Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 716 - pubb. 01/07/2007

Messa in mora, arbitrato, coassicurazione e credito illiquido

Tribunale Mantova, 18 Agosto 2003. Est. Gibelli.


Decorrenza degli interessi e credito illiquido - Contratto di assicurazione e clausola di delega - Messa in mora nei confronti della compagnia delegataria e sua efficacia nei confronti delle compagnie coassicuratrici.



L'indennità dovuta dalla compagnia assicuratrice in forza di polizza infortuni costituisce debito di valuta ex art. 1227 c.c.- Trattandosi di obbligazione pecuniaria, a norma dell'art. 1224 c.c., gli interessi sono dovuti dal giorno della mora, a nulla rilevando l'insorgere di contestazioni sull'an o sul quantum debeatur stante l'effetto retroattivo della sentenza che è di natura dichiarativa.
Nel nostro ordinamento non trova applicazione il principio "in illquidis non fit mora", per cui anche il credito che non sia ancora liquido ben può produrre interessi dal giorno della messa in mora.
Nella specie, la quantificazione del danno era intervenuta in un momento successivo alla messa in mora ad opera di un collegio peritale.
In ipotesi di coassicurazione con cd. clausola di "delega" o di "guida", l'impresa delegata è abilitata a ricevere l'atto con cui l'assicurato dà notizia del verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell'indennità, con la conseguenza che l'atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota di indennizzo a carico dei coassicuratori delegati.


 


omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 30/5/2000  Sempronio Mevio, residente in Novellara, esponeva:

1) di aver stipulato in data 12/12/90 con la            Comp. Assicurazioni Centurion Assicurazioni S.p.A.,   Agenzia Mantova 803, (ora Axa assicurazioni S.p.A.) una polizza individuale infortuni n. 42929350 con una copertura assicurativa di £. 3.000.000.000 per il caso di infortunio con postumi invalidanti di natura permanente;

2) che la Centurion Ass.ni S.p.A. aveva ripartito per quote tra altre società assicuratrici (Intercontinentale Assicurazioni 21%, Sasa Assicurazioni 21%, Geas Ass.ni 16%, Liguria Ass.ni 10%) il rischio connesso al contratto di assicurazione sopra ricordato;

3) che il ricorrente in data 7/7/95 aveva subito un infortunio a causa del quale aveva riportato gravissimi postumi invalidanti quantificati a seguito di procedimento arbitrale nella misura del 39% tab. INAIL;

4) che in data 13/7/95 il ricorrente aveva comunicato alla Centurion Ass.ni S.p.A. il verificarsi del sinistro e successivamente con raccomandata 8/2/96, ricevuta il 12/2/96 dalla Centurion Ass.ni S.p.A., il ricorrente aveva messo in mora la predetta compagnia di assicurazioni richiedendo l’integrale ristoro dei danni subiti;

5) che successivamente la Axa Assicurazioni S.p.A.       (già Centurion S.p.A.) e le altre società coassicuratrici avevano provveduto ciascuna in proporzione alla quota alla stessa spettante al risarcimento di quanto dovuto limitatamente al solo importo capitale pari a £. 530.000.000 con esclusione degli interessi legali dovuti ex lege dalla stessa messa in mora che nel caso di specie risaliva al 12/2/1996 al pagamento effettivo;

6) che infatti la Axa Ass.ni S.p.A. aveva versato la somma di £. 179.200.000 in data 14/5/98, la Sasa Ass.ni S.p.A. aveva versato la somma di £. 87.600.000 in data 1/7/98, la Geas Ass.ni aveva versato la somma di £. 89.600.000 in data 3/8/98, la Winterthur Ass.ni (già Intercontinentale S.p.A.) aveva versato la somma di £. 117.600.000 in data 18/9/98 e la Liguria Ass.ni S.p.A. aveva versato la somma di £. 56.00.000 in data 5/3/99;

7) che la Liguria Ass.ni S.p.A. sempre in data 10/3/99 aveva versato la somma di £. 4.122.220 a titolo di interessi dal 5/8/97 al 20/2/99;

