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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 09/04/2020 Scarica PDF

Legislazione di emergenza da COVID-19 e sospensione della fase distributiva nelle esecuzioni immobiliari

Luca Salati, Avvocato in Milano


IL PROVVEDIMENTO "SBLOCCA COMPENSI" DEL TRIBUNALE DI MILANO: - scarica il provvedimento del Tribunale di Milano


Sommario: 1) La sospensione della fase di distribuzione del ricavato d’asta per effetto della legislazione di urgenza. Il decreto di liquidazione “condizionato” del compenso degli ausiliari del Giudice dell’esecuzione; 2) Il provvedimento del Tribunale di Milano del 7 aprile 2020 sblocca compensi.

     


1. La sospensione della fase di distribuzione del ricavato d’asta. Il decreto di liquidazione “condizionato” del compenso degli ausiliari del Giudice dell’esecuzione.

La legislazione d’urgenza per il contrasto e il contenimento al Covid19 ha, come è noto, comportato il rinvio della celebrazione delle udienze già fissate dal 9 marzo al 15 aprile a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione del compimento di qualsiasi atto processuale per lo stesso periodo e ciò ai sensi dell’art. 83 DL 18/2020 intitolato “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 e contenerne gli effetti in  materia  di  giustizia  civile penale, tributaria e militare”.

In data 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha annunciato nuove misure urgenti, per le imprese, i settori strategici e la giustizia, approvate in un decreto legge di prossima pubblicazione nel quale, all’art. 36, si prevede lo slittamento - dal 15 aprile all’11 maggio - del termine del rinvio d’ufficio delle udienze, così come anche la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

La necessaria e drastica sospensione all’attività giudiziale ha inevitabilmente coinvolto anche le procedure esecutive per espropriazioni immobiliari ed in particolare la “fase distributiva” nella quale si celebra l’udienza di discussione del progetto di distribuzione, tanto attesa dai creditori procedenti e intervenuti e, in alcuni casi, anche dal debitore esecutato allorquando - pagate le spese di procedura e soddisfatti integralmente i creditori - sopravanzi un importo di cui è il legittimo destinatario.

Per effetto di quanto sopra, si leva da più parti e ancora più forte il grido per l’aggravarsi del fenomeno del cosiddetto “Cash in Court”, letteralmente tradotto in “Contanti in Tribunale”, ovvero la giacenza delle somme da distribuire nei conti correnti bancari intestati alle procedure esecutive che ammonterebbe ad oggi a circa 11 miliardi di euro. 

Per la suddetta ragione v’è chi ritiene[1] che l’attività di distribuzione delle somme è urgente e quindi potrebbe vedersi applicabile la clausola di esonero prevista dall’art. 83, co. 3, lett. a), del D.L. n. 18 del 2020, secondo cui non rientrano nel regime di sospensione obbligatoria «in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».

Sennonché la maggior parte dei Tribunali d’Italia ha inteso accogliere l’interpretazione più restrittiva e sospendere la fase distributiva[2].

Tuttavia a subire gli effetti della sospensione della fase distributiva non vi sono solo i creditori, ma anche quegli ausiliari del Giudice dell’esecuzione, custodi giudiziari e delegati alla vendita ai quali – per effetto di quanto disposto dal Giudice dell’esecuzione col decreto di liquidazione - è precluso il pagamento del proprio compenso finché non sia stato approvato[3] il progetto di distribuzione o piano di riparto che dir si voglia.

Va da sé che in conseguenza della sospensione della fase distributiva, per effetto della interpretazione ristrettiva e prudenziale della decretazione d’urgenza da parte di molti Tribunali, il delegato alla vendita non ha potuto provvedere al pagamento della propria nota spese e di quella del custode giudiziario e ciò fino a data da destinarsi.

La condizione di pagamento posta dai Giudici dell’esecuzione quale stimolo per il professionista delegato al completamento del proprio incarico, se prima dell’emergenza da Covid19 non comportava alcun particolare sacrificio, con la sospensione delle attività di detti ausiliari ha precluso a costoro di poter introitare il frutto del proprio lavoro in un momento nel quale le prospettive di reddito non sono confortanti. 

Si consideri inoltre che il decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del Giudice è impugnabile[4] nel termine di giorni 30 ai sensi dell’art. 170 Testo Unico Spese di Giustizia, con la conseguenza che nella pratica quotidiana, in mancanza di impugnazione nel suddetto termine, detto provvedimento diviene definitivo ben prima del giorno nel quale si discute il progetto di riparto. In tale occasione infatti è precluso alle parti di contestare la liquidazione in favore dell’ausiliario del Giudice, dovendo limitarsi le doglianze alla sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione.

   

2. Il provvedimento del Tribunale di Milano del 07/04/2020 “sblocca compensi”.

Le considerazioni sopra svolte sono state recepite ed elaborate dai Giudici dell’esecuzione della III sezione Civile del Tribunale di Milano che in data 07/04/2020 hanno emesso “Istruzioni e linee guida per Custodi e professionisti delegati alle vendite immobiliari – Prelievo compensi”.

I Giudici dell’esecuzione del foro ambrosiano, hanno saggiamente ritenuto opportuno di permettere agli ausiliari, prima della cessazione non ancora prevedibile del regime emergenziale, il prelievo dei compensi già maturati e liquidati in favore dei custodi e delegati alla vendita a condizione che nel fascicolo telematico siano già visibili il decreto di liquidazione del compenso di custode e professionista delegato, il progetto di distribuzione e il provvedimento del giudice che autorizza il professionista delegato alla convocazione delle parti per l’udienza di approvazione del piano di riparto.

Con la suddetta disposizione “sblocca compensi” da intendersi estesa a  tutte le procedure esecutive pendenti, i Giudici dell’esecuzione del Tribunale di Milano, primi in Italia, hanno dimostrato grande sensibilità verso la categoria dei professionisti che svolgono il ruolo di custodi e delegati e che intraprendono il proprio incarico spesso per periodi che nella migliore delle ipotesi sfiora i due anni senza alcun acconto o fondo spese e spesso anticipando il pagamento di spese vive di tasca propria.

L’auspicio ora è che anche altri Tribunali d’Italia seguano il virtuoso esempio e consentano ai propri ausiliari la monetizzazione delle spese anticipate e dei compensi già maturati.


[2] Per una panoramica pressoché completa dei provvedimenti dei Tribunali d’Italia si veda il sito AstaLegale.

[3] In alcuni Tribunali invece è consentito all’ausiliario il pagamento del proprio compenso non appena emesso il decreto di liquidazione senza dover attendere quindi l’approvazione del progetto di distribuzione

[4] Corte Costituzionale, sentenza n.106 del 12.05.2016


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