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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 23/03/2009 Scarica PDF
Sostanza e rigore nella giurisprudenza ambrosiana del conflitto di interessi
Daniele Maffeis, Professore Ordinario di Diritto PrivatoLa presente nota è redatta per la rivista Corriere Giuridico ed è ivi in corso di pubblicazione.
Violazione dell'obbligo di astensione e nesso di causalità
Con una sentenza meditata e rigorosa il Tribunale di Milano porta alla
definitiva emersione della regola, elaborata dalle Sezioni Unite con le
sentenze nn. 26724 e 26725 del 19 dicembre 2007, secondo cui l'intermediario
che non si astiene restituisce al cliente il denaro investito 1. La regola era
già emersa nella stessa giurisprudenza del foro milanese 2, ma è soltanto con
la sentenza in commento che la regola emerge con una motivazione pienamente
solida, che applica in modo convincente e consapevole il principio - statuito
dalle Sezioni Unite - per cui, quando <
È smentita, così, l'idea - finalizzata a svuotare completamente di contenuto la disciplina del conflitto di interessi nei servizi di investimento - secondo cui l'intermediario che abbia violato l'obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi andrebbe pur tuttavia esente da responsabilità ove il cliente non possa provare che la perdita non si sarebbe verificata se l'operazione fosse stata posta
in essere da altro intermediario. Un'idea che pretende, o pretendeva, di presentarsi come fondata su una lettura seria del requisito del nesso di causalità (la cui prova incombe sul cliente), ma al costo di cancellare del tutto il significato dell'obbligo di astensione, che è
quello di fare dell'intermediario un guardiano dell'integrità dei
mercati, che ha la precipua funzione di evitare che si verifichino
situazioni di pericolo quali sono quelle che seguono alla stipulazione
di contratti conclusi in situazioni di conflitto di interessi.
Resta inoltre definitivamente chiarito il superamento ad opera delle
Sezioni Unite dell'interpretazione abrogante della disciplina preventiva del conflitto di interessi nei servizi di investimento qual era quella che la Prima Sezione della Corte di cassazione - prima dell'intervento delle Sezioni Unite - aveva, criticabilmente, sostenuto
4. Motiva, al riguardo, perspicuamente la sentenza in commento che, dopo
le Sezioni Unite, <
La sentenza segna sicuramente un inizio, non solo perché è ben
motivata e per questo sembra destinata ad incidere in maniera
significativa sul dibattito dottrinale e sul panorama giurisprudenziale
relativo al regime ante Mifid, ma anche perché - sono parole della
sentenza - assicurando <
La regola di cui alla sentenza in commento non impedisce agli intermediari di
agire in situazione di conflitto di interessi: perché i giudici di Milano hanno
cura di precisare che la soggezione al rimedio del risarcimento del danno in re
ipsa concerne il solo obbligo di astensione che, in presenza di una situazione
di conflitto di interessi, integra un divieto di agire che è derogabile da
parte del cliente, con specifica autorizzazione, allorché l'intermediario lo
abbia compiutamente informato della sussistenza dell'interesse in conflitto (il
tutto nel rispetto delle forme imposte dalla normativa di settore).
Una volta esclusa la violazione di un obbligo di astensione, il risultato
dell'azione in conflitto di interessi - cioè i termini a cui l'operazione di
investimento risulta poi essere posta in essere - rileva esso pure sul piano
della diligenza professionale dell'intermediario, ma qui il risarcimento del
danno non è in re ipsa, spettando al cliente di fornire la prova che la mancata
organizzazione preventiva dell'intermediario o il suo comportamento in sede di
esecuzione costituiscono l'antecedente giuridicamente rilevante del danno.
