Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 957 - pubb. 01/07/2007
Chiamata in causa per garanzia impropria - Necessità di apposita procura ad litem.
Tribunale Mantova, 07 Gennaio 2003. Est. Gibelli.
Chiamata in causa per garanzia impropria – Necessità di apposita procura ad litem.
Domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di credito eccepito in compensazione – Credito non liquido nè esigibile e che non dipende dallo stesso titolo della domanda principale – Inammissibilità.
Appalto – Vizi e difformità dell'opera – Facoltà di esecuzione del collaudo ed accettazione dell'opera – Inammissibilità della richiesta di restituzione o riduzione del prezzo ove sia stata proposta la sola azione di risarcimento del danno.
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 16/10/1997 la Alfa s.r.l. corrente in Firenze (RE), evocava in giudizio la s.r.l. Beta, corrente in Magnacavallo, e, premesso di esser società specializzata nella produzione e commercializzazione di lastre di carboniocemento per coperture di edifici esponeva:
1) che in data 17/2/1995, su richiesta dell’attrice, la ditta Beta s.r.l. aveva inviato una offerta per la fornitura di n. 1000 intercalari metallici del tipo adatto per “lastre sottocoppo profilo 195-55” al prezzo di £ 260.000.000 oltre I.V.A. 19%;
2) che la proposta era stata accettata e Beta aveva data corso all’esecuzione del lavoro;
3) che, sin dalla consegna del prodotto, si erano evidenziati difetti e difformità rispetto al disegno fornito da Alfa e che Beta si era impegnata a seguire; pertanto l’attrice aveva contestato immediatamente detti vizi e difformità ed era iniziata una serie di incontri e trattative tra le parti per tentare di rimediare alla situazione.
4) Che, con raccomandata a.r. in data 9/3/96, in redazione ad uno di tali incontri, Alfa aveva confermato nuovamente a Beta l’esistenza dei vizi e delle difformità;
5) Che, a causa di tali difetti, nella settimana tra il 4/3/96 e il 9/3/96, su una produzione complessiva di 15.000 mq. di lastre sottocoppo, il 30% era stato scartato mentre il restante 70% non aveva potuto essere commercializzato se non come seconda scelta perché geometricamente non conforme alla norma NEN-EN 494 del febbraio 1994; a tale proposito Alfa aveva comunicato che a quel punto, non essendo possibile a Beta garantire in breve tempo la rettifica degli intercalari, tutta la produzione del marzo 1996 sarebbe stata considerata di seconda scelta per non dover fermare le macchine ed effettuare controlli manuali su tutta la produzione con un ulteriore danno economico; che , inoltre, le maestranze Alfa erano state impegnate diverse ore per effettuare una prima cernita degli intercalari più deformati e che, comunque, tutta la linea di produzione aveva subito continue “soste forzate” nella movimentazione automatica degli intercalari a causa dei difetti e Alfa si era riservata quindi di chiedere il risarcimento dei danni subiti;
6) Che, anche dopo questa comunicazione, i contatti tra le parti erano continuati nel tentativo di risolvere i problemi ma senza esito positivo come risultava dalla comunicazione Alfa e Beta in data 5//1996;
7) Che a tale comunicazione aveva risposto Beta con lettera del 9/4/96 nella quale si era dichiarata disponibile a ritirare da subito il prodotto per controllare le lastre una ad una e aveva confermato di avere approntato uno stampo integrale con l’intento di calibrarle tutte con ciò implicitamente riconoscendo i vizi dei prodotti forniti e che, con lettera in pari data. Alfa aveva confermato la messa a disposizione degli intercalari a partire dal 17 aprile 1996;
8) Che nel frattempo Alfa aveva data incarico ad un consulente esterno di effettuare una perizia sui prodotti e che tale perizia – compiuta su alcuni esemplari di intercalari della prima fornitura Beta e di alcuni esemplari riconsegnati a Alfa dopo la ricalibratura - era risultata l’esistenza di difformità rispetto al disegno fornito da Alfa a Beta dopo la ricalibratura; erano state predisposte tabelle nelle quali risultavano le difformità nelle misurazioni del passo, dell’altezza dell’onda e della planarità delle lastre;
