CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 04/04/2019 Scarica PDF
Il codice della crisi tra conflitti e aspettative nell'attesa di ferragosto 2020
Massimo Fabiani, ProfessoreIl Codice della crisi è legge (n. 14/2019) ma ancora non lo è davvero vista la lunga vacatio fino a Ferragosto 2020, al netto di alcune modifiche del codice civile già entrate in vigore.
All’indomani della sua ufficializzazione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ma i rumors erano iniziati da un po’) sono scesi in campo giuristi ed economisti di opposte culture, si stanno diffondendo in ogni dove convegni e l’editoria giuridica sforna quotidianamente volumi.
Sembra una corsa a chi primo arriva ma oggi dovrebbe essere il tempo delle riflessioni e delle comprensioni più ancora che il tempo delle interpretazioni visto che l’attuazione è differita ad oltre un anno.
Nel leggere i primi commenti si avvertono, nettamente, due sensazioni. Da una parte si stanno scatenando i segugi che brandiscono il metal detector alla caccia degli errori (di lessico o di contenuto), mentre dall’altra parte si va alla ricerca dei profili qualificanti – nel bene e nel male - della Riforma.
La lettura destruens delle norme è di gran lunga quella preferita dai commentatori, spesso davvero abili a mettere il legislatore alla berlina. Chi ha avuto occasione di scrivere una norma sa quanto sia difficile e sa quanto impietose potranno essere le censure. Ma se non si vuole consegnare questi interventi alla cronaca, sarebbe davvero cosa utile cercare di sforzarsi nella ricerca di una interpretazione construens, quasi sempre possibile specie se si disarma la presunzione. Una volta trovata una interpretazione ‘correttiva’ poi il tempo a disposizione per correggere gli errori non manca e il Governo (qualunque esso sia visto che si discute di tecnicalità) potrà farlo senza un nuovo passaggio parlamentare vista l’estensione della delega sino al 2022. Di sicuro il Ministero apprezzerà la segnalazione degli inevitabili refusi e richiami impropri, ma si usino parole, toni e ‘gesti’ adeguati.
Tutt’affatto diverso è il tema che ruota attorno ai profili che qualificano il Codice. In un breve saggio di questi giorni, uno dei più attenti studiosi della materia con una spiccata inclinazione alla valutazione di impatto economico ha definito ‘totalmente inadeguata la riforma e l’ha criticata assumendo come ragione fondante la circostanza che in larga parte il Codice sia stato pensato e scritto dai magistrati. Questa postulazione parrebbe confortata dal fatto che in un recente convegno un autorevole esponente della magistratura ha esordito nel suo intervento sostenendo che uno dei tratti qualificanti del Codice sarebbe il nuovo e accresciuto ruolo del pubblico ministero nella gestione della crisi.
Ecco, così, divampato, per l’ennesima volta, un conflitto tra la magistratura e il mondo delle imprese. La magistratura che deve tenere alto il vessillo della legalità, mentre il mondo delle imprese non accetta un eccesso di ingerenza eteronoma e vuole maggiore libertà d’azione: tante volte sembra più di trovarsi in uno stadio fra due curve di ‘ultrà’ di tifosi che in un agone scientifico.
Questo conflitto ha radici profonde e spesso germina da una latente reciproca diffidenza. Se non si rimuove la diffidenza sarà difficile trovare un punto di equilibrio. I due poli, in apparenza opposti, devono necessariamente comunicare. Nessuno e proprio nessuno può pensare di rinunciare alla legalità nell’agire delle imprese in crisi, ma al contempo i valori delle imprese non possono essere bruciati per una crisi di legalità.
Il mondo dell’economia viaggia ad una velocità multipla rispetto al mondo delle leggi e di questo, piaccia o no, occorre avere piena consapevolezza. Il valore dell’impresa deve essere tutelato non per premiare l’imprenditore ma per offrire una potenziale ricchezza al Paese; quando una impresa entra sul proscenio della crisi i valori da tutelare cambiano radicalmente e ciò che va assicurato, prima di tutto, è che sia conservato il valore dell’impresa a beneficio dei terzi, tanto che siano i creditori quanto i diritti della ‘comunità’ coinvolta.
È evidente che la ricerca dell’equilibrio di valori sia esercizio complesso perché vi è un naturale difetto culturale: l’uomo di impresa non ha la sensibilità della legalità, così come al giudice manca la consuetudine con l’acre sudore dell’impresa: solo vivendo l’umanità dell’impresa si possono cogliere valori che le fredde carte bollate (ora…telematiche) non consentono di percepire.
Quando diritto ed economia si incrociano spesso si fatica a percepire chi siano i soggetti economici di riferimento. Forse si trascura la difficoltà di tenere assieme esigenze del mondo dell’economia che sono spesso, al loro interno, non collimanti. Pensiamo agli interessi spesso divergenti fra banche e imprese, fra imprese piccole, medie e grandi; talora si spinge l’acceleratore sul valore della conservazione del lavoro e altre volte sull’urgenza del ‘recupero’ del credito. Ed allora quando si dipingono scenari apocalittici si trascura che spesso l’esperienza dimostra l’eterogenesi dei fini, ma solo l’esperienza lo potrà dimostrare; in tal senso, riprendendo esempi di altri Paesi, forse la lunga vacatio legis avrebbe potuto essere messa a frutto con una entrata in vigore ‘campione’.
Questi problemi non possono che essere risolti dalla politica economica e non è serio pensare che possano essere affidati al codice della crisi. Quando si assiste ad una crisi in atto è già esploso il conflitto ed allora le tecnicalità delle regole sulla crisi d’impresa scontano degli inevitabili limiti perché di fronte ad una ‘crisi di cooperazione’ entra in giuoco il valore della legalità.
È indubbio che la legislazione sulla crisi d’impresa debba avere un’anima e debba mettere ben a fuoco quali valori debbano essere primariamente tutelati, ma questa sarà una scelta di politica economica che deriva da un sistema e non dal micro-comparto della crisi.
Sarebbe davvero presuntuoso pensare di somministrare la soluzione; tuttavia, qualche ipotesi può essere suggerita per avvicinare impresa in crisi e magistratura: (i) tolto il velo dell’ipocrisia, bisogna prima di tutto prendere piena consapevolezza del conflitto; (ii) bisogna incentivare la separatezza fra i difetti di legalità passati (da reprimere) e le aspettative di recupero dei valori dell’impresa (da coltivare intensamente); (iii) per fare questo si rivela utile la discontinuità di gestione nella continuità d’impresa; (iv) non si può ignorare il tema dei tempi delle risposte alle aspettative economiche di chi investe nell’impresa in crisi; (v) ed infine una legislazione della crisi d’impresa non può rinunciare culturalmente alle nuove tecnologie quali strumenti di supporto per l’efficienza del sistema.
Queste sono le aspettative sistemiche nell’attesa di Ferragosto 2020.
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