TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere


Art. 46

Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.

II. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

III. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

IV. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali dell'atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell'atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.

V. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

VI. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti (1) di cui al presente articolo.

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(1) L’art. 4, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al sesto comma, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri», le seguenti: «e dei limiti».

GIURISPRUDENZA

Modalità di redazione degli atti difensivi - Necessità di puntuale denominazione degli allegati - Sussiste


Omessa puntuale denominazione degli allegati - Conseguenze - Applicazione dell’art. 46 disp. att. C.p.c - Riduzione della entità della condanna alle spese - Ammissibilità

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L’art.2, lett. F), del Decreto 7 agosto 2023, n. 110 impone di accompagnare alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell’atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l’agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell’utilizzo, di collegamenti ipertestuali.


Tale prescrizione è diretta ad agevolare il raccordo tra allegazioni e produzioni e, con esso, il compiuto esame delle une e delle altre, non solo da parte del giudice ma anche della controparte e quindi anche ad assicurare il diritto di difesa.


L’art. 46 disp. att. c.p.c. attribuisce rilievo “ai fini della decisione sulle spese del processo” ai criteri di redazione degli atti, consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati dal Decreto 7 agosto 2023, n. 110. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)

Tribunale Verona, 27 Febbraio 2024.