9) Che la relazione del consulente era stata inviata a Beta con lettera del 19/4/96 e che, successivamente, il consulente, su richiesta di Alfa, si era recato presso la stabilimento Beta ove aveva effettuato un sopralluogo ridigendo quindi ulteriore relazione;
11) Che era risultato che Beta non era specificamente attrezzata per la realizzazione dei profili ad alta tecnologia come quelli oggetto della commessa e aveva suggerito una possibilità di soluzione della controversia;
12) Che tale soluzione sarebbe stata concordata verbalmente con Beta;
13) Che, con lettera del 14/6/96, Alfa aveva confermato a Beta che in un incontro tenutosi il 10 giugno tra i rappresentanti delle due società erano state effettuate misurazioni su tre lamierini revisionati e riscontrati notevoli problemi di planarità e che era stato quindi definito un percorso di verifica ulteriore;
14) Che, successivamente, in seguito alla riconsegna di parte dei lamierini revisionati da Beta, con lettera del 31/7/96, Alfa aveva comunicato alla convenuta che il passo d’onda, anche se non in tolleranza, era migliorato notevolmente e che la planarità dei lamierini non era ancora raggiunta; era stato quindi chiesto a Beta un sopralluogo per verificare la situazione e vedere di trovare una soluzione;
15) Che le parti non erano riuscite a trovare alcuna soluzione soddisfacente e Beta aveva fatto denuncia alla propria assicurazione Sun Alliance che aveva inviato un proprio perito ad un ulteriore incontro tenutosi il 21 gennaio 1997 presso lo stabilimento Alfa a Firenze;
16) che, dopo tale incontro, l’attrice non aveva più avuto risposte alle richieste di risarcimento;
17) Che il danno subito da Alfa ammontava a £ 577.860.000 come da conteggi che si producevano;
18) Che il danno era costituito dal corrispettivo degli intercalari inutilizzabili, dalla produzione difettosa e dai danni diretti ed indiretti derivanti a Alfa nei rapporti con i propri clienti (mancate consegne, mancata produzione, ritiri lastre difettose e relativi oneri);
19) Che dalla descrizione dei fatti e dalle produzioni documentali appariva evidente la responsabilità di Beta.
Ciò premesso Alfa s.r.l. chiedeva l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Si costituiva ritualmente Beta s.r.l. contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando, in ogni caso, di aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità derivante dai propri prodotti con la compagnia assicuratrice Sun Alliance Italia-Sun Insurance Office Ltd. della quale chiedeva la chiamata in causa. Beta s.r.l. chiedeva quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Il G.I. fissava nuova udienza di prima comparizione per consentire alla convenuta di citare il terzo.
Si costituiva quindi ritualmente in giudizio la Sun Insurance Office Ltd che chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale Ill.mo respinta ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione sia di merito sia istruttoria nel merito e in via principale respingere tutte le domande dell’attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque sfornite di prova; in subordine accertare e dichiarare il concorso della Alfa nella produzione degli eventuali danni ponendo a carico della convenuta il risarcimento della parte di essi effettivamente dimostrata ed in misura strettamente proporzionale alla sola quota di responsabilità che le compete; in via istruttoria respingere i capitoli di prova per interpello e testi dedotti dall’attrice in quanto superflui irrilevanti e/o inammissibili; in ogni caso respingere ogni domanda avanzata nei confronti della Sun Insurance Office Ltd che risulti eccedere l’ambito di operatività della garanzia assicurativa per cui è causa. Con vittoria di spese, diritto ed onorari di giudizio oltre CPA ed IVA in misura di legge”.
