EsecuzioneForzata


Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 16/03/2026 Scarica PDF

Debito residuo ed esdebitazione endoesecutiva: anacronismo del sistema e profili di incostituzionalità

Luca Salati, Avvocato in Milano


Seduto su una panchina del corridoio della sezione “Esecuzioni Immobiliari” del Tribunale in attesa di entrare “a fare udienza” come delegato del Giudice dell’espropriazione, il collega difensore del creditore procedente che mi siede accanto e con il quale stavo scambiando due chiacchiere, mi dice che secondo lui l’espropriazione forzata immobiliare andrebbe abolita in considerazione della prevalenza ex lege accordata alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei benefici che ne conseguono.  

I tempi stanno per cambiare, le spinte (non si sa ancora se in avanti o indietro) derivanti dalla Direttiva Insolvency e dalla normativa emergenziale in epoca pandemica (per quanto temporanea), hanno posto le basi per una pervasiva cultura di tolleranza dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie che sfocia nella esdebitazione premiale una tantum del debitore meritevole (assenza di colpa grave, malafede o frode nella determinazione del proprio sovraindebitamento), in presenza di determinate condizioni previste dal CCII all’esito del completamento della procedura intrapresa. Non altrettanto avviene nelle procedure di espropriazione immobiliare allorquando il ricavato d’asta non sia sufficiente a soddisfare i creditori intervenuti.

Se poi il sovraindebitato è nullatenente o, come recita l’art. 283 CCII, non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, l’esdebitazione appare vieppiù giustificata: il famoso detto popolare, “tre sono i potenti, il papa il re e chi non niente”, non ha più ragion d’essere se al nullatenente esdebitato, non resta più neppure l’onore del podio e l’accostamento ai titolari del potere spirituale e temporale.

Perdere” la propria abitazione nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata immobiliare piuttosto che in un piano di ristrutturazione, di concordato minore o di liquidazione controllata, porta in ogni caso al medesimo risultato negativo.

Tuttavia, gli effetti della vendita della casa del debitore sono diversi avuto riguardo al trattamento dell'eventuale debito residuo:

(i) nel caso della vendita all’asta nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata immobiliare esso permane come un macigno proiettandosi implacabilmente sulla vita futura del malcapitato;

(ii) nelle procedure concorsuali, per effetto della disciplina dell'esdebitazione, l’eventuale credito residuo diventa inesigibile (salvo sopravvenienze nei successivi tre anni) consentendo al debitore meritevole quel fresh start che dovrebbe consentirgli un nuovo inizio per reinserirsi attivamente nel circuito economico e sociale.

In un’epoca quale quella attuale in cui la rete sociale è alquanto ridotta o pressoché nulla, una persona che ha debiti inesigibili e che per tale ragione non ha accesso al credito sia esso al consumo, commerciale o bancario, è un morto che cammina o uno zombie. Una società che concede al debitore “meritevole” un jolly da giocare una volta nella vita è sicuramente virtuosa, ma al contempo deve essere consapevole della necessità di dover assorbire il residuo debito impagato a causa degli inevitabili effetti riflessi che ciò comporta nell’economia di una comunità, dal momento che qualcuno (creditori persone fisiche, imprenditori commerciali, condomini) non riceverà in tutto o in parte il pagamento del credito vantato. 

Si è detto che l’esdebitazione, una tantum, è necessaria al fine di evitare che il debitore che ne sia meritevole debba pagare, per il resto della sua esistenza, per un peccato (la colpa dell’indebitamento) che non più essere assolto e che inevitabilmente impatterebbe anche sulla società in cui il reietto vive.

Sennonché nell’ipotesi di azione di recupero del credito intrapresa facendo ricorso all’istituto della L.C. è altrettanto noto che la soglia complessiva di indebitamento (debiti scaduti e impagati) del debitore deve essere, ex art. 268 del Codice della Crisi, pari o superiore a 50.000,00 euro.

Il creditore non deve essere necessariamente titolare di un credito superiore a detto importo, ma deve avere la capacità di dimostrare documentalmente che la situazione debitoria del proprio debitore sia complessivamente superiore.

