Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 06/11/2026 Scarica PDF

La meritevolezza del debitore tra ristrutturazione dei debiti ed esdebitazione nella liquidazione controllata

Giuseppina Pasquariello, Avvocato in Lagonegro


Sommario: 1. La tipizzazione delle condizioni ostative nel Codice della crisi rispetto alla legge n. 3/2012. – 2. Il controllo preventivo sull’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 69 CCII). – 3. La distinzione tra la condotta del debitore e la violazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB). – 4. Il controllo esdebitatorio nella liquidazione controllata (artt. 280 e 282 CCII). – 5. Il contenuto della relazione dell’OCC e la disciplina della prima casa (art. 67 CCII). – 6. Considerazioni conclusive.

 

1. La tipizzazione delle condizioni ostative nel Codice della crisi rispetto alla legge n. 3/2012

La disciplina del sovraindebitamento dettata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha superato l’impostazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3, introducendo un sistema basato su condizioni ostative precise e tipizzate. Mentre la normativa precedente affidava la valutazione della meritevolezza a criteri molto ampi e discrezionali, il quadro normativo attuale circoscrive la rilevanza negativa dei debiti assunti a condizioni soggettive ben individuate, quali la colpa grave, la malafede e la frode. Questa evoluzione risponde all’obiettivo di rendere più certo l’accesso alle procedure di composizione della crisi, bilanciando la tutela dei creditori con la finalità di offrire una nuova opportunità economica al debitore meritevole.

 

2. Il controllo preventivo sull’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 69 CCII)

Ai sensi dell’art. 69, comma 1, CCII, il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede, oppure se ha compiuto atti in frode ai creditori. Questo vaglio si colloca in una fase preventiva, precedente all’omologazione del piano, ed è volto a verificare le origini dell’indebitamento. La giurisprudenza ha precisato che la colpa grave non coincide automaticamente con la sproporzione tra i debiti assunti e il reddito disponibile al momento del contratto, specie quando lo squilibrio economico derivi da eventi successivi, imprevedibili e non imputabili – come la perdita del lavoro, gravi problemi di salute o la separazione personale. In tali ipotesi, la condotta del debitore non può considerarsi colpevole.

 

3. La distinzione tra la condotta del debitore e la violazione del merito creditizio (art. 124-bis TUB)

L’art. 69, comma 2, CCII stabilisce che il creditore che abbia colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, violando le regole sulla valutazione del merito creditizio previste dall’art. 124-bis del Testo Unico Bancario, non può sollevare eccezioni o reclami per contestare la convenienza della proposta. La violazione degli obblighi di valutazione del merito da parte della banca ha un rilievo autonomo rispetto alla condotta del consumatore. Come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, n. 21048/2025; conf. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 settembre 2026), l’errore o la negligenza dell’intermediario limitano le sue prerogative processuali in punto di convenienza, ma non eliminano in via automatica la colpa grave del debitore. I due profili rimangono distinti e vanno valutati separatamente dal giudice.

 

4. Il controllo esdebitatorio nella liquidazione controllata (artt. 280 e 282 CCII)

A differenza della ristrutturazione del consumatore, dove l’assenza di colpa grave è una condizione per l’accesso, nella liquidazione controllata l’esdebitazione costituisce un beneficio valutato al termine o nel corso della procedura. Il quadro di riferimento è disciplinato dall’art. 282, comma 2, CCII (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, c.d. Correttivo-ter), il quale prevede che l’esdebitazione si ottiene se ricorrono le condizioni dell’art. 280 CCII, non vi sono le condanne penali previste dall’art. 344 CCII e il debitore non ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il giudizio sulla meritevolezza non scompare quindi nella liquidazione controllata. Piuttosto, si colloca in momenti differenti: nell’art. 69 CCII la colpa grave è una causa ostativa all’accesso alla ristrutturazione; nell’art. 282 CCII il vaglio sulla genesi del debito si ripropone in sede di esdebitazione, sommandosi ai requisiti di lealtà, cooperazione e assenza di condanne previsti dagli artt. 280 e 344 CCII.

 

5. Il contenuto della relazione dell’OCC e la disciplina della prima casa (art. 67 CCII)

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’Organismo di Composizione della Crisi svolge un compito di supporto tecnico regolato dall’art. 68 CCII. La relazione particolareggiata dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità di pagare, la completezza della documentazione, i costi e il rispetto delle regole sul merito creditizio. La norma non prevede che l’OCC esprima un giudizio di convenienza della proposta (valutazione che invece caratterizza il concordato minore ex art. 76 CCII), essendo eventuale compito del giudice decidere sulle opposizioni dei creditori ex art. 70, comma 7, CCII. Un aspetto particolare riguarda la gestione dei crediti ipotecari sulla prima casa. L’art. 67, comma 5, CCII permette al consumatore di continuare a pagare il mutuo alle scadenze originarie se è in regola con i pagamenti al momento della domanda, oppure se il giudice lo autorizza a sanare le rate scadute. Questa facoltà si differenzia dalla regola generale sulla falcidia dei crediti prelatizi prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

 

6. Considerazioni conclusive

La disciplina del Codice della crisi individua con chiarezza le condizioni ostative e il loro coordinamento tra l’art. 69 e l’art. 282 CCII. La verifica sulla genesi del sovraindebitamento resta un punto fermo sia per l’accesso alla ristrutturazione sia per la concessione dell’esdebitazione nella liquidazione controllata, dove si unisce ai requisiti di comportamento imposti dall’art. 280 CCII. Questo assetto garantisce un controllo rigoroso sulla posizione del debitore e assicura certezza applicativa agli strumenti di composizione della crisi.



* L’autrice è Avvocato in Lagonegro, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia nonché Commissario Liquidatore nominato dal MIMIT.


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