CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 11/03/2013 Scarica PDF
Per una lettura costruttiva della disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo
Massimo Fabiani, ProfessoreI. Con la l.
134/2012 che ha convertito (con modificazioni) il d.l. 83/2012 si è stabilita,
per la prima volta dall'entrata in vigore della legge fallimentare, un'espressa
disciplina in tema di effetti del concordato preventivo sui contratti in corso
di esecuzione e lo si è fatto con una addenda all'art. 169 l.fall., per cui
oggi nell'art. 169 bis l.fall. si incontrano le regole in tema di contratti
pendenti e concordato preventivo1.
Nel fallimento è sempre esistita una partizione della legge fallimentare dedicata
alla sorte degli effetti sui rapporti giuridici preesistenti e proprio
l'assenza di una qualunque disciplina nel concordato aveva indotto l'assoluta
prevalenza degli interpreti a ritenere che il contratto dovesse avere regolare
(cioè, normale) esecuzione2. Questa osservazione, poi, trovava conferma a
livello di sistema nella notazione per la quale poiché il debitore conserva,
nel concordato preventivo, l'amministrazione dell'impresa, è logico che il
contratto debba avere esecuzione e non debba risentire di una procedura che ha
per oggetto la regolazione della crisi3.
Tuttavia è accaduto che da questa dichiarazione di principio non sempre ne
sortissero coerenti conformazioni applicative, posto che, ad esempio, si poneva
il problema di come regolare il pagamento dei debiti inerenti al contratto e
formatisi prima dell'apertura del concorso. Un problema centrale e ciò
nondimeno spesso trascurato, come se il soddisfacimento dei creditori
concorsuali potesse essere disgiunto dal modo di continuare a condurre
l'attività d'impresa ed intessere i normali rapporti negoziali ad essa
ancillari.
In una visione statica del concorso, là dove il concordato preventivo era
vissuto come uno strumento di pura liquidazione, si poteva spiegare una forma
di disinteresse per i contratti pendenti, ma questo è divenuto nel tempo non
più tollerabile, specie quando si è iniziato ad utilizzare il concordato anche
come strumento indiretto di conservazione
dell'impresa. Tanto è vero che nell'amministrazione
straordinaria il contratto prosegue di diritto salva la facoltà del commissario
di sciogliersi (art. 50 d.lgs. 270/1999) e che nell'esercizio provvisorio i
contratti proseguono salva diversa determinazione del curatore (art. 104
l.fall.)4.
In uno studio monografico risalente a metà degli Anni Settanta5 si era
prospettata la tesi secondo la quale la prosecuzione del contratto poteva
essere valutata come atto di straordinaria amministrazione tale da richiedere
l'autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 167 l.fall.; già a quel tempo
ci si era resi conto che la questione non poteva essere ignorata.
A maggior ragione l'interesse per la questione si è risvegliato da quando
l'innesto nell'art. 169 l.fall. del richiamo all'art. 45 l.fall. (quello che
regola gli effetti del fallimento rispetto alle formalità e ai terzi) ha
portato a ritenere che anche il concordato preventivo realizzi una forma di
patrimonio segregato.
II. Proprio ora che nel sistema di diritto positivo irrompe la figura del
concordato con continuità aziendale (art. 186 bis l.fall.), quello che più di
ogni altro reclamerebbe la normale prosecuzione dei contratti in corso di
esecuzione, ci si è spinti verso una disciplina che al fondo cerca di
realizzare un contemperamento di più interessi.
Infatti, se in linea di principio è condivisibile che i contratti proseguano
perché prosegue l'attività d'impresa (e questo principio di ordinaria
prosecuzione trova conferma nei vari decreti in commento), tuttavia occorre
considerare che il contratto pendente può rivelarsi un ostacolo al processo di
riorganizzazione dell'impresa stessa. Si segnalano tre interessi confliggenti
che occorreva comporre: a) l'interesse del contraente in bonis alla regolare
esecuzione del contratto; b) l'interesse dei creditori concorsuali a non subire
i costi di prosecuzione del contratto6; c) l'interesse dell'impresa concordataria
a realizzare il piano senza il vincolo dei contratti pendenti. Assecondare
l'interesse del contraente in bonis significa che i) il costo della
prosecuzione grava sulle risorse che spetterebbero ai creditori concorsuali
(così concorrendo a ridurre la misura del loro soddisfacimento) e che ii) il
debitore deve predisporre un piano nel quale si facciano i conti con i costi
dei contratti.
