Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32949 - pubb. 10/04/2025

In tema di sospensione della vendita forzata ex art. 217 CCII: discrezionalità più ampia dell’art. 108 l. fall.

Tribunale Verona, 07 Febbraio 2025. Est. Lanni.


Liquidazione Giudiziale – Aggiudicazione dell’immobile a seguito di vendita forzata – Potere di sospensione del G.D. – Criteri – Maggiore discrezionalità prevista dall’art. 217 CCII rispetto all’art. 108 l. fall. – Sussistenza



Circa il potere di sospensione della vendita ex art. 108 l. fall., ore art. 271 CCII, il Codice della Crisi - in tema di raffronto tra la disciplina delle esecuzioni individuali e quelle concorsuali - ha confermato la maggiore discrezionalità delle vendite in sede concorsuale, rendendo più strutturata la disciplina concernente le vendite svincolate dall’osservanza delle disposizioni contenute nel codice di procedura civile, ma, soprattutto, ha riformulato la definizione del presupposto della seconda ipotesi di sospensione prevista dall’art. 108, comma 1, LF, eliminando il riferimento alle condizioni di mercato e sostituendo il concetto di giustizia del prezzo con quello di “congruità” ex art. 271 CCII.
Detta modifica, in particolare, rende evidente un ampliamento della discrezionalità del potere di sospensione del giudice delegato, incentrato sul confronto (prevalentemente economico) tra il prezzo di aggiudicazione e quello ragionevolmente (“congruamente”) realizzabile, di tal ché la nuova previsione giustifica l’esercizio del potere di sospensione, ogni qual volta, anche per la presentazione di offerte migliorative e valutata ogni ulteriore circostanza, si possa ritenere, sulla base di una prognosi di congruità, che il prezzo di aggiudicazione non sia in linea con quello effettivamente realizzabile in concreto. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Fattispecie di reclamo ex art. 124 CCII, avverso il provvedimento del G.D. della Liquidazione Giudiziale che aveva disposto, ai sensi dell’art. 217 comma 1, primo periodo, seconda parte, CCII, la sospensione delle operazioni di vendita riguardanti un immobile, a seguito dell’aggiudicazione intervenuta. Il Tribunale di Verona, nel respingere il reclamo, osserva che l’orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamato dalla reclamante (espresso da ultimo da Cass. n. 3887/24), si riferisce alla formulazione dell’art. 586 c.p.c. e fa leva sul requisito della “ingiustizia” del prezzo di aggiudicazione, valorizzandone il significato giuridico e non economico (ossia ancorato al valore di mercato del bene); riguardo lo specifico riferimento alla sospensione delle operazioni di vendita, va dunque chiarito che la nozione di ingiustizia elaborata con riferimento all’art. 586 c.p.c. è solo uno dei parametri cui è ancorato il potere di sospensione previsto dall’art. 108 l. fall.]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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