Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30630 - pubb. 14/02/2024

Estinzione o chiusura anticipata della espropriazione immobiliare, cancellazione del pignoramento e aggiudicazione

Cassazione civile, sez. III, 18 Gennaio 2024, n. 2020. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - Estinzione o chiusura anticipata della procedura - Cancellazione della trascrizione del pignoramento - Necessità - Eccezione - Previa aggiudicazione o assegnazione - Conseguenze - Cancellazione dei gravami col decreto di trasferimento - Condizioni



In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante l'estinzione del processo (che si determina "ipso iure" nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami. (massima ufficiale)




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