Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25725 - pubb. 24/08/2020
L'aggiudicatario dell'immobile ha onere di impugnare i provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione ex art. 617 c.p.c.
Tribunale Bari, 24 Luglio 2020. Est. Cutolo.
Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione attiva
L’aggiudicatario che intenda ottenere una riforma del provvedimento del giudice dell’esecuzione può avvalersi della richiesta di revoca di cui all’art. 487 c.p.c. e/o dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., mezzo di impugnazione che compete anche a tale soggetto sebbene non propriamente “parte” del processo esecutivo e che deve essere impiegato entro il termine decadenziale prescritto dalla norma; ne consegue che – una volta che il giudice abbia respinto una prima richiesta di revoca o modifica di un proprio provvedimento senza che l’aggiudicatario abbia proposto opposizione agli atti esecutivi – è inammissibile la reiterazione della medesima istanza ai sensi dell’art. 487 c.p.c., poiché la situazione processuale determinata dal provvedimento, la cui revoca è stata rifiutata, si è già consolidata per effetto della mancata opposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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