8) che conseguentemente i relativi interessi legali maturati dalla data dei singoli versamenti delle somme di cui sopra tenendo conto dei versamenti in linea capitale così come indicati e documentalmente provati ammontavano alle seguenti somme:

per Axa Ass.ni S.p.A. £. 24.447.999;

per Sasa Ass.ni S.p.A. £. 14.490.499;

per Geas Ass.ni S.p.A. £. 15.231.999;

per Winterthur Ass.ni S.p.A. £. 20.743.332;

per Liguria Ass.ni S.p.A. £. 6.832.778;

9) che conseguentemente il credito del ricorrente risultava a tutti gli effetti certo liquido ed esigibile nella misura complessiva di £. 85.746.607;

10) che la certezza e liquidità del credito si evincevano altresì dal fatto che trattandosi di credito per interessi lo stesso risultava facilmente determinabile nel suo ammontare con un puro e semplice calcolo matematico;

11) che Sempronio Mevio aveva periodicamente richiesto anche tramite i legali che lo avevano assistito alla      Centurion Ass.ni S.p.A. (ora Axa Ass.ni S.p.A.) il pagamento degli interessi ancora dovutigli;

12) che l’ingente somma dovuta da Centurion Ass.ni S.p.A. (ora Axa Assicurazioni S.p.A.) e dalle altre compagnie coassicuratrici giustificava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell’art. 642 c.p.c. –

Ciò premesso Sempronio Mevio chiedeva che fosse ingiunto alle compagnie assicuratrici di cui sopra il pagamento delle somme rispettivamente dovute – come calcolate sub 8) – oltre alle spese, competenze e onorari del procedimento in proporzione delle rispettive quote; e ciò con decreto provvisoriamente esecutivo.

Con decreto in data 31/5/2000 il Presidente del Tribunale di Mantova ingiungeva ad Axa Ass.ni S.p.A. di pagare la somma di £. 28.447.999; a Sasa Ass.ni S.p.A. la somma di £. 14.490.499; a Geas Ass.ni S.p.A. la somma di £. 15.231.999; a Wnterthur Ass.ni S.p.A. la somma di £. 20.743.332; a Liguria Ass.ni S.p.A. la somma di £. 6.832.778 oltre alle spese della procedura liquidate in £. 1.893.000 –

Attraverso tale decreto proponevano opposizione l’AXA Ass.ni S.p.A. e la SASA Ass.ni S.p.A. e Riass.ni S.p.A. deducendo: 1) quanto ad Axa che: il credito del Sempronio era diventato certo solo con la conclusione dell’arbitrato e cioè in data 5/8/1997 e che il credito del Sempronio non era esigibile a seguito del pignoramento presso terzi e del giudizio di accertamento promosso dal creditore pignoratizio che avevano sottratto alle parti in causa la disponibilità del presunto credito / debito; 2) quanto a Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A., in aggiunta a quanto sopra, che la lettera dell’8/2/1996 non era stata inviata alle compagnie coassicuratrici e pertanto non poteva sortire alcun effetto nei confronti di queste ultime e che, nell’aprile 1998, era stato notificato un ulteriore atto di cessione di credito il quale, per l’accertamento dell’effettivo avente diritto, aveva obbligato le coassicuratrici a procrastinare il pagamento delle rispettive quote.

Le attrici in opposizione chiedevano quindi l’accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Si costituiva ritualmente l’ingiungente opposto contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In corso di causa Axa Ass.ni S.p.A. definiva transattivamente la controversia e di ciò si dava atto all’udienza del 17/9/2001.

Con ordinanza in data 8/1/2003 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l’opposizione di pronta soluzione.

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all’udienza del 13/5/2003, veniva trattenuta per la decisione previa assegnazione dei termini di giorni cinquanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Si deve anzitutto dichiarare cessata la materia del contendere nel rapporto tra Axa Ass.ni S.p.A. e l’ingiungente opposto attesa l’intervenuta transazione di cui si è detto.

Per quanto riguarda l’opposizione proposta da Sasa Ass.ni S.p.A. si osserva quanto segue.

Secondo l’opponente il credito dell’ingiungente opposto nei confronti degli assicuratori sarebbe diventato certo, liquido ed esigibile solo dopo la conclusione della procedura arbitrale e pertanto la pretesa corresponsione di interessi dal 12/2/96 (e non 12/12/96 come erroneamente indicato in comparsa conclusionale per l’opponente) sarebbe “assolutamente infondata, non potendo un debito produrre interessi, se non dal giorno in cui esso è divenuto certo, liquido ed esigibile”.