A quanto sopra consegue che per il recupero di crediti di importo inferiore a 50.000,00 euro - o quando l'indebitamento complessivo del debitore sia inferiore a tale importo - la “vecchia” esecuzione forzata (sia essa mobiliare, presso terzi) e l’espropriazione forzata immobiliare, tornano a galla, dal momento che stante l’attuale panorama legislativo sono l'unica strada percorribile allorquando il debitore non intenda sua sponte accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Un accesso di fatto precluso a quei debitori che non sono in grado di fare fronte alla spesa occorrente per pagare il compenso del proprio legale o consulente ed in particolare quello da versare all’OCC nonostante la previsione del loro inserimento nel piano di ristrutturazione stesso e il loro pagamento con le modalità previste dalla procedura.

Allo stato della legislazione esistente è irrisolta la disciplina dell’esdebitazione “endoesecutiva” del debitore nei cui confronti sia stata intrapresa una procedura di espropriazione immobiliare (e quindi a prescindere dall’ammontare dell’importo del credito vantato) che abbia portato alla vendita dell’immobile pignorato all’asta, ma il cui ricavato sia insufficiente al soddisfacimento di tutti i crediti azionati nella suddetta procedura.

Un vuoto legislativo che consente un fresh restart al debitore meritevole che abbia fatto accesso a una delle procedure concorsuali all’uopo previste e lo neghi, anzi non lo preveda affatto, quando il residuo debito è frutto di una vendita all’asta in seno a una procedura di espropriazione immobiliare.

Il riconoscimento dell'esdebitazione endoesecutiva di cui si è già parlato in questa Rivista (https://www.ilcaso.it/articolo/1511), si scontra con le ritrosie “processuali” di chi sostiene che essa debba necessariamente confluire nelle procedure di sovraindebitamento, ma che tuttavia sono a loro volta inaccessibili ai creditori sottosoglia e ai debitori, che pur conoscendo l’esistenza dell’istituto, vi rinunciano perché addirittura privi della capacità economica per procedere.

In assenza di un volenteroso intervento legislativo che ponga termine all’inefficienza del sistema e all’irragionevolezza di una evidente disparità di trattamento, non resta che attendere l’iniziativa di qualche ardito debitore esecutato che adeguatamente assistito, all’esito della distribuzione del ricavato d’asta insufficiente all’integrale soddisfazione di tutti i creditori intervenuti, chieda di essere esdebitato allegando la propria meritevolezza e che, a fronte del rigetto dell’istanza da parte del GE per infondatezza della domanda, sollevi questione di legittimità costituzionale per violazione dei seguenti articoli:

Art. 2 Cost.: un debito perpetuo che insegue il debitore a vita impedisce il pieno sviluppo della persona e il suo reinserimento nell'economia; 

Art. 3 Cost.: esiste una disparità irragionevole tra chi accede alle procedure da sovraindebitamento (ottenendo l'esdebitazione automatica dopo 3 anni) e chi subisce un'esecuzione individuale rimanendo obbligato per il residuo a vita (responsabilità patrimoniale perpetua);

Art. 47 Cost.: il sovraindebitamento cronico danneggia il sistema economico, impedendo al debitore di tornare a produrre e consumare; l’omessa esdebitazione endoesecutiva preclude l’accesso al risparmio.

Negare questo beneficio al debitore solo perché il creditore ha scelto la via del pignoramento individuale appare anacronistico, ma la disparità di trattamento appare vieppiù evidente se si consideri il disposto dell’art. 67 comma 4 CCII in forza del quale “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC”.

Concedere la possibilità di una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio (il classico mutuo fondiario sulla prima casa) nelle procedure da sovraindebitamento e negarla (rectius non prevederla) nella procedura di espropriazione forzata immobiliare, appare irragionevole oltre che anacronistico.

E ancora, come si è detto, il Codice della Crisi ha introdotto l'esdebitazione del debitore incapiente permettendo a chi non ha nulla di liberarsi dai debiti una volta nella vita: il presupposto, tuttavia, pare essere il medesimo che si configura in capo al debitore esecutato allorquando si vende all’asta l’unico immobile (la prima casa) di cui è proprietario e non sussistano altre utilità da offrire ai propri creditori.

La previsione di una esdebitazione endoesecutiva nell’ambito delle procedure di espropriazione immobiliare dovrebbe infine indurre i creditori ad aggredire in prima battuta le eventuali utilità diverse dall’abitazione principale del debitore che in questo modo godrebbe indirettamente di una protezione effettiva rispetto ad azioni esecutive poste in essere anche solo per poche migliaia di euro.


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