In un processo di ri-organizzazione complesso qual è il concordato preventivo,
concentrare il sacrificio sui soli creditori può rivelarsi inefficiente e forse
non proprio equo7; un trattamento concorsuale delle obbligazioni derivanti da
un contratto pendente meglio aderisce alla tutela dell'interesse collettivo 8.
Queste sono le ragioni di fondo che hanno portato all'introduzione dell'art.
169 bis l.fall., il cui scopo è quello di
i) consentire ad debitore di sgravarsi dai contratti che ostacolano il processo
di ri-organizzazione9 e di ii) concorsualizzare il diritto di credito che al
contraente in bonis deve essere riconosciuto in virtù del venir meno del
vincolo negoziale10.
La concorsualizzazione del diritto all'indennizzo è sembrata a taluno
ingiustificata11 ma era necessario non rendere prededucibile questo credito a
pena dell'inefficienza della soluzione. Se si rammenta che nel fallimento lo
scioglimento del contratto non dà titolo al risarcimento del danno (art. 72
l.fall.), riconoscere al contraente in bonis un indennizzo, ancorché
concorsuale, riporta questa opzione (da un punto di vista di soddisfacimento
del credito) in termini di competitività rispetto all'alternativa
fallimentare12.
Proprio per rendere concorsuale il credito da indennizzo, considerato che
assumono il rango di crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111, 2° comma,
l.fall. tutti quelli sorti in occasione di una procedura concorsuale, era
necessario anticipare al momento del deposito del ricorso la manifestazione di
volontà del debitore di chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dal (o a
sospendere il) contratto. Il fatto genetico dal quale germina lo scioglimento è
la volontà del debitore e questa volontà deve porsi a monte dell'ingresso in
procedura; poi, poco importa che l'autorizzazione sia rilasciata dal tribunale
o dal giudice delegato13. E nel caso di autorizzazione allo scioglimento si
pone il tema dell'indennizzo, la cui concorsualizzazione rende necessaria la
previsione nell'elenco dei creditori anche dell'indennizzo ai fini, poi,
dell'attribuzione del diritto di voto14.
Il sistema dei rapporti giuridici preesistenti nel fallimento, tutt'altro che
inoffensivo per il contraente in bonis, funziona perché la scelta dello
scioglimento o del subentro è affidata ad un organo della procedura che deve
valutare quale sia l'opzione più coerente con l'interesse dei creditori.
Se, invece, si affidasse al solo debitore, nel caso del concordato preventivo,
la scelta dello scioglimento si correrebbe il rischio di condotte
opportunistiche, magari dirette a far venire meno determinati rapporti
contrattuali per perseguire interessi diversi da quelli della regolazione della
crisi.
In tale cornice la soluzione di assegnare al giudice il compito di autorizzare
lo scioglimento appare condivisibile perché in questo modo si opera una vera e
propria comparazione fra tutti gli interessi in campo. Certo, nel caso di
difetto di autorizzazione si potrà porre un problema di fattibilità del piano
ma questa intromissione del giudice è coerente con il bisogno che sia il
giudice ad effettuare un controllo sulla gestione, funzionale, qui, alla tutela
del terzo, fermo restando che poi è solo la volontà dei creditori che rileva
per giudicare se il piano sia fattibile e la proposta possa essere adempiuta15.
Il giudice si trova, dunque, a dover valorizzare comparativamente i) l'opzione
di scioglimento (o sospensione) del debitore, ii) i diritti del contraente in
bonis , iii) l'impatto dello scioglimento del contratto sul miglior
soddisfacimento dei creditori (prendendo come modello valutativo quello di cui
all'art. 182 quinquies l.fall.), il tutto iv) in relazione al perseguimento del
piano concordatario.