La causa veniva rubricata al n. 1945/97 R.G.A.C.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 1/598 Beta s.r.l. esponeva:
1) di avere eseguito nei confronti della Alfa s.r.l le forniture di cui alle fatture n. 14 del 31/1/96 per £ 10.976.040 IVA compresa e n. 15 del 31/1/96 per £ 57.413.930 IVA compresa;
2) che per il pagamento delle forniture predette era stata concordata l’emissione di ricevute bancarie con scadenza 60/90 giorni fine mese che avrebbero dovuto essere onorate per metà dell’importo il 31/3/96 e per la rimanente metà il 30/4/96;
3) che la ditta debitrice non aveva onorato nessuna delle scadenze concordate essendo le ricevute bancarie autorizzate ed emesse alle scadenze convenute tornate insolute con aggravio di spese;
4) che a nulla erano serviti i solleciti di pagamento verbali e scritti;
5) che pertanto Beta era creditrice della capitale somma di £ 68.380.970 comprensiva di Iva oltre alle spese di insoluto per l’importo di £ 20.000 e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con decreto in data 11/5/98 (n. 127/98) il Presidente di questo Tribunale ingiungeva alla Alfa s.r.l. di pagare alla ricorrente la somma capitale di £ 68.400.970 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e alle spese del procedimento liquidate in £ 1.660.800.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la Alfa s.r.l. che richiamava le premesse dell’atto di citazione introduttivo del giudizio n. 1945/97 R.G.A.C. –cui chiedeva la causa di opposizione fosse riunita - e svolgeva domanda riconvenzionale. La Alfa s.r.l. chiedeva quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Si costituiva ritualmente l’ingiungente opposta la quale insisteva per il rigetto dell’opposizione e la conferma dell’opposto decreto rilevando in ogni caso di avere stipulato polizza assicurativa per la responsabilità derivante dai propri prodotti con la compagnia assicuratrice Sun Alliance Italia- Sun Insurance Office Ltf della quale chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa. Beta s.r.l. chiedeva quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Il G.I. fissava nuova udienza di prima comparizione al fine di consentire al convenuto opposto di citare il terzo. Si costituiva ritualmente la Sun Insurance Office Ltd eccependo anzitutto la nullità e/o inesistenza dell’atto di chiamata in causa con conseguente improcedibilità delle domande in esso contenute. La terza chiamata chiedeva quindi l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e deduzione sia di merito sia istruttoria in via preliminare e/o pregiudiziale accertare la nullità e/o inesistenza della chiamata in causa della Sun Insurance e dichiarare l’improcedibilità delle domande svolte nei confronti della medesima con ogni conseguente pronuncia e statuizione, in via subordinata preliminarmente accertare e dichiarare l’inammissibilità della domanda di risarcimento danni svolta dalla Alfa nei confronti della Beta per mancanza di qualsivoglia collegamento obiettivo con il titolo dedotto nel ricorso per ingiunzione e conseguentemente dichiarare il difetto d’interesse a resistere in capo alla terza chiamata Sun Insurance assolvendo la medesima delle domande svolte nei suoi confronti per cessazione della materia del contendere; nel merito e previa riunione della presente causa di procedimento R.G. 1945/97 pendente tra le medesime parti avanti al Tribunale di Mantova G..I. Dr. Andrea Gibelli respingere la domanda e comunque sfornita di prova ovvero si ulteriore subordine accertare e dichiarare il concorso della Alfa nella produzione degli eventuali danni ponendo a carico della convenuta il risarcimento della parte di essi effettivamente dimostrata ed in misura strettamente proporzionale alla sola quota di responsabilità che le compete, in ogni caso respingere ogni domanda avanzata nei confronti della Sun Insurance Office Ltd. che risulti eccedere l’ambito di operatività della garanzia assicurativa per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio oltre CPA ed IVA in misura di legge”.
La causa veniva rubricata al n. 1162/98 R.G.A.C-
Con ordinanza in data 8/6/99 il G.I disponeva la riunione alla causa n. 1945/97 R.G.A.C. della causa n. 1162/98 R.G.A.C. Con ordinaza in data 23/9/99 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammetteva in parte le prove per testi dedotte dalla difesa di Alfa s.r.l. Assunta prova per testi veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio. Dopo il deposito della relazione peritale il CTU veniva richiesto di fornire chiarimenti sulla base delle osservazioni dei consulenti di parte. Precisate le conclusioni come sopra riportate, all’udienza del 8/1/02 la causa veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 1162/98 R.G.A.C.) va anzitutto affrontata l’eccezione sollevata dalla difesa della terza chiamata.
