Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 04/03/2011 Scarica PDF
Anatocismo bancario e prescrizione: le Sezioni Unite e la difficile applicabilità del decreto mille proroghe. Continua il match tra correntisti e banche
Fernando Greco, ProfessoreLe Sezioni
Unite della Corte di Cassazione tentano di far calare il sipario su di una
problematica, quella dell'anatocismo (ovvero la capitalizzazione degli
interessi di un capitale allo scopo di renderli alla loro volta produttivi di
altri interessi) che ha particolarmente arricchito il dibattito dottrinario e
giurisprudenziale degli ultimi anni vuoi per le rilevanti implicazioni di
carattere tecnico-giuridico, vuoi per le inevitabili ricadute sul piano
economico ed in particolare sui bilanci degli Istituti di Credito. Prova a
stoppare questo tentativo il recentissimo decreto Milleproroghe, convertito con
la legge n. 10/2011 del 26 febbraio 2011 che, con una sorprendente, quanto
particolarmente tempestiva previsione (attraverso un emendamento nel passaggio
al Senato), prova a tendere un salvagente al sistema bancario in relazione alle
situazioni pregresse alimentando il tormentato iter giurisprudenziale che ha
reso la materia oggetto di indagine un inesauribile contenitore di problemi.
Va innanzitutto ricordato l'orientamento sfavorevole al sistema bancario che si
è andato affermando in giurisprudenza e che aveva, già in passato, indotto il
Governo, (approfittando della delega per il riordino del T.U.B.) con il d.lgs.
342/1999, a salvare le vecchie clausole anatocistiche, consentendone
l'applicabilità se adeguate alle nuove regole dettate dalla delibera del CICR
del 9 febbraio 2000. E' noto che la Corte Costituzionale con la decisione del
17 ottobre 2000 ha dichiarato incostituzionale l'art. 25 del decreto legislativo
che introduceva un terzo comma all'art. 120 T.U.B.
I giudici delle Sezioni Unite nella sentenza che si annota confermano il
precedente indirizzo delle Sezioni Unite del 2004 che aveva posto la parola
fine sulla querelle circa la legittimità delle clausole anatocistiche
trimestrali, relativamente ai contratti conclusi fino all'entrata in vigore
della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
La decisione in commento conferma l'assenza di qualsivoglia dubbio circa la
nullità di tali clausole, ex art. 1418, primo comma c.c., per contrarietà
all'art. 1283 c.c. Dunque le Sezioni Unite ribadiscono che la clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi corrisponde ad un uso negoziale
imposto al correntista e non ad un uso normativo, con conseguente impossibilità
di derogare alla regola contenuta all'art. 1283 c.c. Come già evidenziato il
"tentativo" legislativo del 1999 caduto sotto la scure della Consulta
fa sì che la capitalizzazione degli interessi (in base alla delibera del CICR)
sia consentita solo per i contratti successivi all'entrata in vigore alla delibera
del CICR ovvero stipulati a far data dal 22 aprile 2000. "
Successivamente, la decisione in commento affronta il problema collegato alle
conseguenze della declaratoria di nullità. Si precisa, nella motivazione della
decisione, come la giurisprudenza già in passato avesse avuto occasione di
affermare che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme
trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi su un'apertura di
credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto,
trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto
giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.
Ed in effetti già nel 1984 la Cassazione aveva affermato che il momento
iniziale del termine prescrizionale decennale per il reclamo delle somme
indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi decorre dalla
chiusura definitiva del rapporto, ove siano previste più prestazioni del
mandatario e qualora le parti non abbiano pattuito diversamente. In
particolare, i giudici precisavano che i contratti bancari di credito, con
esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo
ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti
esecutivi; perciò la serie successiva di versamenti, prelievi ed accreditamenti
non dà luogo a singoli rapporti (costitutivi od estintivi), ma determina
variazioni quantitative dell'unico originario rapporto costituito tra banca e
cliente, con la conseguenza che solo con il conto finale si stabiliscono
definitivamente i crediti e i debiti delle parti.
Dunque, il termine prescrizionale in questione inizia a decorrere soltanto dalla
chiusura definitiva del rapporto. E' solo in questo momento che si produce
definitivamente il saldo dei crediti e debiti tra le parti, trattandosi di un
rapporto giuridico di durata, unitario, seppur articolato in una pluralità di
atti esecutivi. Trattasi di contratti funzionalmente preordinati ad assicurare
ad una o entrambe le parti una utilità durevole proporzionale alla durata del
rapporto, che tale utilità procurano non mediante - o, a seconda dei casi, non
solo mediante - l'adempimento (continuativo o reiterato) di una obbligazione,
bensì per mezzo di altri tipi di effetti giuridici o situazioni giuridiche. In
questa direzione legittimamente il cliente ha il diritto di esercitare l'azione
di ripetizione degli interessi indebitamente trattenuti dalla banca nell'arco
di durata dell'intero rapporto, finché quest'ultimo non si sia chiuso.
Si abbandona - da parte delle Sezioni Unite - definitivamente il punto di vista
di una parte della giurisprudenza di merito che aveva ritenuto che nei
contratti di durata ogni singola prestazione avesse una sua autonomia, sicché
ognuna di esse resterebbe soggetta alle regole comuni e, quindi, anche a quelle
sulla decorrenza della prescrizione con la conseguenza che l'azione di
ripetizione, per la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla
banca sul conto corrente, decorrerebbe dall'esecuzione di ogni singolo
addebitamento e non dalla chiusura del conto.
In quest'ultima prospettiva, in modo arbitrario, si è attribuita del tutto
illegittimamente, alle operazioni contabili di accreditamento (come il
versamento nel conto) quella funzione solutoria (di pagamento) che, invece, non
hanno.
Va dunque azzerata l'idea che il termine di prescrizione inizi a decorrere dal
giorno della chiusura periodica del conto, potendo da quel momento il cliente
esercitare il diritto di ripetizione, sul presupposto che la banca abbia esatto
gli interessi, e, dunque, il cliente abbia il diritto ed il potere di agire in
giudizio, ex art. 2935 cod. civ., per ripetere quanto indebitamente annotato.
Di fronte al definitivo chiarimento delle Sezioni Unite arriva ancora un colpo
di scena o se si preferisce un tentativo di colpo di spugna. Il decreto
Milleproroghe sembrerebbe annientare la posizione di vantaggio che i clienti
avevano maturato nei confronti delle banche per effetto della decisione in
esame. Se dunque, per le ragioni già specificate, la Cassazione aveva affermato
che il termine prescrizionale di dieci anni dovesse decorrere dal giorno di
chiusura del conto corrente, la versione appena licenziata prevede che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizi a
decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. Stando al dato normativo,
indubbiamente più favorevole alle banche, l'azione di ripetizione degli
interessi anatocistici dovrebbe essere proposta nell'arco di dieci anni tra la
data di ciascun singolo accreditamento (o versamento) in favore della banca e
la data di proposizione della domanda giudiziale, e, quindi, anche durante lo
svolgimento del rapporto. Di conseguenza, il contenzioso giudiziario, avente ad
oggetto la ripetizione degli interessi relativi ai rapporti instaurati prima
della delibera CICR, sarebbe considerevolmente ridimensionato in barba
all'analisi tecnico giuridica delle Sezioni Unite.
In realtà quella che in prima battuta potrebbe apparire una pietra tombale sul
contenzioso in materia è candidamente annientata dalla stessa decisione delle
Sezioni Unite e dalla disciplina codicistica (indubbiamente non superata dal
recente intervento normativo). Nella sentenza si afferma testualmente che il
pagamento avviene solo con la chiusura del conto e non con l'annotazione. Ne
consegue, ex art. 2033 c.c., che solo al momento della chiusura del conto sorge
il diritto di ripetere ciò che si è pagato e dunque da questo momento inizia a
decorrere il termine prescrizionale. Da qui l'assoluta irrilevanza giuridica
della previsione contenuta nel mille proroghe dato che presupposto della
decorrenza del termine prescrizionale è ovviamente il pagamento e non l'annotazione.
Con molta probabilità sarà sfuggito, nella redazione del testo normativo, il
contenuto della decisione delle Sezioni Unite che chiarisce un ulteriore
aspetto della questione circa le ipotesi in cui, durante lo svolgimento del
rapporto, il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche
versamenti, laddove questi ultimi possano essere considerati alla stregua di
pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in
quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in
favore della banca. Per i giudici di legittimità ci si trova in situazioni di
questo tipo tutte le volte in cui si tratti di versamenti eseguiti su un conto
in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto")
cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i
versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti
dell'accreditamento.
Diversamente, osservano le Sezioni Unite, tutte le volte in cui i versamenti in
conto non superino il passivo ed in particolare il limite dell'affidamento
concesso al cliente si tratterà di atti ripristinatori della provvista, della
quale il correntista può ancora continuare a godere, e non di pagamenti.
In questi ultimi casi, un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui
passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con
l'apertura di credito non ha nè lo scopo nè l'effetto di soddisfare la pretesa
della banca di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel
momento, non sarebbe scaduto nè esigibile) ma esclusivamente l'effetto di
ripristinare la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal
correntista: dunque, non costituisce un pagamento ex art. 2033 c.c.
In questa prospettiva, la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo
del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si
traduce in un'indebita limitazione della facoltà di maggior indebitamento, ma
non si tratta mai di pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella
descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il
rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal
correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino
compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal
cliente all'atto della chiusura del conto.
La chiarezza della motivazione in ordine alla nozione di pagamento fa sì che la
previsione del mille proroghe circa la decorrenza del termine prescrizionale
"dal momento dell'annotazione" sia del tutto inidonea ad impedire il
meccanismo ex art. 2033 c.c.. Se la ratio posta a fondamento della norma, da
ultimo richiamata, è proprio quella di apprestare un rimedio giuridico completo
per tutte le situazioni in cui un'attribuzione patrimoniale sia stata eseguita
senza una giustificata ragione, è del tutto ovvio che sino alla chiusura del
conto, e nei limiti dell'affidamento, non ci sia alcun adempimento (avente
natura solutoria) in senso tecnico giuridico.
Non esiste infatti alcuna percezione effettiva di denaro da parte dell'istituto
di credito, ma solo un eventuale incremento del credito utilizzabile; non può,
quindi, decorrere alcun termine di prescrizione dal giorno dell'addebito in
conto. Del resto, agli addebiti eseguiti sul conto corrente dall'istituto di
credito "per soddisfare le proprie ragioni creditorie" non consegue
un credito esigibile della banca verso il correntista. Soltanto con la chiusura
del rapporto e la formazione del saldo finale il credito bancario diventa
esigibile.
Non è possibile sovrapporre il concetto di "disponibilità" che
assicura al correntista una facoltà di disposizione, all'esigibilità e non vi è
dubbio che il presupposto per l'esigibilità del credito della banca è la
chiusura del rapporto. Fino alla sua chiusura, il conto corrente, è un mero
prospetto contabile in cui sono annotate reciproche poste di dare ed avere con
la periodica trimestrale formazione di un saldo differenziale meramente
fattuale, da cui deriva la facoltà del correntista di disporre in qualsiasi
momento delle somme risultanti a suo credito: solo con il saldo finale - giova
ribadirlo - si giungerà ad un saldo esigibile con un unico risultato solutorio.
Infatti, nel corso del rapporto non si ha un pagamento in senso tecnico degli
interessi e del capitale, non vi è un debitore che imputi un pagamento, ma vi è
un correntista che effettua un versamento ottenendo una mera registrazione a
credito sul conto priva di qualsiasi imputazione di pagamento per interessi e
competenze eventualmente maturati.
Le Sezioni Unite applicano ciò che e' ormai ius receptum con riferimento ai
pagamenti revocabili, ex art. 67, II co., L.F. - RD n. 267/1942; il pagamento,
rilevante ai fini di detta norma, va ravvisato in tutti i casi in cui venga
superato il limite del fido, ovvero non sussista neppure un rapporto derivante
da apertura di credito, o ancora il conto sia diventato scoperto per recesso
della banca o, infine, i versamenti concernano un conto corrente per il quale
quest'ultima abbia disposto la sospensione, anche solo di fatto,
dell'affidamento concesso: in tutti questi casi i versamenti concernenti un
conto corrente vengono, a seguito di una delle predette vicende, ad assumere
un'evidente funzione solutoria, essendo in tale ipotesi il debito certo ed
esigibile.
In altre parole, affinchè il pagamento possa essere considerato, sulla base
dell'art. 1191 c.c. , atto materiale per il quale non è necessario l'animus
solvendi, deve reputarsi il versamento atto diverso dal pagamento, allorquando
risulti la volontà delle parti di rivolgerlo ad uno scopo diverso dal pagamento
del debito. E' ovvio che tale volontà possa risultare per facta concludentia
dallo stesso comportamento della banca, ossia dalle risultanze del conto
corrente.
Proprio per questo i giudici ribadiscono la distinzione tra "conto
scoperto" e "conto semplicemente passivo". Per scoperto di conto
s'intende sia l'ipotesi dell'assenza di un rapporto avente per effetto quello
di costituire, a favore del correntista, un credito disponibile verso la banca
(anticipazione bancaria o apertura di credito), sia l'ipotesi del cosiddetto
"sconfinamento" dal fido concesso; in entrambi i casi le rimesse che
affluiscono sul conto vengono ad avere un carattere solutorio, nel limite in
cui eliminano lo scoperto.
Diversamente, nel caso di conto assistito da apertura di credito, essendo il
conto soltanto passivo ma non scoperto, il debito del correntista non è
immediatamente esigibile e le rimesse non hanno, perciò, funzione solutoria.
In questi casi, come già detto, le rimesse hanno la funzione di ripristino
della disponibilità. In buona sostanza la Corte ribadisce e mette un punto
fermo sulla diatriba che ha agitato dottrina e giurisprudenza in merito alla
concezione stessa del pagamento quale semplice atto materiale, trasformato in
atto in cui comunque rileva la causa, costituita dalla volontà delle parti di
qualificare tale attività, colorandola ben oltre la semplice neutralità con
l'animus solvendi, ovvero con la semplice volontà ripristinatoria.
In conclusione le annotazioni operate dall'azienda in un conto corrente
bancario) non costituiscono la conseguenza di reciproche rimesse e non
esprimono l'esistenza di debiti e crediti di ciascun contraente nei confronti
dell'altro ma rappresentano semplici variazioni quantitative dell'ordinario
rapporto di credito o di debito con la banca. Il cliente non effettua nessun
pagamento indebito ma semplicemente è uno spettatore che "subisce una
annotazione".
Il dato più problematico è senz'altro rappresentato dall'elevato contenzioso in
materia che, ovviamente, ha ispirato la confusa disposizione nel decreto mille
proroghe. Ci si trova in una situazione paradossale e cioè alla fine di un
percorso segnato dalla decisione delle Sezioni Unite e l'avvio di un dibattito
sul contenuto della norma ribattezzata salva-banche. Va detto sin d'ora che un
ordine del giorno approvato alla Camera impegna il Governo a mettere nuovamente
mano alla questione anche se, giova ribadirlo, il tenore letterale della norma
non è in grado di incidere sul contenzioso in atto dato che le Sezioni Unite
fanno espresso riferimento (ai fini del dies a quo del termine prescrizionale)
alla nozione di pagamento e, per le ragioni già spiegate e nei limiti di quanto
esplicitato dagli stessi giudici, l'annotazione non ha carattere solutorio e
come tale è inidonea a determinare la decorrenza del termine prescrizionale.
Quindi la formulazione della norma sul piano tecnico giuridico è sbagliata e
come tale non idonea a raggiungere gli obiettivi per i quali è stata
introdotta.
L'intervento normativo crea ulteriore confusione rispetto ad una vicenda
definitivamente chiarita grazie alla Cassazione e si qualifica come una forma
di sanatoria del periodo pregresso che, per ovvie ragioni' ha suscitato e
susciterà posizioni molto critiche da parte di coloro che hanno attivato
contenziosi con le Banche. Bisognerà vedere se il legislatore avrà il coraggio
di correggere il tiro o se, ancora una volta, assisteremo ad un ulteriore
inasprimento nel match tra correntisti e banche.
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