Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11946 - pubb. 22/01/2015

Nuovo riparto di competenze tra Trib. Ordinario e Trib. Minorenni: Potenza chiama in causa la Cassazione

Tribunale Potenza, 17 Settembre 2014. Pres., est. Vetrone.


Legge 219/2012 – Riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni – Giudizio de potestate instaurato davanti al TM – Successivo giudizio di separazione instaurato davanti al TO – Competenza sopravvenuta del TO anche per il procedimento ex art. 333 c.c. – Esclusione – Contrasto di decisioni – Regolamento di competenza



In materia di riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni, nel caso in cui sia instaurato, dinanzi al Tribunale minorile, un procedimento ex art. 333 c.c. e, successivamente, sia stato incardinato, dinanzi al Tribunale ordinario, un giudizio di separazione, permane la competenza dell’Ufficio minorile che non può, dunque, spogliarsi della causa trasmettendola al tribunale civile ordinario. La riscrittura dell'art. 38 disp. att. c.c. contenuta nell' art. 3 l. n. 219/2012 comporta solo una competenza per c.d. attrazione a favore del tribunale ordinario "nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 c.c.",  di guisa che alla regola generale si accompagna un' ipotesi derogatoria, rigorosamente subordinata alla pendenza dei diversi procedimenti ordinari indicati, il che si traduce nella necessitata ricostruzione della volontà del legislatore come intesa a ricondurre al giudice ordinario la competenza ex art. 333 c.c. laddove sia stato precedentemente instaurato innanzi a questi (e sia ancora in corso) un giudizio già rientrante nella sua sfera di competenza. Non è seriamente ipotizzabile e convincente che un giudice di sicuro originariamente competente perda tale competenza nel corso del procedimento, in ragione di un fatto sopravvenuto: la decisione di una delle parti che successivamente proponga, magari in via strumentale, un ricorso per separazione/divorzio. In questo caso, la soluzione deve essere quella della prosecuzione del giudizio ex art. 333 c.c. (de potestate) dinanzi al Tribunale per i minorenni. E ciò va sostenuto ancor più, per le ragioni di carattere restrittivo su enucleate, proprio perché il procedimento ex art. 333 c.c. era stato instaurato dal Pubblico Ministero minorile, valendo la già ricordata necessità e doverosità dell'intervento pubblico a tutela del minore.  (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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