TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 187

Regolamento di competenza delle sentenze in materia esecutiva
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Le sentenze dichiarate non impugnabili che il giudice pronuncia sulle opposizioni agli atti esecutivi sono sempre soggette a regolamento di competenza a norma degli articoli 42 e seguenti del codice.


GIURISPRUDENZA

Esecuzione immobiliare - Ordinanza di vendita - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Controllo della competenza sull’esecuzione - Modalità

.

L'ordinanza di vendita, emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non contiene, neppure implicitamente, alcuna statuizione sulla competenza, sia perché, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ove anche contengano una statuizione - negativa o affermativa - della competenza del giudice che li ha emessi, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., sicché il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca attraverso l'impugnazione, mediante il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 12 Aprile 2024, n. 10037.


Processo civile - Rito Cartabia - Udienza anticipata - Questione pregiudiziale

.

Pur non essendo espressamente prevista dalla nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, non è vietata la fissazione di una udienza anticipata ad opera del giudice, al quale spetta la direzione del procedimento al fine di garantirne il più sollecito e leale svolgimento (art. 175 c.p.c.); detta udienza può, infatti, contribuire a raggiungere gli «obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio» perseguiti dalla riforma Cartabia (art. 1, comma 1, l. 26 novembre 2021, n. 206), in attuazione dei principi di economia processuale (art. 97 cost.) e del giusto processo (art. 111 cost.).


[Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha ritenuto opportuno anticipare l'udienza allo scopo di affrontare una questione pregiudiziale idonea a definire il processo.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Tribunale Bologna, 22 Dicembre 2023.


Fallimento e altre procedure concorsuali - Estinzione anticipata del processo esecutivo.
Se la dichiarazione d’improcedibilità dell’esecuzione forzata ricollegata alla pronuncia del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato interviene dopo l’aggiudicazione, restano salvi gli effetti dell’aggiudicazione in forza della regola generale espressa dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c. (“in ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’art. 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”): tale principio generale, in ragione della sua ratio protettiva, in via immediata, dello ius ad rem dell’aggiudicatario che provveda al pagamento saldo del prezzo al trasferimento dell’immobile e, in via mediata, dell’interesse di ordine pubblico economico e processuale alla competitività del sistema delle vendite esecutive, non soffre eccezioni allorché venga in gioco l’interesse della procedura concorsuale alla vendita unitaria della massa attiva. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Verona, 19 Dicembre 2022.


Provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza - Impugnabilità solo dalle parti ex art. 617 c.p.c. - Sussistenza - Regolamento di competenza d'ufficio - Inammissibilità - Fondamento.
Il controllo della competenza sull'esecuzione, ai sensi dell'art. 26 bis c.p.c., si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo della stessa bensì, essendo impugnabile tale provvedimento esclusivamente dalle parti con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza necessario, della pronuncia del giudice di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, dovendosi la sentenza, tanto di accoglimento che di rigetto, intendersi impugnabile ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c.; sicchè va dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio per risolvere un conflitto tra giudici dell'esecuzione ed attinente all'individuazione del giudice competente per l'esecuzione forzata, posto che non viene in discussione la "potestas iudicandi" ma solo l'osservanza delle norme che attengono al regolare svolgimento del processo esecutivo (e, dunque, al "quomodo" dell'esecuzione forzata). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 03 Dicembre 2021, n. 38368.


Espropriazione immobiliare – Nuovo art. 187 bis disp. att. c.p.c. – Applicabilità al procedimento di conversione del pignoramento – Retroattività. .
Nell’espropriazione forzata immobiliare, in forza del disposto dell’ultima parte dell’art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell’art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, conv., con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e caratterizzantesi come norma di interpretazione autentica, applicabile in quanto tale anche retroattivamente nei processi in corso alla data del 15 maggio 2005), l’istanza di conversione del pignoramento diviene improcedibile successivamente all’assegnazione o all’aggiudicazione anche provvisoria, rimanendo il bene definitivamente acquisito all’assegnatario o all’aggiudicatario che provveda al pagamento del conguaglio o del saldo del prezzo e tale principio si applica anche quando la suddetta istanza sia stata presentata nel vigore dell’antecedente testo dell’art. 495 cod. proc. civ., in base al quale l’esercizio della facoltà di conversione era consentito “in qualsiasi momento anteriore alla vendita”, risultando ora individuato il termine ultimo – alla stregua della indicata nuova norma di attuazione – in quello dell’aggiudicazione, anche provvisoria, o dell’assegnazione.  (fonte CED – Corte di Cassazione) Cassazione civile, sez. III, 02 Aprile 2009, n. 8017.