Tale tesi non è fondata.

Nel contratto di assicurazione contro gli infortuni, compreso l’evento morte, la prestazione dell’assicuratore, quale obbligazione pecuniaria (avente per oggetto il pagamento del capitale assicurato ex art. 1882 seconda proposizione c.c.) costituisce debito di valuta (art. 1277 c.c.).

A norma dell’art. 1224 c.c. nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, cioè – salvi i casi di mora “ex se” – dalla data dell’intimazione o dalla richiesta di adempimento. L’insorgere di contestazioni sull’”an” o sul “quantum” ed il conseguente accertamento giudiziale non modificano tale decorrenza e gli interessi, per l’effetto retroattivo della sentenza dichiarativa, decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore (Cass. Civ. Sez. II 11/7/80 n. 4413; Cass. Civ. Sez. II 8/8/79 n. 4623).

Nel caso di specie, giusta la previsione di cui all’art. 26 condizioni generali di assicurazione, è stato attivato il collegio medico ma ciò non ha alcun rilievo in ordine alla decorrenza degli interessi. Infatti, premesso che è liquido il credito esistente e determinato nel suo ammontare, va ricordato che il debitore può essere costituito in mora anche per il credito illiquido non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione nel nostro ordinamento giuridico (Cass. Civ. Sez. II 14/5/1994, n. 4712).

Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. ha poi insistito sul fatto che la lettera di messa in mora dell’8/2/1996 è stata inviata alla sola Centurion quale compagnia delegataria e non ha effetto nei confronti delle coassicuratrici.

Anche tale motivo di opposizione è infondato.

Nel caso di specie si verte in tema di coassicurazione  (art. 1911 c.c.) con cosiddetta clausola di “delega” o di “guida”.

Nell’allegato n.1 all’appendice n.3 alla polizza Centurion n.4292350 (doc. 9 di parte opponente) si legge: “L’assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Centurion Assicurazioni S.p.A., all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.        Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. L’impegno di tutte le società Coassicuratrici risulta dai rispettivi “Estratti di polizza” da esse firmati ed allegati alla polizza, oppure dall’”estratto unico” firmato dalla società Delegataria in nome e per conto delle Coassicuratrici stesse”.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, in materia di coassicurazione, la clausola di delega, con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di esse l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, abilita l’impresa delegata, quando sia previsto che solo con essa l’assicurato debba svolgere i rapporti inerenti al contratto, a ricevere l’atto con cui lo stesso assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e chiede il pagamento dell’indennità, con la conseguenza che l’atto medesimo interrompe la prescrizione anche in riferimento alla quota dell’indennizzo a carico dei coassicuratori deleganti (Cass. Civ. Sez. I 28/8/2000 n. 11228; Cass. Civ. Sez. I 5/8/1993 n. 8551).

Nel caso di specie, come opportunamente rilevato dalla difesa dell’ingiungente opposto, la clausola di cui si discute prevede che “tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Centurion Assicurazioni S.p.A., quale coassicuratrice delegataria.

Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici”.

Richiamata la giurisprudenza di cui sopra si deve quindi ritenere che la messa in mora effettuata dal Sempronio nei confronti della Compagnia Delegataria sia efficace anche nei confronti delle altre compagnie coassicuratrici.

Da ultimo si osserva che per quanto riguarda il calcolo della somma ingiunta come quantificata nel decreto ingiuntivo opposto nessuna contestazione è stata mossa dall’opponente ragione per cui si deve ritenere che l’importo sia stato correttamente quantificato.

L’opposizione proposta da Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. deve pertanto essere respinta e per l’effetto va confermato nei confronti di Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. l’opposto decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2.425,72 di cui € 109,51 per esborsi, € 35,65 per diritti, € 1.370,00 per onorari, € 210,65 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge.

P. Q. M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezionee deduzione disattesa così provvede:

1) Dichiara cessata la materia del contendere nel rapporto tra l’ingiungente e Axa Ass.ni S.p.A.;

2) Rigetta l’opposizione proposta da Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. e per l’effetto conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;

3) Condanna Sasa Ass.ni e Riass.ni S.p.A. alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 2.425,72 di cui   € 109,51 per esborsi, € 735,65 per diritti, € 1.370,00 per onorari, € 210,56 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge.

Ciò deciso in data 18/08/2003 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova.