Bancario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 18/11/2011 Scarica PDF
Illecito del promotore e responsabilità della SIM: fine di un percorso ad ostacoli?
Fernando Greco, ProfessoreLa
responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito
del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all'esercizio
delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion d'essere nel fatto che
l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale
nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole
far corrispondere i rischi.
(Cass. Civ., 10 dicembre 2010-25 gennaio 2011 - N. 1741 - Sez. III - Pres.
Amatucci - Rel. Amendola)
1. Considerazioni preliminari
La Corte di Cassazione si esprime sulla responsabilità della società di
intermediazione finanziaria per fatto illecito del promotore finanziario e lo
fa, ancora una volta, con una decisione nitida e chiara che conferma un
orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Nella
vicenda in esame il promotore, monomandatario della SIM aveva sottratto
rilevanti somme che il cliente aveva versato in parte tramite bonifici bancari
ed in parte tramite assegni bancari consegnati direttamente al promotore e da
lui incassati. Nel primo grado di giudizio il Tribunale, accoglieva la
richiesta di condanna della SIM al risarcimento del danno subito dal
risparmiatore per le somme sottratte dal promotore. La Corte d'Appello di
Trieste, ove la SIM aveva opposto gravame, accoglieva le richiesta
dell'intermediario, rigettando la domanda avanzata dal risparmiatore. I giudici
di legittimità, investiti della questione a seguito del ricorso del
risparmiatore, affrontano il tema della responsabilità della SIM per fatto
illecito del suo promotore finanziario, con particolare riguardo alla
circostanza che il cliente aveva consegnato al promotore somme di denaro con
modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a
riceverle.
2. La responsabilità della sim per violazione da parte del promotore di norme
comportamentali
Avendo riguardo al primo profilo giova evidenziare come nel caso indagato il
promotore finanziario avesse sottratto denaro al cliente-risparmiatore,
ricevendo da quest'ultimo assegni e bonifici. Ed è proprio questa modalità di
pagamento, e non tramite assegni circolari intestati alla società
d'intermediazione, a far escludere stando alla tesi difensiva, poi accolta in
appello, qualsiasi imputazione di responsabilità in capo alla Sim.
In altri termini, per l'intermediario finanziario, il responsabile dell'accaduto
(quanto meno in termini di concorrenza) è il cliente, reo di aver violato le
condizioni contrattuali che imponevano l'uso di assegni intestati alla società
di intermediazione mobiliare.
Nel decisum i giudici di legittimità affrontano la questione muovendo
esclusivamente dalla considerazione che l'art. 5, comma 4, della legge 1/1991
(Disciplina dell'attività mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei
mercati mobiliari) applicabile ratione temporis ai fatti di causa disponeva che
"la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli
eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai
promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale". Per completezza devesi segnalare che in tal
senso si è poi indirizzato l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)1.
La Corte di Cassazione ritiene del tutto superfluo verificare se nella vicenda
ricorra o meno una forma di responsabilità oggettiva, né quali possano essere
le implicazioni sistematiche con la responsabilità contemplata in via generale
dall'art. 2049 c.c. a carico dei padroni e dei committenti per i fatti illeciti
imputabili ai domestici ed ai commessi2.
I giudici di legittimità, più semplicemente, sottolineano come la
responsabilità dell'intermediario, la quale pur sempre presuppone che il fatto
illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria
all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo3, trovi la sua ragion
d'essere per un verso nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti
dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa,
traendone benefici cui è ragionevole far corrispondere i rischi. Trova
applicazione, in quest'ambito, quel concetto di "necessaria
occasionalità" di creazione giurisprudenziale4 che si presta ad essere
utilizzato come strumento elastico, idoneo a recepire quelle tendenze
oggettivistiche della responsabilità civile. Trattasi di un collegamento che
pur non risolvendosi in un vero e proprio nesso di causalità si giustifica in
un rapporto di "occasionalità necessaria" nel senso cioè che
l'incarico svolto deve aver determinato una situazione tale da rendere
possibile ed agevole il fatto illecito5.
Nella decisione si sottolinea che più volte la Corte di Cassazione ha ribadito
che le disposizioni regolamentari in ordine alle regole che i promotori devono
osservare nel ricevere somme di denaro dai loro clienti, sono
"consustanzialmente" dirette a porre obblighi di comportamento in
capo al promotore e traggono la propria fonte da prescrizioni di legge,
espressamente volte a tutelare gli interessi del risparmiatore, di talchè non è
logicamente postulabile che esse si traducano in un onere di diligenza in capo
a quest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione ad
opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non
addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall'altrui atto
illecito. A tal proposito i giudici precisano che l'implicito presupposto dal
quale muovono tutte le disposizioni volte a conformare a regole prefissate il
comportamento degli intermediari e dei promotori è proprio l'insufficienza
delle tradizionali forme di tutela dell'investitore affidate alla mera
sottoscrizione di moduli e formulari. Pertanto, ove si ammettesse per
l'intermediario di scaricare in tutto o in parte sull'investitore il rischio
della violazione delle regole di comportamento gravanti sui promotori, si
finirebbe per vanificare lo scopo della normativa.
E' chiaro che l'obiettivo è da individuare nell'esigenza di offrire una più
adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede rivolte
dall'intermediario per il tramite del promotore, giacché appunto per le
caratteristiche di questo genere di offerte può essere più facilmente sorpresa
la buona fede dei clienti. Il nesso di "necessaria occasionalità" è
dunque ravvisabile tutte le volte in cui il comportamento del promotore rientri
nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è
investito6.
Proprio con tale garanzia il legislatore ha inteso rafforzare attraverso un
meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei
comportamenti di soggetti, quali sono i promotori, che l'intermediario medesimo
sceglie, nel cui interesse essi operano e sui quali nessuno meglio
dell'intermediario è concretamente in grado di esercitare efficaci forme di
controllo.
Nella stessa ottica, del resto, si collocano anche le disposizioni
regolamentari ed in particolare, avendo riguardo alla vicenda in esame l'art.
14 comma 9 del Regolamento Consob 5388 del 1991 (vigente all'epoca dei fatti di
causa), che fa obbligo ai promotori finanziari di ricevere dal cliente
esclusivamente: a) titoli di credito che assolvano la funzione di mezzi di
pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano
intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo o nel documento
contrattuale ove il prospetto non sia prescritto; b) titoli di credito
nominativi intestati al cliente e girati a favore di chi presta il servizio di
intermediazione mobiliare offerto tramite il promotore.
Coerentemente i giudici di legittimità addebitano in via esclusiva al promotore
finanziario la responsabilità dell'evento, escludendo la possibilità di poter
configurare un concorso colposo del danneggiato nella produzione dello stesso.
In particolare si rileva come la disciplina in materia sia espressamente volta
alla tutela degli interessi del risparmiatore. Ciò non consente, logicamente,
che essa si possa tradurre in un onere di diligenza posto a carico del
risparmiatore, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione si
risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'altrui
atto illecito. I giudici ribadiscono uno degli aspetti più problematici7 della
responsabilità del promotore finanziario ed avallano, ancora una volta,
l'orientamento di quella parte della dottrina che ha sempre manifestato la
propria contrarietà in ordine alla possibilità di individuare un concorso
colposo dell'investitore per fatto illecito del promotore8.
Tale impostazione appare senz'altro condivisibile soprattutto se si tiene a
mente che nella fattispecie più frequente, rappresentata dalla volontà del
promotore di sottrarre dolosamente danaro al cliente-risparmiatore, non può
ritenersi che alla società di intermediazione sia dato appellarsi, al fine di
limitare le pretese risarcitorie, alla violazione delle regole sulla consegna
dei mezzi di pagamento; tale conclusione non muta neppure quando si tratti di
regole previste in apposite norme o contenute all'interno del contratto9.
Coerentemente è stato sottolineato che il fatto che il risparmiatore abbia
consentito al promotore di violare norme rigorose, fissate proprio a sua
tutela, non elimina la finalità della disposizione e non può, certamente,
essere utilizzata per addivenire ad una sanzione impropria quale la limitazione
o addirittura l'esclusione della possibilità di beneficiare della
responsabilità oggettiva dell'impresa10. Non può infatti dimenticarsi che il
raggiro perpetrato dai promotori finanziari è posto in essere proprio
attraverso l'abuso del rapporto fiduciario che inevitabilmente si crea tra chi
affida il proprio denaro e chi si assume il compito di investirlo.
E' proprio la peculiarità della relazione risparmiatore-promotore finanziario a
giustificare una rigida interpretazione della normativa settoriale nella
direzione più favorevole al cliente-risparmiatore. È chiaro che la leggerezza
del risparmiatore, qualora sia ravvisabile, passa in secondo piano e non è in
grado di compromettere il diritto al risarcimento11.
In questa prospettiva può essere revocata in dubbio la natura obiettivamente
negligente della condotta dell'investitore che si affida al promotore
finanziario anche nella scelta dei mezzi di pagamento. Se è vero che il
promotore finanziario rappresenta nell'ambito della disciplina dell'intermediazione
uno strumento di rafforzamento della tutela dell'investitore in un'attività che
la legge considera di particolare rilevanza economica e di elevato rischio
finanziario, non avrebbe alcun senso imputare responsabilità al cliente ovvero
a colui che confida nella correttezza, professionalità e rispetto delle regole
del "giuoco" contrattuale del suo interlocutore. Come ha recentemente
sostenuto il Tribunale di Novara12 la responsabilità solidale risponde
all'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte
fuori sede loro rivolte dall?intermediario per il tramite del promotore,
giacché, appunto, per le caratteristiche di questo genere di offerte, la buona
fede dei clienti può essere sorpresa più facilmente.
In tal modo si è, pertanto inteso responsabilizzare l'intermediario che,
nell'ambito del perseguimento della propria attività imprenditoriale, ha deciso
di accreditare di fronte al pubblico dei possibili investitori determinati
soggetti, implicitamente richiedendogli di esercitare un controllo nelle forme
che ritenga più opportune ed utili al fine di prevenire o scoprire tempestivamente le eventuali condotte illecite poste in essere dal
promotore stesso.
E' dunque logico che chi si avvale della collaborazione dei promotore in
utilibus, sia tenuto a risponderne in damnosis, in applicazioni del noto
brocardo cuius commoda eius et incommoda, opportunamente richiamato dai giudici
della Cassazione.
3. Il concorso di colpa del danneggiato
In ogni caso non può escludersi in astratto un concorso di colpa del
danneggiato. Sull'argomento i giudici sono molto puntuali ritenendo possibile
l'applicazione dell'art. 1227 c.c. (comma 1 o 2, a seconda dei casi) tutte le
volte in cui l'intermediario provi che vi sia stata se non addirittura
collusione quanto meno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla
violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su quest'ultimo
gravanti. Quindi, se è vero che nel settore dell'intermediazione finanziaria la
regolamentazione (soprattutto la più recente) appare fortemente orientata verso
la protezione dell'investitore, non può escludersi una responsabilità di
quest'ultimo tutte le volte che pur in presenza di violazione di obblighi
comportamentali da parte del promotore sia del tutto mancata la diligenza
contemplata all'art. 1227 c.c.13.
Ben si comprende, dunque, come non possa bastare al fine di un concorso colposo
del danneggiato la sola difformità rispetto alla previsione normativa di
consegna da parte del cliente di somme di denaro al promotore. Come
opportunamente precisano i giudici di legittimità, deve escludersi che la mera
allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario
somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe
stato legittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette
somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente
tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la
consumazione dell'illecito, precludendo la possibilità di invocare la
responsabilità solidale dell'intermediario preponente.
Ciò vale prevalentemente in tutte quelle ipotesi in cui l'attività del
promotore sia connotata dal dolo, in ragione del fatto che appare assolutamente
privo di fondamento individuare una colpa del danneggiato nelle ipotesi in cui
ci sia stata una precisa volontà del danneggiante di procurargli un danno. In
particolare se il cliente è stato vittima di un reato di truffa, perché tratto
in inganno dagli artifizi e raggiri posti in essere dal promotore finanziario,
è chiaro che tra la mancanza di prudenza e attenzione della persona offesa ed
il delitto doloso non sussiste alcun nesso di causalità.
Completamente differente è invece l'ipotesi in cui ci sia la consapevolezza del
cliente circa l'estraneità della condotta del promotore alla sfera di attività
del soggetto per conto del quale egli avrebbe dovuto operare. È ovvio che tale
consapevolezza giustifica e legittima il concorso colposo del danneggiato ed è
in grado di eliminare o limitare nei casi più gravi il diritto al risarcimento
del danno nei confronti della Sim14. Quindi, soltanto quando il risparmiatore
versa in dolo, insomma, può ritenersi responsabile per concorso di colpa nel
danno cagionato dal promotore finanziario ovvero laddove sia ravvisabile una
sua grave negligenza a fronte di una contemporanea abile ed imprevedibile
condotta del promotore volta ad eludere un'efficace rete di controlli
predisposta e perseguita diligentemente dall' istituto.
In conclusione, una volta appurata la violazione da parte del promotore appare
fuor di dubbio la responsabilità solidale della Sim in virtù del nesso di
necessaria occasionalità tra fatto illecito del promotore ed esercizio della
sue incombenze. In altri termini la società di intermediazione mobiliare è
responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario,
in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro
delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito15.