Quest’ultima ha eccepito che per sottoscrivere validamente l’atto di citazione per chiamata in causa il difensore della s.r.l. Beta avrebbe dovuto munirsi di nuova ed idonea procura ad item apposta in calce o a margine dell’atto di chiamata o avrebbe dovuto disporre di un mandato ad lites.
L’eccezione è fondata.
Premesso che nel caso di specie trattasi pacificamente di chiamata in garanzia “impropria”, deve ritenersi nulla la chiamata in causa del terzo contro il quale sia proposta domanda di garanzia impropria ove il procuratore del chiamante sia sfornito di procura ad hoc (Cass. Civ. Sez. III 2/12/98 n. 12233). Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte il difensore munito di procura per una determinata controversia non può in base alla stessa effettuare la chiamata in garanzia di un terzo introducendo nel processo una nuova e distinta controversia che ecceda i limiti dell’originario rapporto litigioso, salvo che la parte abbia inteso autorizzarla a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia (Cass. Civ. Sez. II 22/12/1996 n. 10307).
Si deve quindi dichiarare la nullità dell’atto di chiamata in causa (n. 1162 / 98 R.G.A.C.) DELLA Sun Insurance Office Ltd.
Ciò premesso si osserva che l’opposizione è infondata e va rigettata.
Le fatture poste alla base del ricorso in sede monitoria non sono mai state oggetto di contestazione nè contestazione vi è stata (nemmeno) in sede di opposizione in ordine ai prodotti di cui alle fatture in questione (n. 14/96 e 15/96), alle loro caratteristiche e qualità, al prezzo indicato.
L’opponente ha sostenuto che le pretese avanzate da Beta dovrebbero ritenersi compensate con il maggior danno provocato Beta ad Alfa per i fatti di cui al giudizio n. 1945/97 R.G.A.C. e a tale riguardo ha svolto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di Beta s.r.l. “al risarcimento di tutti i danni che risulteranno dovuti ed accertati in corso di causa…”.
La compensazione si configura evidentemente come conseguenza della pronuncia sulla riconvenzionale.
Se non che sul punto devono condividersi le osservazioni svolte dalla difesa dell’ingiungente opposta che ha eccepito l’inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, appunto è inammissibile la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell’attore al pagamento di un credito eccepito in compensazione qualora detto credito non sia liquido e neppure di pronta e facile liquidazione e non dipenda dallo stesso titolo dedotto in giudizio dall’attore.
L’opposizione deve quindi essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto mentre le domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda la causa n. 1945/97 R.G.A.C. ulteriormente si osserva quanto segue.
Va anzitutto rilevato che le produzioni documentali successive alla scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c. sono da ritenere tardive. Ancora va osservato che evidentemente il C.T.U. è incorso in errore di calcolo laddove nella relazione depositata a seguito della richiesta di chiarimenti ha indicato (pag. 7) per il materiale consegnato alla Nuova Sacelit un costo al mq. di £ 5026,8 anziché £ 6529,7 (£ 58.872.20: 8709,7).
Ciò premesso, nonostante l’atto introduttivo del giudizio non indichi alcun riferimento normativo, si deve ritenere che Alfa s.r.l. abbia inteso agire ex art. 1668 c.c. con la sola richiesta di risarcimento del danno.
Effettivamente si deve ritenere che il contratto di cui si discute vada qualificato in termini di contratto di appalto.
Come è noto la distinzione tra vendita e appalto, nei casi in cui la prestazione di una parte consista sia in un dare, sia un facere, non si esaurisce nel dato meramente oggettivo nel raffronto tra il valore della materia e il valore della prestazione d’opera, essendo all’uopo, necessario avere riguardo alla volontà dei contraenti, per cui si ha appalto quando la prestazione della materia costituisce un mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare alle cose, pur rientranti nella normale attività produttiva del soggetto che si obblighi a fornirle ad altri, consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarle alle specifiche esigenze del destinatario della prestazione, ma sono tali da dare luogo ad un “opus perfectum”, inteso come effettivo e voluto risultato della prestazione (Cass. Civ. Sez. II 21/6/2000 n. 8445; Cass. Civ. Sez. II 21/5/2001 n. 6925).
