Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31900 - pubb. 18/09/2024

Conto corrente principale e conto anticipi: criteri per l'individuazione dell'eventuale autonomia contabile e giuridica

Appello Roma, 08 Maggio 2023. Pres. Thellung De Courtelary. Est. Tucci.


Natura del conto anticipi, e autonomia contabile e giuridica rispetto al conto corrente principale - Caratteristiche dei due conti: conto separato, con effettiva operatività e autonomia funzionale rispetto al conto principale; conto transitorio, con assenza di autonomia e funzionale alla mera evidenza contabile delle anticipazioni sui crediti concessi, e poi girocontati sul rapporto principale



In tema di affidamento di credito in conto corrente, la presenza di un eventuale conto corrente anticipi rispetto al conto corrente principale di corrispondenza deve essere scrutinata dal giudice al fine di valutare se tra i due rapporti sussista un'effettiva autonomia contabile e giuridica.


Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto (Cass. 14321 del 2022).


Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente.


Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.


Il conto anticipi è da considerarsi collegato e non scindibile dal conto corrente principale se presenta le seguenti caratteristiche:
a) tutte le competenze trimestrali sono state regolamentate sul conto portante;
b) le condizioni contrattuali nei periodi di durata del conto anticipi siano esattamente sovrapponibili.
c) per un lungo periodo di anni esisteva tra le parti un solo conto corrente per la regolamentazione dei rapporti mentre il conto anticipi è stato aperto solo per pochi mesi e con le modalità sopra indicate. (Giuseppe Cuppone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cuppone


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