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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 08/05/2020 Scarica PDF
Il deposito di un atto a PCT come equipollente di notifica ex-art 492 II co cpc al debitore. Breve commento a T. Milano 27/04/2020
Luca Salati, Avvocato in MilanoSOMMARIO: 1. Il fascicolo telematico e la convivenza forzata con atti ancora cartacei – 2. Il provvedimento 27/04/2020 del G.E. del Tribunale di Milano col quale si equipara il deposito di un atto nel fascicolo telematico con la sua notifica al debitore.
1. Il fascicolo telematico e la convivenza forzata con atti ancora cartacei.
La pandemia da Covid19 e la sospensione pressoché generalizzata dell’attività giudiziale, la necessità di ripartire con urgenza pur se con imprevedibili rischi e certamente consapevoli che ancora il virus non è stato sconfitto, devono indurre gli operatori del diritto, a pretendere l’integrale digitalizzazione del processo civile al fine di eliminare o quantomeno ridurre le occasioni di contatto sociale.
Si è imposto con la grave pandemia mondiale, il concetto di distanziamento sociale per diminuire la probabilità di contatto di persone portatrici di un'infezione con individui non infetti, così da ridurre al minimo la trasmissione della malattia, la morbilità e, conseguentemente, la mortalità.
Di fatto il distanziamento sociale è distanziamento fisico, inconcepibile per la giustizia come sinora esercitata, caratterizzata da uno spiccato contatto sociale e/o fisico.
L’augurio per il futuro è che lo smartwork o lavoro agile, semplicemente possedendo un computer e una buona connessione dati, unitamente al potenziamento della telematica nei settori più disparati della pubblica amministrazione, possa contribuire a superare le difficoltà degli ultimi mesi di lockdown.
Avuto riguardo al processo espropriativo immobiliare, la sua pressoché totale digitalizzazione - che pure non l’ha sottratto alla sospensione disposta dalla decretazione di urgenza e dall’interpretazione di essa da parte dei singoli uffici giudiziari – assicura basi solide per affrontare il futuro “da remoto”.
Ciononostante permangono all’interno del processo civile telematico, “penisole ed isole cartacee” in occasione di atti delle parti, degli ausiliari del Giudice e del Giudice dell’esecuzione stesso, che purtroppo devono essere ancora compiuti in via analogica.
È quantomai urgente oggi che attività quali il deposito del decreto di trasferimento, la sua tassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e il compimento delle attività quali la sua trascrizione e le cancellazioni dei gravami in esso disposte, avvengano in via telematica senza più esporre i soggetti coinvolti (dipendenti degli uffici preposti e gli utenti, professionisti delegati) al rischio concreto di contagio e, ancor più grave, alla convivenza con la paura di contrarre il contagio.
Come è noto il processo di espropriazione è azionato dal creditore procedente il quale, munito di titolo esecutivo e atto di precetto – ancora in forma cartacea - chiede la notifica dell’atto di pignoramento all’Ufficiale giudiziario il quale, oltre a notificare detto atto al debitore, deve effettuare l’ingiunzione nei confronti di costui di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Quest’ultima attività - che pure potrebbe essere svolta dall’Ufficiale Giudiziario con l’invio di una mera Pec stando comodamente seduto nel proprio ufficio - è inevitabile quando il debitore sia sprovvisto di tale strumento di comunicazione.
L’organo esecutore, a questo punto potrebbe, in subordine, inviare l’atto con una raccomandata on-line dal sito di Poste Italiane previa attestazione di conformità[1] dell’atto inviato, all’originale consegnatogli dal difensore del creditore procedente.
Tuttavia tale possibilità non è consentita all’Ufficiale Giudiziario che si deve recare presso la residenza o la sede del debitore, ma, se anche gli fosse consentito, detto invio digitale si tramuterebbe ancora una volta in un plico cartaceo[2] per consentire all’anacronistico debitore snob o sine apparatu di poterne apprendere il contenuto.