III. Occorre, ora, chiedersi quale sia la corretta nozione di "contratto
in corso di esecuzione" intesa nell'art. 169 bis e se questa, oggi, debba
presupporre la verifica di tenuta ai sensi dell'art. 45 l.fall.; la risposta ad
un tale interrogativo è funzionale all'ampliamento o al restringimento del
perimetro dei contratti per i quali possono aprirsi le soluzioni dello
scioglimento o della sospensione.
Partendo da questo aspetto, non si può fare a meno di notare qualche singolare
distonia nella tessitura normativa16 visto l'innesto di una disposizione che ha
marcatamente corrispondenza con le finalità liquidatorie del procedimento
(tanto è vero che trae ispirazione dalle regole di cui agli artt. 2914 e 2915
c.c. sull'espropriazione individuale) e che appare nel concordato disancorata
dalle disposizioni circostanti 17. Si è, così, introdotta una disciplina tipica
dello spossessamento in un contesto in cui il debitore conserva
l'amministrazione della sua impresa18, ma il chiaro dettato della norma ci
consente di affermare che un atto può essere opposto nel concordato preventivo
soltanto quando le formalità legittimanti siano state compiute prima della presentazione
della domanda. L'innovazione, all'evidenza, mira ad accrescere la tutela dei
creditori concorrenti19 i quali potranno fare affidamento su un patrimonio
potenzialmente più ampio di quello effettivamente relitto e dunque la norma si
iscrive a buon titolo fra quelle volte ad un generale favor concordatario. Del
diritto positivo occorre quindi prendere atto a prescindere dal fatto che
l'innovazione sia coerente20 o no col sistema, ma per trovarvi comunque
coerenza è possibile giustificarla in una prospettiva sostanzialistica e cioè
quella per cui, come accennato, la disposizione sancirebbe una sorta di
segregazione del patrimonio del debitore in funzione del soddisfacimento dei
creditori21.
La regola dell'opponibilità è posta in funzione di una maggior tutela dei
creditori e dunque non appare rimessa alla disponibilità del debitore che vi
possa, quindi, rinunciare. Pertanto, i contratti in corso di esecuzione sono,
innanzi tutto, quelli formalmente opponibili ai sensi dell'art. 45 l.fall.22.
Ciò posto va rimarcato come la formula lessicale dell'art. 169 bis
("contratti in corso di esecuzione") si distingua da quella dell'art.
72 l.fall. ("se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente
eseguito da entrambe le parti") e lasci intendere che lo spettro sia più
ampio23, tanto da coinvolgere anche contratti unilaterali.
IV. A parte quei contratti per i quali è prevista, sempre, la prosecuzione
automatica (v. supra nota 1), la disposizione dell'art. 169 bis l.fall. non
pare esclusa per tutti i contratti con causa finanziaria. Proprio la formula
più estesa di "contratti in corso di esecuzione" si presta, infatti,
a ricomprendervi pure quei contratti nei quali, ormai, la prestazione è
unilaterale ma pendente e non esaurita: un contratto di apertura di credito, ad
esempio. Dal perimetro dell'art. 169 bis fuoriescono, allora, solo quei
contratti il cui rapporto non prevede alcuna esecuzione che non sia il
pagamento da parte del debitore concordatario di un debito scaduto (o anche non
scaduto ma senza che la parte in bonis debba più fare alcunché ).
In verità la questione dei contratti pendenti non è affatto risolta dall'art.
169 bis l.fall.; tale disposizione ambiva sì a risolverla ma le complicazioni
sono sopravvenute per effetto della domanda di concordato con riserva, delle
regole sui concordati in continuità e delle regole in tema di pagamento dei
creditori anteriori.
A queste problematiche sono dedicati i passaggi che seguono.
V. Si pone, dunque, un primo quesito e cioè se la nuova disciplina abbia come
referente necessario la presentazione della proposta di concordato o se si
applichi sin dal deposito della domanda ai sensi dell'art. 161, 6° comma,
l.fall.