Fondamentale nel caso di specie è il disposto di cui all’art. 1665 c.c.
Alfa s.r.l. ha sostenuto che non fu effettuato nessun collaudo presso Beta. Quest’ultima invece ha sostenuto il contrario (in comparsa di costituzione e risposta 23/12/97: “…prodotto che, come da contratto, aveva visionato e collaudato quanto alle sue dimensioni presso le officine della comparente ben prima di eseguire il pagamento “).
Le prove testimoniali sul punto non sono esaustive atteso che l’unico testimone rilevante in relazione alla circostanza de qua (Carrara Iginio) ha affermato (ud. 16/2/2000)”…Ricordo che effettivamente alla fine di ottobre 1995 il dott. Gratteri si è recato presso lo stabilimento Tecnomai in Magnacavallo. Io non ero presente. Al ritorno il Dott. Gratteri mi disse che fisicamente i lamierini c’erano e che lui aveva riferito al Sig. Bigotti di Beta che il collaudo definitivo sarebbe stato fatto in Alfa in occasione del funzionamento della macchina per produrre le lastre”. Invero la prima parte di tale risposta sembrerebbe confermare la tesi di Alfa s.r.l. secondo la quale il Gratteri si limitò a verificare (solamente) che il lavoro era stato ultimato mentre la seconda parte – specialmente il riferimento ad un collaudo “definitivo “- farebbe pensare che un collaudo, sia pure non definitivo , era comunque stato effettuato. In ogni caso , anche a voler accedere alla tesi di Alfa s.r.l., risulta incontestabilmente che: a) il contratto prevedeva un collaudo dimensionale da effettuarsi a cura di Alfa s.r.l. presso le officine Beta s.r.l., prima della consegna; b) Beta s.r.l. ha messo in condizione Alfa s.r.l. di effettuare il collaudo allorquando nelle fatture ha chiaramente indicato che il materiale era pronto per la consegna e a disposizione per il ritiro; c) come risulta dall’espletata CTU il collaudo dimensionale era indispensabile (a parte il fatto che secondo il CTU “probabilmente ed un occhio esperto i difetti dimensionali potevano essere anche notati”) e di facile esecuzione (contrariamente a quanto affermato da Alfa nel foglio di deduzioni da allegare al verbale di udienza del 19/3/2002 ove si legge che Alfa non poté effettuare un primo collaudo presso la sede di Beta “perché non vi erano i necessari dispositivi”) ; d) Alfa ha ricevuto la consegna senza riserve nonostante in atto di citazione abbia affermato che “sin dalla consegna del prodotto si è evidenziavano difetti e difformità rispetto al disegno”.
Si deve quindi ritenere ex. art. 1665 c.c. che l’opera sia stata accettata.
Va ricordato che in materia di appalto, ai fini della garanzia per difformità e vizi dell’opera di cui all’art. 1667 c.c., l’omissione, da parte del committente, della verifica dell’opera appena l’appaltatore lo abbia posto in condizione di poterla eseguire, importa accettazione dell’opera stessa ove il committente ne riceva senza riserva la consegna.
Né può validamente sostenersi sulla base della lettera Beta s.r.l. in data 9/4/96(doc 4 del fascicolo di parte attrice) che vi sia stato riconoscimento della difesa di Beta s.r.l., non si capisce come Beta s.r.l. avrebbe potuto in tale missiva riconoscere vizi che non aveva potuto constatare e rispetto ai quali non aveva ancora potuto effettuare controlli (testualmente:..ritirare da subito le lastre per poterle controllare una per una..).
Tanto basterebbe per il rigetto della domanda.
In ogni caso ulteriormente si osserva che, così come formulata, la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento,.
