TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 38

[Deposito di cancelleria della parte che si costituisce]
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

Articolo abrogato.


GIURISPRUDENZA

Impugnazioni civili - Impugnazioni - Termini brevi - Decorrenza - Notificazione della decisione - Attività processuale del destinatario della notifica - Equiparazione - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, alla notificazione della decisione su iniziativa di parte va parificata l'attività processuale di colui che avrebbe dovuto essere il destinatario di tale notificazione, dalla quale emerga una precisa volontà di "reagire" alla statuizione, essendo tale attività idonea, sul piano funzionale, esattamente come la ricezione della notifica, a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l'esterno. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto della Corte d'appello che, erroneamente, non aveva ritenuto tardivo il reclamo, proposto contro un provvedimento, già oggetto di una richiesta di modifica, presentata dallo stesso reclamante più di trenta giorni prima del reclamo). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 30 Giugno 2021, n. 18607.


Legge 219/2012 – Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – Giudizio de potestate instaurato davanti al TM – Successivo giudizio di separazione instaurato davanti al TO – Competenza sopravvenuta del TO anche per il procedimento ex art. 333 c.c. – Esclusione – Contrasto di decisioni – Regolamento di competenza .
In materia di riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui sia instaurato, dinanzi al Tribunale minorile, un procedimento ex art. 333 c.c. e, successivamente, sia stato incardinato, dinanzi al Tribunale ordinario, un giudizio di separazione, permane la competenza dell’Ufficio minorile che non può, dunque, spogliarsi della causa trasmettendola al tribunale civile ordinario. La riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c. contenuta nell' art. 3 l. n. 219/2012 comporta solo una competenza per c.d. attrazione a favore del tribunale ordinario "nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.",  di guisa che alla regola generale si accompagna un' ipotesi derogatoria, rigorosamente subordinata alla pendenza dei diversi procedimenti ordinari indicati, il che si traduce nella necessitata ricostruzione della volontà del legislatore come intesa a ricondurre al giudice ordinario la competenza ex art. 333 c.c. laddove sia stato precedentemente instaurato innanzi a questi (e sia ancora in corso) un giudizio già rientrante nella sua sfera di competenza. Non è seriamente ipotizzabile e convincente che un giudice di sicuro originariamente competente perda tale competenza nel corso del procedimento, in ragione di un fatto sopravvenuto: la decisione di una delle parti che successivamente proponga, magari in via strumentale, un ricorso per separazione/divorzio. In questo caso, la soluzione deve essere quella della prosecuzione del giudizio ex art. 333 c.c. (de potestate) dinanzi al Tribunale per i minorenni. E ciò va sostenuto ancor più, per le ragioni di carattere restrittivo su enucleate, proprio perché il procedimento ex art. 333 c.c. era stato instaurato dal Pubblico Ministero minorile, valendo la già ricordata necessità e doverosità dell'intervento pubblico a tutela del minore.  (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Potenza, 17 Settembre 2014.


Figli nati fuori da matrimonio – Provvedimenti diretti ad intervenire sulla responsabilità genitoriale – Potestas decidendi – Luogo di residenza abituale del minore – Trasferimento del minore – Rilevanza del lasso di tempo trascorso – Sussiste

Pagamento del doppio del contributo unificato – Art. 13 comma I quater dpr 115/2002 – Procedimento esente – Applicabilità – Esclusione
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E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in sintonia fra l'altro con quanto affermato nel Regolamento CE n. 2201/2003 (art. 8) e nella Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 (art. 8), che per i provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale secondo le previsioni degli artt. 330 e segg. c.c. e per quelli in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate" rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda (per i primi C. 13/17746, C. 12/1984, C. 06/2171, C. 05/2877, C. 03/1058, C. 01/9266, C. 99/1238, per i secondi C. 12/1984, C. 11/16864). La residenza abituale del minore va individuata sulla base di criteri oggettivi e, in caso di trasferimento del minore, lo stesso non è idoneo a radicare la competenza del tribunale di destinazione, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo minimo non apprezzabile, tenuto conto dell’età del fanciullo (nel caso di specie, il minore aveva vissuto a Cuba sino al 23 aprile del 2012; il ricorso era stato presentato al Tribunale per i Minorenni di Genova, il 14 giugno 2012). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

E’ inapplicabile l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 quando il processo sia esente dal contributo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione Sez. Un. Civili, 28 Maggio 2014, n. 11915.


Art. 38 disp. att. c.c. come modificato dalla legge 219/2012 – Regime transitorio – Art. 5 c.p.c. – Art. 4 legge 219/2012 – Effetti..
La legge 219/2012 entrata in vigore il 1.1.2013, modificando l'art. 38 disp. att. c.p.c, ha attribuito al Tribunale Ordinario i provvedimenti ex art. 371bis e 155 c.c relativi ai figli di genitori non coniugati e ha disciplinato il relativo procedimento di competenza collegiale attraverso il rinvio agli art. 737 c.p.c e seguenti nei limiti della compatibilità. Ebbene, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che "ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio" (Cass. Sez. III 17.1.2008 n. 857, Cass. Sez. II 16.7.2010 n. 857). Deve però osservarsi che la legge 219/2012 ha espressamente previsto una disciplina c.d. transitoria stabilendo espressamente l'art. 4 che "le disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge (ovverosia il nuovo art. 38 disp. att c.c. e quindi la nuova competenza e la nuova procedura) si applicano ai giudizi instaurati a decorre dalla data di entrata in vigore delle nuova legge", ovverosia ai procedimenti instaurati a partire dal 1.1.2013. In presenza di una disciplina transitoria stabilita dalla legge che fa esplicito riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio ai fine dell'operatività della nuova normativa in punto di competenza funzionale e di rito applicabile, non può farsi applicazione del pur consolidato orientamento della Suprema Corte sopra riportato in punto di deroga alla perpetuatio jurisditionis, orientamento da ritenersi operante nei soli casi in cui la legge non preveda una disciplina transitoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Milano, 13 Febbraio 2013.