Sovraindebitamento – Azioni del liquidatore – Legittimazione
.
Il rinvio effettuato dall’art. 270, comma 5 CCII, all’art. 150 CCII -tenuto conto che il secondo espressamente dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore anche per i crediti sorti durante la procedura- comporta un necessario effetto di trascinamento, all’interno della disciplina della liquidazione controllata, anche del dettato normativo dell’art. 216 CCII, ed, in particolare, del relativo comma 10, per cui se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi.
La nuova normativa, da un lato, ribadisce la facoltà per il liquidatore di subentrare -con apposita istanza- nelle procedure esecutive pendenti, come già previsto dall’art. 14-novies comma 2 l. 3/2012, dall’altro, chiarisce che il mancato subentro determina, salvo che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario, la definitiva improseguibilità della procedura esecutiva.
Il subentro del liquidatore nella procedura esecutiva individuale comporta che in questo caso il ricavato della vendita andrà distribuito tra i creditori ammessi al passivo, secondo le regole del concorso rispettando le relative cause di prelazione e non solo tra i creditori che presero parte all’esecuzione immobiliare.
Il liquidatore agisce in sostituzione del creditore procedente, in modo tale da poter gestire direttamente l’esecuzione forzata.
In ogni caso, in virtù del principio dell’intangibilità dell’aggiudicazione ex 187-bis disp. att. c.p.c., quando già vi è stata l’aggiudicazione questa deve rimanere valida e, in caso di pagamento del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario, dovrà essere emesso necessariamente il decreto di trasferimento, con successiva distribuzione tra i creditori ammessi al passivo nella liquidazione controllata, essendo questo un atto dovuto e non già un atto di ulteriore proseguimento dell’esecuzione.
A tale soluzione propendono anche ragioni di economia processuale, in quanto la procedura concorsuale evidentemente tenderebbe anch’essa alla vendita del compendio pignorato e, dunque, potrebbe con effetti anticipati giovarsi degli effetti prodotti dall’esecuzione forzata, consentendo di mettere a disposizione del ceto creditorio la somma che già si è ottenuta nell’esecuzione, al contempo rispettando l’esigenza pubblicistica di garantire la stabilità delle vendite forzate. (Andrea Martino) (riproduzione riservata)
Tribunale Napoli Nord, 21 Marzo 2024. Segue...