4. Conclusioni
La decisione in commento consolida un orientamento della Cassazione sulla
responsabilità dell'intermediario per fatto illecito del promotore finanziario.
I giudici di legittimità, nel cassare la decisione della Corte d'Appello,
sottolineano che l'approccio del giudice di merito al materiale istruttorio
acquisito è stato fuorviato da un equivoco di fondo in ordine alla incidenza
della allegata irregolarità di alcuni mezzi di pagamento utilizzati
dall'investitore per l'acquisto di prodotti finanziari. Sarebbe auspicabile
che, dopo quest'ultimo chiarimento, i giudici del merito valutino con la dovuta
attenzione la ratio posta a fondamento della disciplina dell'offerta fuori
sede; ciò anche al fine di evitare un'interpretazione giurisprudenziale ad
ostacoli che avrebbe come immediata conseguenza quella di legittimare
l'atteggiamento dilatorio delle SIM nel riparare ai danni compiuti dai propri
promotori; riparazione che può venir meno solo in presenza di una collusione
tra promotore e risparmiatore e che, quindi, consente di esonerare
l'intermediario da responsabilità. E' solo la dimostrazione di questa
condizione psicologica ad assurgere a fattore interruttivo del rapporto di
necessaria occasionalità che supporta la responsabilità della società
preponente ai sensi dell'art. 31, comma 3°, TUF16.
1) La scelta del legislatore è stata quella di far ricadere sull'intermediario
le conseguenze dannose dei comportamenti illeciti del promotore finanziario,
sul presupposto che l'intermediario, scegliendo di svolgere l'attività di
offerta fuori sede, debba anche calcolarne e, quindi, prevenirne i rischi, e
neutralizzarli nella programmazione della propria attività d'impresa, anche
attraverso la stipulazione di idonee coperture assicurative.
2) Va evidenziato al riguardo che la giurisprudenza, ancor prima della
regolamentazione settoriale in materia, aveva riconosciuto la responsabilità
della Sim ex art. 2049 c.c. concernente la responsabilità dei padroni e dei
committenti. Sul punto si rinvia PARRELLA-D'AMBROSIO, L'intermediazione
finanziaria e la gestione collettiva del risparmio, in Manuale di diritto dei
mercati finanziari, a cura di Ambrosino e Bedogni, Milano, 2004, 146. In
argomento v. anche F. GRECO, Ancora sulla responsabilità dell'intermediario per
fatto illecito del promotore finanziario, in questa Rivista, 2006, 460 ss. La
decisione commentata nel confermare la decisione dei giudici di seconda cure,
poiché il rapporto era sorto nel 1990 (antecedentemente all'entrata in vigore
della l. n. 1/1991) ha ritenuto sussistere la responsabilità della Sim sulla
scorta dell'art. 2049 c.c. concernente la responsabilità dei padroni e dei
committenti. Per la Cassazione il ricorso ad un'ipotesi di responsabilità
oggettiva che ponga l'obbligo a carico della società di intermediazione
finanziaria a prescindere da ogni rilievo in ordine alla ragionevolezza della
sua condotta, trova giustificazione proprio in un'esigenza di offrire garanzie
al danneggiato.
3) Va ricordato come l'elemento della connessione del fatto illecito del
promotore con l'esercizio delle incombenze rappresenti un nodo problematico:
nel diritto applicato ricorrendo ad un concetto di nesso di occasionalità più
ampio dell'ordinario nesso di causalità si ritiene sufficiente che l'evento
dannoso sia reso possibile, o comunque agevolato dall'adempimento delle
mansioni o incombenze affidate al preposto. Sul punto v. Cass. 10 gennaio 1974,
n. 99, in Resp. civ. prev., 1975; Cass., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756, in
Arch. civ., 2001, 969; App. Milano, 27 luglio 2001, in Banca, borsa tit.
credito, 2002, II, 424, con nota di Chieppa Maggi; Cass. 12 agosto 2000, n.
10803, in Mass. Giur. It., 2000; Cass. 22 maggio 2000, n. 6617, in Mass. Giur.
It., 2000.
4) Tra le prime decisioni v. Cass., 11 luglio 1975, n. 2766, in Giur. It.,
1976, I, 1, 1173; Id., 10 maggio 1974, n. 1354, ivi, 1974, 381; Id., 24 maggio
1972, n. 1632, in Rep. Giur. It., 1972, voce Responsabilità civile.