Una risposta secca non è possibile. La cornice letterale della disposizione non
sembra vietare che lo scioglimento del contratto possa essere autorizzato dal
tribunale sin dal momento del deposito della domanda con riserva24. Non vi è
alcuna incompatibilità formale e, tuttavia, occorre predicare, al proposito,
una soluzione che sia prudente perché lo scioglimento potrebbe produrre effetti
irreversibili nel caso di una successiva proposta di diverso contenuto rispetto
a quello inizialmente ipotizzato; né va trascurata l'importante variante del
possibile fallimento o del transito verso gli accordi di ristrutturazione dei
debiti che non contemplano resiliazione di sorta dei rapporti pendenti25. Si
osservi, infatti, che nel concordato si possono sciogliere contratti che nel
fallimento proseguono automaticamente (si pensi al contratto di assicurazione).
In tale contesto sino a che non è delineata la proposta di concordato, la
soluzione che protegge il debitore dall'aggravamento del passivo e al contempo
tutela anche la posizione del contraente in bonis è quella dell'autorizzazione
alla sospensione del contratto, fermo restando che in presenza di
circostanziate spiegazioni non è inibito lo scioglimento26 e che una richiesta
generica non è sufficiente per giustificare l'autorizzazione27.
La questione, invece, può essere "rovesciata" e cioè si pone
l'interrogativo se la richiesta del debitore possa essere formulata anche dopo
la domanda con riserva. Se il significato della disposizione è quello di
anteporre il fatto genetico dello scioglimento del rapporto per giustificare la
concorsualizzazione dell'indennizzo, la richiesta purché intervenga prima del
decreto di ammissione dovrebbe reputarsi consentita, salvo, però, rilevare che
in presenza di una disposizione che rende prededucibili i crediti che maturano
dopo la pubblicazione della domanda, esiste il fondato dubbio che la
concorsualità debba riguardare solo i creditori anteriori. Si può quindi
ipotizzare un raccordo virtuoso fra la domanda di concordato con riserva che
contenga già la richiesta di sospensione con la proposta di concordato nella
quale formulare una richiesta di scioglimento del contratto con effetto dalla
precedente sospensione. Diversamente, una richiesta di autorizzazione allo
scioglimento avanzata con la proposta (senza essere preceduto dalla sospensione
nella domanda condizionata) rischia, seriamente, di non impedire che il credito
per la controprestazione - eventualmente maturato dopo la domanda - sia
assistito dalla prededuzione.
VI. Proprio perché la nozione utilizzata dal legislatore è molto ampia, v'è da
ritenere che siano soggetti alla disciplina dell'art. 169 bis anche i contratti
con causa finanziaria. Si tratta quindi di verificare come operi la sospensione
che il tribunale abbia autorizzato; se si immagina che la sospensione riguardi
un contratto di leasing, da un lato il debitore non deve versare i canoni per
il periodo di sospensione, ma dall'altro lato il bene non dovrebbe essere
utilizzato in quanto sospeso é anche il godimento del bene. Questa conclusione
mira, all'evidenza, a proteggere il contraente in bonis; non risolve, però,
tutti i problemi dal momento che se così accade e poi il contratto prosegue, il
contratto dovrebbe intendersi sterilizzato per il periodo di sospensione e
dunque il debitore non dovrebbe essere tenuto ad adempiere con effetto
retroattivo. Dipenderà, allora, dalla prestazione che fa carico al contraente
in bonis perché se questa non può essere sospesa, di fatto la sospensione del
contrato si risolve nella più contenuta sospensione dell'obbligo di adempimento
da parte del debitore concordatario per il limitato periodo di sospensione28.
VII. Come si è accennato, la regola generale resta quella della normale
prosecuzione del contratto. Il subentro nel contratto può comportare la
necessità di adempiere alle obbligazioni precedenti e se queste sono
obbligazioni che consistono nel pagamento di una somma di denaro occorre per
forza interrogarsi sulla necessità di coordinare l'art. 169 bis con l'art. 182
quinquies l.fall.