Sul punto non pare sia possibile diversamente ovviare sino a quando non sarà obbligatorio per ogni cittadino la cosiddetta identità digitale ed al riguardo è interessante rilevare che nel solo mese di marzo 2020 (corrispondente all’inizio della pandemia) è raddoppiato il tasso medio di crescita settimanale delle identità digitali erogate (cd SPID), che nel 2019 si attestavano attorno alle 50mila unità[3].
Alla data in cui si scrive è pertanto precluso all’avvocato di procedere alla notifica in proprio sia a mezzo del servizio postale quando il debitore è un privato cittadino sia a mezzo Pec nell’ipotesi di soggetto (lavoratore autonomo o imprenditore o impresa commerciale) dotato obbligatoriamente di indirizzo di posta elettronica, non essendo prevista una dissociazione tra la notifica e la suddetta ingiunzione.
Nel corso dell’esperienza lavorativa come ausiliario del Giudice da parte di chi scrive si è pertanto dovuto, seppur raramente, evidenziare l’irritualità dell’atto di pignoramento notificato in proprio dal difensore del creditore procedente, proprio per l’assenza di detta ingiunzione da parte dell’unico soggetto a ciò deputato secondo la legislazione attualmente in vigore.
Tuttavia è auspicabile sul punto una riforma legislativa, giacché l’attività di notifica e l’ingiunzione di cui si è detto ben potrebbero essere rimesse integralmente al difensore del creditore procedente senza per questo inficiare le garanzie in favore del debitore, atteso che il Giudice dell’esecuzione, gli ausiliari di questi e il debitore stesso, prima della vendita, ben possono sollevare le eventuali eccezioni in relazione ad eventuali vizi dell’atto di pignoramento.
A sostegno della tesi di cui sopra giova ricordare quanto statuito dalla Suprema Corte per l’ipotesi di omessa formulazione dell’ingiunzione, fonte di nullità relativa del pignoramento, rilevabile con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di legge[4], che in passato si riteneva invece causa d’inesistenza del pignoramento.
Al riguardo, in dottrina, Satta e Bonsignori hanno affermato che gli effetti del pignoramento immobiliare scaturirebbero non già dalla suddetta ingiunzione, bensì dalla sua trascrizione nei pubblici registri[5].
Una volta ottenuta la restituzione dell’atto e fatta salva la rara ipotesi di cui all’art. 555 II co. cpc, il difensore del creditore provvede all’iscrizione a ruolo del procedimento di espropriazione e, ai sensi dell’art 557 III comma cpc, il cancelliere forma il fascicolo, finalmente elettronico o telematico o digitale che dir si voglia.
Da questo momento il deposito degli atti delle parti, dei provvedimenti del Giudice dell’esecuzione e degli ausiliari di quest’ultimo avviene in via telematica.
Fanno tuttavia eccezione gli atti da comunicarsi/notificarsi al debitore persona fisica sprovvisto di difensore costituito al quale il decreto di fissazione dell’udienza di vendita ex-art. 569 cpc, l’avviso di vendita (alcuni delegati tuttora notificano in cancelleria al debitore l’avviso di vendita pur in assenza di prescrizioni al riguardo sia nel codice di rito che nella lex specialis rappresentata dall’ordinanza di vendita) e l’avviso per la discussione del progetto di riparto, devono ancora essergli notificati in forma cartacea presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 492 II co. cpc.
La modalità sopra indicata fa emergere cosi l’anomala coesistenza del fascicolo oramai esclusivamente digitale o elettronico, con atti cartacei che evidentemente dovranno essere conservati dal Cancelliere in un altro fascicolo sempre cartaceo che questi dovrà tenere a disposizione del debitore qualora quest’ultimo dovesse decidere di recarsi presso la Cancelleria del G.e. avanti il quale pende l’espropriazione dell’immobile di sua proprietà, per chiedere: “ci sono atti per me”?
