TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 47

Ora della notificazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.