5) F. GRECO, La responsabilità della SGR per fatto illecito della società
mandataria incaricata del collocamento del fondo, in Resp. civ. prev., 6, 2010,
1340.
6) Sul punto Trib. Lecce, 28 giugno 2004, in www.ilcaso.it.
7) Il Tribunale di Mantova (27 ottobre 2005 in www.ilcaso.it), in ordine
alla deduzione secondo cui il nesso di causalità rispetto all'illecito commesso
sarebbe venuto meno per effetto del comportamento del risparmiatore che avrebbe
consegnato il denaro in contanti ed in violazione di una specifica clausola
contrattuale e regolamentare, ha sottolineato che le modalità di pagamento
afferiscono ad un elemento secondario della fattispecie (non tale da inficiare
l'esistenza del rapporto) e ciò non esclude la responsabilità
dell'intermediario.
8) Il riferimento è A. TUCCI, Illecito del promotore finanziario e
responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare, in Banca
borsa tit. cred., 2002, II, 758 ss. il quale evidenzia che le norme sui mezzi
di pagamento costituiscono altrettanti obblighi a carico del promotore, della
cui violazione non può che rispondere il soggetto abilitato che ha conferito
l'incarico. La posizione è condivisa anche da Frumento, Responsabilità (art.
2049 c.c.) dell'intermediario finanziario per l'illecito del promotore-agente,
in Danno resp., 2006, 141 ss. secondo il quale l'argomento del concorso colposo
del risparmiatore è intrinsecamente debole. Per quest'ultimo A. il meccanismo
di responsabilità solidale dell'intermediario per fatto illecito del promotore
sarebbe destinato a trovare difficile applicazione se la tutela del danneggiato
fosse limitata alle ipotesi di versamenti conformi alle prescrizioni normative.
9) F. GRECO, op. cit., 464.
10) In questi termini ROTONDO, La responsabilità nell'offerta fuori sede a
distanza di strumenti finanziari e servizi di investimento, in La
responsabilità nella prestazione dei servizi di investimento, Milano, 2004,
317.
11) In questa direzione già in passato si era pronunziata la giurisprudenza di
merito. Per tutte Trib. Milano, 24 giugno 1996, in Giur. comm., 1997, 466 per
il quale "le esigenze di tutela del privato di fronte a comportamenti
truffaldini o comunque pregiudizievoli occasionati dall'attività di promozione
di servizi finanziari, prevalgono secondo la scelta attuata dal legislatore,
rispetto a quella di tutelare la società che colloca il servizio, nel cui
interesse è svolta l'attività apportatrice del rischio, la quale società è
sicuramente in grado di meglio valutare, rispetto al privato, quanto sia
affidabile l'agente prescelto".
12) Trib. Novara, 27 giugno 2011, in Rassegna di massime del Tribunale di
Novara in materia di diritto bancario e di intermediazione finanziaria, in www.ilcaso.it,
Sez. Opinioni, a cura di BOMBELLI e IATO.
13) F. GRECO, op. cit., 462.
14) In argomento v. FRUMENTO, cit., 141 ss. il quale prospetta la possibilità
di un concorso colposo dell'investitore allorquando il cliente sia pienamente
consapevole, magari per averlo appreso successivamente rispetto al primo
conferimento, che il promotore sia in grado di procurare investimenti al di
fuori di quanto offerto dalla propria mandante, magari ottenendo performances
più interessanti e che i mezzi di pagamento irregolari costituiscono una
modalità necessaria per conseguire tali risultati.
15) Sul punto v., tra le altre, Trib. Lecce, 28 giugno 2004, in www.ilcaso.it;
Trib. Mantova, 27 ottobre 2005, in www.ilcaso.it; Cass. civ.,
19 luglio 2002, n. 10580; Cass. civ., 17 maggio 1999, n. 4790. In senso
contrario v. in dottrina Bochicchio, Illeciti dei promotori finanziari nei
confronti dei risparmiatori e responsabilità oggettiva dell'intermediario:
articolazione del principio di responsabilità nell'ambito delle dinamiche di
impresa, in Banca borsa tit. cred., 1997, II, 475 per il quale la
responsabilità dell'intermediario non potrebbe essere utilizzata in un'ottica
assistenziale per manlevare gli utenti dai rischi che dipendono da proprie
scelte e da propri comportamenti in contrasto con il ruolo dell'impresa
intermediaria.
16) In questa direzione Trib. Sassari, 16 gennaio 2006, in Banca borsa tit.
cred., 2009, 108.
Scarica Articolo PDF