Tale disposizione, infatti, rende possibile l'adempimento di debiti precedenti,
fuori dal concorso formale ( ma forse non dal concorso sostanziale29) solo
quando il concordato contempla la continuità aziendale. Orbene, mentre in
passato si poteva sostenere che a certe condizioni i crediti pregressi
potessero essere soddisfatti, la circostanza che la legge ora preveda questa
possibilità solo in caso di continuità aziendale rende complicata
un'interpretazione analogica ad altri modelli di concordato30. Ciò vorrebbe
dire che esiste il rischio che il contraente in bonis voglia rifiutare nuove
prestazioni in assenza di adempimento di quelle precedenti in tutte quelle
ipotesi di piani concordatari che pur non presupponendo la continuità aziendale
in senso stretto non escludano la prosecuzione di alcuni contratti.
VIII. La regola generale della prosecuzione del contratto durante il concordato
non impedisce che il contratto venga meno ad iniziativa del contraente in bonis
sia per effetto di clausole risolutive espresse, sia per effetto della
proposizione di domande di risoluzione del contratto, posto che é incontroverso
che nel concordato non vi sia alcuna limitazione all'esercizio delle azioni di
"impugnativa" negoziale31.
Non così, però, quando il concordato prevede un piano di continuità aziendale
(una continuità declinata nell'art. 186 bis in modo da un lato forse esuberante
e dall'altro lato forse timido32). Infatti, in tal caso il contratto prosegue
di diritto, con inefficacia di clausole risolutive, salva la facoltà di
scioglimento o di sospensione che spetta al debitore.
Ci si chiede allora quali siano le interferenze fra prosecuzione automatica e
regime dei finanziamenti nel caso di prosecuzione di contratti, latamente, di
finanziamento. Le disposizioni di cui agli artt. 182 quater e quinquies
contengono una rigorosa disciplina dei finanziamenti e stabiliscono a quali
regole corrisponde il diritto alla prededuzione per i rimborsi. Pare evidente
che al finanziatore non possa essere imposto di continuare a finanziare senza
la garanzia del trattamento preferenziale ovvero non possano essere inibiti gli
strumenti di autotutela negoziale (artt. 1460 e 1461 c.c.33).
Tuttavia le norme sopra descritte attengono ai "nuovi" finanziamenti
e quindi l'autorizzazione del giudice è necessaria perché si formano nuovi
debiti che potrebbero pregiudicare le aspettative di soddisfacimento dei
creditori concorsuali 34. Diversamente, rispetto a debiti derivanti da
contratti preesistenti la garanzia della prededuzione nasce direttamente
dall'art. 111 l.fall., in quanto debiti sorti in occasione di una procedura
concorsuale.
Se si ritiene risolto questo aspetto, occorre però considerare che per i nuovi
finanziamenti è anche necessaria una attestazione sulla funzionalizzazione del
finanziamento a favore dei creditori precedenti. V'è quindi da interrogarsi se
analoga cautela debba valere anche per i rapporti finanziari pendenti e, se si
vuole, più in generale se ci si trovi al cospetto di tante disposizioni
"spot"35 o se vi sia un unico fil rouge.
Occorre trovare la ratio della norma, visto che anche per i finanziamenti anteriori
(art. 182 quater l.fall.) la previsione dell'attestazione manca. Pur se la
tessitura normativa presenta molta opacità e talune contraddizioni, la
soluzione che rende armonico il sistema è quella che vuole che anche per i
finanziamenti "in prosecuzione" occorra l'attestazione di
funzionalità al miglior soddisfacimento del ceto creditorio. Ciò allo scopo di
offrire, da un lato, al finanziatore una garanzia e, dall'altro lato, allo
scopo di evitare gestioni poco attente all'interesse dei creditori.