L’attrice ha formulato la sua domanda risarcitoria in base a una distinta danni che comprende: 1) il costo degli “inutilizzabili”: 2) il minor valore della produzione “difettosa”; 3) “mancata produzione, mancate consegne, oneri per ritiro lastre difettose ecc”. Per quanto riguarda gli intercalari deve condividersi quanto rilevato dalla difesa di Beta s.r.l. in comparsa conclusionale e cioè che il prezzo corrisposto per gli stessi potrebbe eventualmente formare oggetto di richiesta di totale restituzione, accompagnata a quella dell’opus, in sede di risoluzione del contratto, ovvero di parziale restituzione in sede di azione di riduzione ma non nel caso in cui sia stato chiesto il solo risarcimento del danno. Per quando riguarda il minor valore della produzione difettosa la domanda, quantificata in £ 160.700.000, non potrebbe ritenersi adeguatamente provata con la produzione di una sola fattura (la n. 24 del 29/3/96). Va anzitutto richiamato l’errore di calcolo in cui è incorso il CTU e di cui si è detto sopra per cui il prezzo dovrebbe comunque ritenersi di £ 6529,7 al mq. Ancora si rileva dalla predetta fattura che lo sconto praticato (65%) è identico a quello applicato ad altro tipo di lastra (“Roma”) e che non si indica in alcun modo che si tratta di materiale di seconda scelta. Per quanto attiene all’ultima voce di danno , dai chiarimenti forniti dal CTU, risulta che non esiste documentazione circa contestazioni o richieste risarcitorie per prodotto difettoso nei confronti di Alfa s.r.l. . Quanto poi alla mancata produzione della lastra 195 per i due anni successivi ai fatti di causa non sarebbe provato che ciò sia stato effettivamente dovuto a quanto lamentato da Siderea, s.r.l. e non piuttosto ad altri motivi quali, ad esempio, quelli prospettati dal consulente tecnico di parte Sun Insurance Office Ltd – nella relazione 14/3/2002 avente ad oggetto” osservazioni tecniche e considerazioni suoi chiarimenti” del CTU (pag 5 e 6)- circa la modifica delle politiche commerciali della Nuova Sacelit, allora cliente Siderea, in via esclusiva.
La domanda pertanto non può trovare accoglimento e va rigettata.
Eccezion fatta per le spese della terza chiamata relative alla causa n. 1162/98 R.G.A.C. che si liquidano in euro 340,00 di cui euro 100,00 per esborsi, euro 1000,00per diritti, euro 2000,00 per onorari euro 300,00 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge e che vanno poste a carico di Beta s.r.l., sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà delle spese ponendosi il residuo che si liquida, a favore di Beta s.r.l., in euro 12966,30 di cui euro 2156,00 per esborsi, euro 3.330,00 per diritti, euro 6500,00per onorari euro 980,30 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge e, a favore della terza chiamata, in euro 8700,00 di cui euro 450,00 per esborsi, euro 2000,00 per diritti euro 5500,00 per onorari, euro 750,00 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico di Alfa s.r.l.
Le spese di CTU e dei chiarimenti alla CTU come liquidate vanno poste definitivamente carico di Alfa s.r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 127/98;
2) Dichiara inammissibile per la domanda riconvenzionale svolta da Alfa s.r.l. nella causa n. 1162/98 R.G.A.C.
3) DichIara la nullità dell’atto di citazione per chiamata di terzo nella causa n. 1162/98 R.G.A.C.;
4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Alfa s.r.l. nella causa n. 1162/98 R.G.A.C.;
5) Condanna Beta s.r.l. alla rifusione delle spese della terza chiamata nella causa n. 1162/98 R.G.A.C. che si liquidano in euro 3400,00 di cui euro 100,00 per esborsi, euro 1000,00 per diritti, euro 6500,00 per onorari, euro 980,30 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge, e a favore di Sun Insurance Office Ltd in euro 8700,00 di cui euro 450,00 per esborsi, euro 2000,00 per diritti, euro 5500,00 per onorari, euro 750,00 per rimborso generali oltre a quanto dovuto per legge, a carico di Alfa s.r.l.;
7) Pone definitivamente le spese di CTU e dei chiarimenti alla CTU come liquidate a carico di Alfa s.r.l..