Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25724 - pubb. 24/08/2020

Sospensione e applicazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di cui all'art. 103, co. 6, D.L. n. 18/2020

Tribunale Bari, 24 Luglio 2020. Est. Cutolo.


Espropriazione immobiliare - Custodia - Ordine di liberazione



L’art. 103, comma 6, d.l. n. 18 del 2020, come modificato dall’art. 17 bis, comma 1, d.l. n. 34 del 2020, n. 34, convertito dalla l. n. 77 del 2020, secondo cui «l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020», non si applica all’attuazione dell'ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c., sia perché la rubrica del sopravvenuto art. 17 bis cit. fa espresso riferimento alla «proroga della sospensione dell’esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo», con formulazione più tecnica rispetto alla dizione originaria, riguardante la “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” e – genericamente – il «rilascio» degli immobili, sia perché la lettura costituzionalmente orientata della disposizione impone di evitare un irragionevole squilibrio tra l’interesse dell’esecutato e quello dell’aggiudicatario (preminente, anche ex art. 187 bis disp. att. c.p.c.), il quale sarebbe fortemente ed eccessivamente pregiudicato da un rinvio della liberazione a data successiva al 31 dicembre 2020. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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