A tanto giunge la sentenza in commento recependo i risultati dell'indagine
condotta in sede civilistica sul conflitto di interessi nel contratto ed in
particolare distinguendo tra conflitto di interessi inteso come situazione,
come azione e come risultato dell'azione 6; si legge nella motivazione dei
giudici milanesi che
Il recepimento in chiave squisitamente civilistica dei fondamenti
della teoria del conflitto di interessi nel contratto dovrebbe anche
consentire di superare qualsiasi equivoco intorno alla rilevanza, sul
piano della diligenza professionale dell'intermediario e del conseguente regime di responsabilità, del risultato dell'investimento (ad es.,
l'obbligazione ha assicurato la restituzione del capitale, il valore dell'azione è aumentato, il differenziale del derivato è stato
positivo), che è cosa ben diversa dal risultato dell'azione dell'intermediario (ad es., l'operazione è stata compiuta anzi che non, se è stata compiuta l'obbligazione acquistata appare sicura perché ha un
ottimo rating, l'azione acquistata concerne una società che presenta ottimi fondamentali, il derivato su valute consente di dare effettiva copertura ad un'esigenza aziendale del cliente in relazione all'entità delle sue importazione dall'estero). È ovvio, infatti, che il risultato
dell'investimento non ha alcuna rilevanza nel giudizio di responsabilità - perché qualsiasi operazione di investimento è per sua natura aleatoria - quanto è ovvio che ha una rilevanza centrale il risultato dell'azione (al pari dell'azione) - perché la natura aleatoria dell'investimento non solo non elimina, ma tutto al contrario accentua
il grado di diligenza professionale cui l'intermediario è tenuto 7. Il
risultato dell'investimento non è altro che ciò che integra l'interesse ad
agire del cliente, quale requisito dell'azione rilevante sul piano
squisitamente processuale: non diversamente da qualsiasi altra fattispecie
risarcitoria, anche quella che riguarda il cliente nei confronti
dell'intermediario presuppone un danno. Motiva assai nitidamente la sentenza in
commento che < omissis
A cinque anni di distanza dalla prima sentenza - del Tribunale di Mantova - sul
conflitto di interessi nella prestazione di servizi di investimento, si
registra con la sentenza in commento la compiuta affermazione della decisione
corretta dei casi in cui l'intermediario non ha informato il cliente
dell'interesse in conflitto (di cui era portatore nel caso deciso alla sentenza
in commento sia come < omissis
Resta così superata l'erronea convinzione che il conflitto di interessi nel
contratto di investimento risponda ad un modello unitario riconducibile al
conflitto come risultato dell'azione, che caratterizza invece la diversa
disciplina del conflitto di interessi nella rappresentanza (art. 1394 cod.civ.)
e nel mandato (art. 1711 cod.civ.) 9.
La sua corretta collocazione dentro il modello del conflitto come situazione è
il frutto della meditata adesione da parte del Tribunale di Milano alla
ricostruzione della disciplina dell'intermediazione finanziaria come una
disciplina che, per proteggere l'interesse del cliente (e, prima e più, per
preservare l'integrità dei mercati, art. 21 TUF), si affida, in presenza di
situazioni sospette, quale è quella dell'intermediario finanziario in conflitto
di interessi, ad obblighi di astensione derogabili solo alla condizione che vi
sia stata una compiuta informazione del cliente ed una successiva autorizzazione.
La restituzione dell'investimento sub specie di risarcimento del danno in re
ipsa è poi la conseguenza lineare e coerente del carattere preventivo della
disciplina di tutela (una volta esclusa, con le Sezioni Unite, la soluzione che
sarebbe più esatta della nullità per illiceità dell'operazione 10).
La sensibilità per il carattere di pericolo della situazione di conflitto di
interessi precede, e di molto, la novità della disciplina comunitaria dei
servizi di investimento. Basta sfogliare il Manuale di diritto privato per
scorgervi la stessa identica sequenza: situazione di conflitto di interessi,
obbligo di astensione, violazione, vizio del contratto, restituzione. A partire
dalla VII edizione, quando ad Andrea Torrente si aggiunge Piero Schlesinger, ed
ancora nella edizione ultima (XVIII) noi leggiamo: < omissis
In materia di servizi di investimento, il fatto oggettivo
concomitante della presenza di un interesse in conflitto in capo
all'intermediario è idoneo a fondare un divieto di agire, essendo l'esigenza di ordine pubblico di tutela dell'integrità dei mercati prevalente rispetto a qualsiasi possibile affidamento di terzi, a differenza di ciò che accade in materia di contratto rappresentativo stipulato con il terzo nell'esercizio del potere di rappresentanza
volontaria 12.
