TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO IV
Degli atti dell'ufficiale giudiziario

Art. 47
Ora della notificazione

I. Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.