Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9396 - pubb. 09/09/2013
Nuove competenze del tribunale ordinario in materia di controversie ex art. 317-bis c.c.: sugli effetti del regime transitorio previsto dall’art. 4 legge 219/2012
Tribunale Milano, 13 Febbraio 2013. Est. Rosa Muscio.
Art. 38 disp. att. c.c. come modificato dalla legge 219/2012 – Regime transitorio – Art. 5 c.p.c. – Art. 4 legge 219/2012 – Effetti.
La legge 219/2012 entrata in vigore il 1.1.2013, modificando l'art. 38 disp. att. c.p.c, ha attribuito al Tribunale Ordinario i provvedimenti ex art. 371bis e 155 c.c relativi ai figli di genitori non coniugati e ha disciplinato il relativo procedimento di competenza collegiale attraverso il rinvio agli art. 737 c.p.c e seguenti nei limiti della compatibilità. Ebbene, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che "ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio" (Cass. Sez. III 17.1.2008 n. 857, Cass. Sez. II 16.7.2010 n. 857). Deve però osservarsi che la legge 219/2012 ha espressamente previsto una disciplina c.d. transitoria stabilendo espressamente l'art. 4 che "le disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge (ovverosia il nuovo art. 38 disp. att c.c. e quindi la nuova competenza e la nuova procedura) si applicano ai giudizi instaurati a decorre dalla data di entrata in vigore delle nuova legge", ovverosia ai procedimenti instaurati a partire dal 1.1.2013. In presenza di una disciplina transitoria stabilita dalla legge che fa esplicito riferimento al momento dell'instaurazione del giudizio ai fine dell'operatività della nuova normativa in punto di competenza funzionale e di rito applicabile, non può farsi applicazione del pur consolidato orientamento della Suprema Corte sopra riportato in punto di deroga alla perpetuatio jurisditionis, orientamento da ritenersi operante nei soli casi in cui la legge non preveda una disciplina transitoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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