La conservazione di atti destinati al debitore ben possono e devono essere invece reperiti con ordine e certezza dal Cancelliere nel fascicolo telematico, stampati e consegnati al debitore al quale il codice di rito assicura cosi un servizio di segreteria personale a carico della collettività, per essere questi privo di mezzi idonei a ricevere notizie riguardanti il procedimento che lo vede destinatario di atti rilevanti riguardanti l’immobile di cui è proprietario e ove, nella maggior parte dei casi, vive con i propri familiari.
L’esigenza di mettere il debitore al corrente di dette informazioni tuttavia si realizza nella quotidianità con una telefonata e a mezzo di messaggistica istantanea (sms o WhatsApp solo per citare il più famoso servizio al riguardo) da parte del custode giudiziario o del delegato alla vendita e non già per effetto di quanto previsto dall’art. 492 II co cpc che il legislatore ha elaborato per evitare il superamento di eccezioni in ordine alla notifica di atti del processo utilizzate strumentalmente nel passato dal debitore per paralizzare il progredire del processo esecutivo.
L’effettiva conoscenza di un atto - che evidentemente non corrisponde sempre alla sua conoscenza legale - oggigiorno si realizza con una mera comunicazione diretta all’interessato attraverso sms, email o messagistica istantanea.
2. Il provvedimento 27/04/2020 del G.E. del Tribunale di Milano col quale si equipara il deposito di un atto nel fascicolo telematico con la sua notifica al debitore.
Risale a pochi giorni orsono, al 27/04/2020, il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano, che - per ovviare alla difficoltà del proprio delegato alla vendita di fissare l’incontro di discussione del progetto di riparto per l’impossibilità di recarsi presso l’Unep a causa della pandemia e chiedere la notifica al debitore dell’avviso di fissazione dell’ud. 596 cpc - ha disposto ex-art 151 cpc che il professionista delegato “notifichi il predetto atto tramite deposito dell’invito nel fascicolo telematico, deposito da considerarsi equipollente alla notifica in cancelleria in considerazione della disponibilità dell’atto presso la cancelleria stessa; e, ove possibile, allo scopo di garantire l’effettiva conoscenza della comunicazione con mezzi informali quali e-mail, telefono, servizi di messaggistica digitale ecc., dando atto nel verbale dell’udienza delle comunicazioni effettuate e dei riscontri ricevuti da parte del debitore”.
L’innovativa svolta impressa dal suddetto G.e. alla notifica degli atti al debitore in cancelleria mediante deposito nel fascicolo telematico, potrà essere sin da subito applicata a tutte le altre notificazioni/comunicazioni dirette al debitore con evidente risparmio di tempo per difensori delle parti, per il delegato, per l’Ufficiale giudiziario, per il Cancelliere e considerevole sensibile diminuzione di alberi abbattuti.
Ciò che però più conta, in questa delicata fase della nostra esistenza, è che grazie al provvedimento in commento, potranno essere rispettate le norme sul distanziamento sociale, consentendo il prosieguo della fase distributiva.
Col mero deposito digitale dell’avviso di convocazione in luogo della notifica del documento cartaceo, si evita al delegato di recarsi di persona presso l’Ufficio Notifiche e si evita all’Ufficiale Giudiziario di recarsi presso la cancelleria del Giudice e di consegnare a mani del Cancelliere l’avviso in questione, eliminando in radice il contatto sociale tra costoro.
Se si pensa che le procedure pendenti avanti il Tribunale di Milano sono migliaia, l’effetto del suddetto provvedimento e di quelli che necessariamente seguiranno nella stessa direzione, sarà rilevante ed apporterà un sicuro effetto benefico al sistema giustizia e, non da ultimo, indurrà i singoli soggetti coinvolti a sentirsi tutelati dalle istituzioni.
Va da sé che corollario del suddetto effetto, sarà che l’atto depositato nel fascicolo telematico, proprio per la sua natura, non potrà essere sottratto, smarrito né andare bruciato.
La pandemia non porta solo sgomento e dolore, ma anche occasioni per compiere piccole azioni di miglioramento delle condizioni di lavoro o anche solo semplicemente accorgimenti per evitare il contagio e per ovviare al dispendio energetico occorrente per lo spostamento delle persone e conseguente beneficio per il contenimento dell’inquinamento atmosferico.
In tale direzione si colloca il provvedimento innovativo in commento, teso allo snellimento e alla maggior fluidità delle procedure di espropriazione immobiliare nonché idoneo a prevenire il fenomeno del cd Cash in Court[6], vieppiù dannoso in epoca di pandemia.
Gli incidenti “cartacei” del processo di espropriazione purtroppo non si limitano alle vicende sopra narrate: fuori dal processo di espropriazione, ma ad esso strettamente connesso, convivono, ahinoi, tuttora richieste di esibizione o deposito di atti cartacei del processo esecutivo da parte di alcuni pubblici uffici che di fatto si traducono nella violazione del divieto di contatto fisico, nonostante sia possibile a ciò ovviare in via telematica.
Ci si riferisce alla tassazione del decreto di trasferimento per la quale l’Agenzia delle Entrate, in alcune città del nostro paese, ancora oggi pretende la presentazione di una copia cartacea autentica o conforme del decreto di trasferimento rilasciata dalla Cancelleria.
E ancora gli Uffici provinciali del Territorio, sempre facenti capo all’Agenzia delle Entrate, salvo rare eccezioni, richiedono il deposito in originale del decreto di trasferimento (copia cartacea autentica o conforme) per eseguirne la trascrizione e gli annotamenti in esso disposti.
Precluso ai delegati, anche alla categoria dei notai, è ancora oggi nel 2020 l’utilizzo del canale telematico di Unimod, il software per la redazione delle note relative alle formalità ipotecarie rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, così che ad oggi pandemia si o pandemia no, è necessario recarsi di persona nei suddetti uffici[7], nonostante le formalità menzionate siano eseguibili da remoto mediante l’invio di una semplice Pec.
Le ritrosie di chi oppone l’esibizione dell’originale del decreto di trasferimento o della copia conforme di esso e le eccezioni di natura tecnica devono essere superate cosi che anche nella Pubblica amministrazione si possano liberare risorse a favore di settori della Giustizia ove è maggior l’esigenza di personale, non senza dimenticare la contingente necessità di rispettare la regola elementare del distanziamento sociale.
[1] L’attestazione di conformità oggi imposta per ogni singolo atto ben potrebbe essere prevista dal codice di rito in via generale per tutti gli atti del procedimento con la previsione di gravi sanzioni disciplinari, oltre che penali, in capo al trasgressore.
[2] Poste italiane riceve la raccomandata on line in forma digitale e si fa carico di stamparne il contenuto su carta e provvedere al suo imbustamento onde poterne effettuare la consegna al destinatario.
[3] Francesco Marino in https://www.digitalic.it/tecnologia/identita-digitale-in-aumento-il-ritmo-di-spid-registrati-e-raddoppiato.
[4] In questo senso Cass. 23 gennaio 1998, n. 669; Cass. 1 febbraio 2002, n. 1308; nonché, più di recente, Cass. 30 gennaio 2009, n. 2473.
[5] Satta, L’esecuzione forzata, Torino 1963; Bonsignori, Novissimo digesto italiano, XIII, 1966
[6] Caramia “L’impatto del coronavirus sull’attività degli ausiliari del giudice nelle procedure esecutive immobiliari” in https://opinioni.ilcaso.it/opinione/4002/02-04-20/Limpatto-del-coronavirus-sullattivit%C3%A0-degli-ausiliari-del-giudice-nelle-procedure-esecutive-immobiliari; Agresti “Emergenza covid-19 e fase distributiva immobiliare: vecchie e nuove prassi virtuose” in http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocato%
[7] La modalità di inviare titolo, nota e chiavetta Usb contente il file xml a mezzo posta raccomandata comporta sempre l’accesso all’Ufficio postale cosi che il delegato alla vendita dovrà sempre recarsi o da una parte o dall’altra, con ciò creando l’ennesima occasione di contatto fisico.
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