Certo è, a mio avviso, che l'informazione sul conflitto di interessi deve
essere data per ciascuna singola operazione e deve contenere lo specifico
riferimento all'interesse in conflitto concretamente sussistente, non essendo
sufficiente un'astratta e generica menzione di una imprecisata situazione di
conflitto di interessi. Così la situazione di conflitto, ad esempio, tra
l'attività di esecuzione di ordini per conto e la consulenza, verrà, per
ciascuna operazione, specificata, in relazione agli elementi del caso, che di
volta in volta potrebbero rendere il pericolo più o meno grave.
In casi come quello deciso dalla sentenza in commento l'obbligo di astensione
potrà considerarsi inoperante soltanto se nell'ordine, o separatamente,
compaia, chiaramente evidenziato, il riferimento all'interesse
dell'intermediario quale finanziatore, titolare di diritti di voto nelle
assemblee, lead manager nel collocamento, e così via.
La sentenza in commento ha cura di precisare che il rimedio del risarcimento
del danno in re ipsa opera anche nel caso di violazione dell'obbligo di
astenersi dal compiere un'operazione inadeguata, secondo quanto previsto
dall'art. 29 del Regolamento Consob 11522 del 1998.
Anche a tale riguardo la sentenza in commento rivela la sua importanza, posto
che la Mifid perpetua obblighi di astensione, non solo in materia di conflitto
di interessi, ma, testualmente, in relazione al precetto di adeguatezza che
opera nei servizi di consulenza e di gestione, ai sensi dell'art. 39, comma 6
del Nuovo Regolamento Intermediari Consob n. 16190.
1) D. Maffeis, Dopo le Sezioni Unite: l'intermediario che non si astiene
restituisce al cliente il denaro investito, in Contratti, 2008, pagg. 345 ss.
2) Trib. Milano, 3 giugno 2008, in www.ilcaso.it cui adde ancora prima Trib. Venezia, 28
febbraio 2008, in www.ilcaso.it.
3) D. Maffeis, Discipline preventive nei servizi di investimento: le sezioni
unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in
Contratti, 2008, 403 ss.
4) D. Maffeis, Contro l'interpretazione abrogante della disciplina preventiva
del conflitto di interessi (e di altri pericoli) nella prestazione dei servizi
di investimento, in Riv.dir.civ., 2007, II, pagg. 71 ss.
5) D. Maffeis, Sostanza e rigore nella disciplina Mifid del conflitto di
interessi, in Diritto della banca e dei mercati finanziari, 2008.
6) D. Maffeis, Conflitto di interessi nel contratto e rimedi, Milano, 2002,
pagg. 137 ss.
7) <
8) D. Maffeis, Conflitto di interessi nella prestazione di servizi di
investimento: la prima sentenza sulla vendita a risparmiatori di obbligazioni
argentine, in Banca borsa tit. cred., 2004, I, pagg. 452 ss.
9) D. Maffeis, Tutela dell'interesse e conflitto di interessi nella
rappresentanza e nel mandato, in Riv.dir.priv., 2004, 253 ss.
10) D. Maffeis, Contro l'interpretazione abrogante della disciplina preventiva
del conflitto di interessi, cit., pagg. 71 ss.
11) Ora A. Torrente - P. Schlesinger, Manuale di diritto privato a cura di F.
Anelli e C. Granelli, XVIII edizione, Milano, 2007, pagg. 504 s.
12) D. Maffeis, Conflitto di interessi nel contratto, cit., pag. 89 ss.
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