IX. Si sta diffondendo l'idea che la continuità dell'impresa in concordato,
grazie anche agli accorgimenti di cui agli artt. 169 bis e 186 bis l.fall.,
potrebbe recare un vulnus alle norme in tema di concorrenza e si è parlato di
dumping da crisi. Questa suggestione è davvero intrigante ma non risolutiva
perché ai fini della violazione della normativa anticoncorrenziale occorre che
vi sia una pratica scorretta mentre qui i benefici derivano dalla legge e sono
soggetti al controllo del giudice non troppo diversamente da quanto accade a
proposito dell'esonero dall'offerta pubblica di acquisto per le acquisizioni
nelle dinamiche della crisi dell'impresa (art. 106 T.u.f.).
1) La nuova disciplina non riguarda il contratto di lavoro subordinato, il
contratto di locazione immobiliare (quando il debitore è il locatore), il
contratto di finanziamento destinato, il contratto preliminare di compravendita
(per uso abitativo principale) e la clausola compromissoria. Per tutti questi
rapporti deve, quindi ritenersi che continui ad applicarsi il regime previgente
e cioè quello della naturale prosecuzione; v., PENTA, Il concordato preventivo
con continuità aziendale: luci e ombre, in Dir.fallim., 2012, I, 686;
TAVORMINA, Contratti bancari e preconcordato, www.judicium.itwww.judicium.it , 1.
2) PATTI, La disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel nuovo
concordato preventivo, in Fallimento, 2010, 261; NARDECCHIA, Gli effetti del
concordato preventivo sui creditori, Milano, 2011, 138; NIGRO-VATTERMOLI,
Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2009, 362; FIMMANÒ, Gli effetti del
concordato preventivo sui rapporti in corso di esecuzione, in Contratti in
esecuzione e fallimento, a cura di Di Marzio, Milano, 2007, 385. Il mancato
richiamo nella disciplina del concordato preventivo delle disposizioni di cui
agli artt.72 ss. l.fall. è l'argomento forte con il quale si era soliti
affermare l'insensibilità del concordato ai contratti preesistenti non
esauriti; in questo senso, v., Cass., 18 maggio 2005, n. 10429, Foro it,, Rep.
2005, voce Concordato preventivo, n. 49; 10 marzo 1995, n. 2802, id, Rep. 1995,
voce cit., n. 44; 29 settembre 1993, n.9758, id., Rep. 1993, voce cit., n. 55;
sino a risalire senza soluzione di continuità a Cass., 3 dicembre 1968, n.3868,
id., 1969, I, 1585
3) Ex multis, AMBROSINI, Il concordato preventivo e gli accordi di
ristrutturazione, in Trattato Cottino, XI, 1, Padova, 2008, 99.
4) PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra
prosecuzione e scioglimento, in Fallimento, 2013, 261..
5) JORIO, I rapporti pendenti nel concordato preventivo, Padova, 1973, 189.
6) LO CASCIO, Il concordato preventivo, Milano, 2011, 441.
7) GABOARDI, sub art. 167, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da
C. Cavallini, III, Milano, 2010, 574.
8) LO CASCIO, Crisi delle imprese, attualità normative e tramonto della tutela
concorsuale, in Fallimento, 2013, 17.
9) Per un raccordo sulla funzionalizzazione della gestione del contratto
pendente con la pianificazione della proposta concordataria v., FABIANI, La
sorte del contratto preliminare di compravendita nel concordato preventivo alla
luce della Riforma, in Fallimento, 2011, 769; FIMMANÒ, Gli effetti del
concordato sui rapporti in corso di esecuzione, in Fallimento, 2006, 1054
10) INZITARI, I contratti in corso di esecuzione nel concordato: l'art. 169 bis
l.fall., www.ilfallimentarista.itwww.ilfallimentarista.it
;
11) PENTA, Il concordato preventivo con continuità aziendale, cit., 685.
12) Per analoghe considerazioni, v., VELLA, Il controllo giudiziale sulla
domanda di concordato preventivo "con riserva", in Fallimento, 2013,
96.
13 Sono poste alcune eccezioni che concernono i contratti di lavoro, i
contratti preliminari, i finanziamenti destinati e il contratto di locazione
ove il debitore concordatario sia il locatore.
14) PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato,, cit., 268.
15) V., Cass. 23 gennaio 2013, n. 1521, Foro it., 2013, I,.
16) GABOARDI, sub art. 169, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da
Cavallini, III, Milano, 2010, 590.
17) Va ricordato che nel fallimento l'art. 45 si raccorda con l'art. 44, mentre
nel concordato preventivo manca una disposizione omogenea a quella di cui
al'art. 44, v., CAVALLINI, sub art. 45, in Commentario alla legge fallimentare,
diretto da Cavallini, I, Milano, 2010, 925; NIGRO-VATTERMOLI, Diritto della
crisi delle imprese, cit., 360; PATTI, La disciplina dei rapporti giuridici
preesistenti nel nuovo concordato preventivo, cit., 269; Cass., 29 novembre
2005, n. 26036, Foro it., Rep. 2005, voce Concordato preventivo, n. 53; 2
ottobre 2008, n. 24476, id., Rep. 2008, voce cit., n. 97.
18) GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2012, 338.
19) CAVALLINI, sub art. 45, cit., 932; GABOARDI, sub art. 169, cit., 590;
BONFATTI-CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, 590.
20) SALVATORE, sub art. 169, in La legge fallimentare dopo la riforma, a cura
di Nigro-Sandulli-Santoro, Torino, 2010, 2140.
21) RACUGNO, Il concordato preventivo. Profili di diritto sostanziale, in
Trattato di diritto fallimentare, diretto da Buonocore-Bassi, I, Padova, 2010,
514; CENSONI, sub art. 167, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio
e coordinato da Fabiani, II, Bologna, 2007, 2406.
22) Per una applicazione particolare al contratto preliminare di compravendita
di beni immobili, v., FABIANI, La sorte del contratto preliminare di
compravendita nel concordato preventivo alla luce della Riforma, cit., 765.
23) INZITARI, I contratti in corso di esecuzione nel concordato, cit.
24) VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo
"con riserva", cit., 96; PATTI, Rapporti pendenti nel concordato
preventivo riformato, cit., 269.
25) FABIANI, La consecuzione biunivoca fra accordi di ristrutturazione e
concordato preventivo, in Foro it., 2013, I.
26) Nonostante la norma non lo contempli non va escluso come osservato da
VELLA, Il controllo giudiziale sulla domanda di concordato preventivo "con
riserva", cit., 97, che il tribunale voglia assumere informazioni e magari
una relazione di contenuto equivalente a quello di una attestazione.
27) PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato, cit., 270.
28) Contra, PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato, cit.,
270.
29) Nel senso che l'autorizzazione riguarda il pagamento ma non la sua misura
che resta ancorata al contenuto della proposta e quindi alla percentuale che si
offre, v., PENTA, Il concordato preventivo con continuità aziendale, cit., 682;
per la tesi del pagamento integrale, v., AMBROSINI, Accordi di ristrutturazione
dei debiti e finanziamenti alle imprese in crisi, Bologna, 2012, 156.
30) Trib. Modena, 15 dicembre 2012, www.ilcaso.itwww.ilcaso.it
, I, 8245.
31) PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato, cit., 271.
32) Manca nell'art. 186 bis l.fall. ill.fall. il riferimento al contratto di
affitto d'azienda che è una delle tecnicalità tipiche nei processi di
ristrutturazione; per la ricomprensione, v. PATTI, Rapporti pendenti nel
concordato preventivo riformato, cit., 271.
33) TAVORMINA, Contratti bancari e preconcordato, cit., 3; in passato gli
strumenti di autotutela negoziale erano stati ammessi nell'amministrazione
controllata, v., Cass. 5 novembre 1990, n. 10620, Foro it., Rep. 1991, voce
Amministrazione controllata, n. 21.
34) PATTI, Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato, cit., 271.
35) Questa, pare, la soluzione proposta da BALESTRA, I finanziamenti
all'impresa in crisi nel c.d. decreto sviluppo, in Fallimento, 2012, 1405.
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