001, nella misura in cui il contratto derivato conduce ad un incremento dei costi complessivi dell’indebitamento e la sua struttura non porta ad una mitigazione del rischio di indebitamento, bensì ad un suo incremento.


Nell’ambito dei contratti derivati stipulabili dagli Enti locali ex art. 3, comma 2, del d.m. n. 389/2003, la componente “scambio di quote di capitali” non può essere ricondotta a nessuna delle tipologie consentite dal suddetto articolo. Poiché, infatti, tutte le tipologie devono essere ricondotte alle quattro previste dalla norma, e poiché tutte e quattro hanno come sottostante un tasso d’interesse, e nessuna prevede di operare su quote di capitale, la componente “scambio di quote di capitale” non può trovare posto in questo elenco.


La normativa di cui al d.m. n. 389/2003 è di carattere pubblicistico ed ha natura imperativa, perché volta a perseguire interessi pubblici. Pertanto la sua violazione comporta la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c.


Laddove il contratto normativo a monte dell’operazione in derivati preveda una cd. “clausola di responsabilità”, il cui contenuto è volto ad aggirare gli effetti della nullità contrattuale, deve precisarsi che tali effetti non sono nella disponibilità delle parti. Infatti il contratto nullo non può essere convalidato, né l’esclusione delle eccezioni volte a ritardare la prestazione può riguardare l’eccezione di nullità (cfr. art. 1462 c.c.). Una clausola che garantisca alla banca, sotto forma di indennità per i costi, l’esecuzione di un contratto nullo otterrebbe un risultato vietato dalla legge ed è pertanto nulla, ai sensi dell’art. 1344 c.c. perché in frode alla legge. (Luca Zamagni, Matteo Acciari) (riproduzione riservata)



Segnalazione degli Avv.ti Luca Zamagni e Matteo Acciari


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