Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32920 - pubb. 04/04/2025

Procedura del consumatore: la moratoria ultrabiennale non è questione di ammissibilità

Tribunale Enna, 07 Febbraio 2025. Est. Naldi.


Procedura del consumatore ex art. 67 CCII – Trattamento dei crediti assistiti da pegno, privilegio o ipoteca – Moratoria ultrabiennuale – Questione di ammissibilità – Esclusione – Valutazione di convenienza demandata ai creditori – Sussistenza



La previsione normativa della moratoria nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, reintrodotta dal Correttivo-Ter, non può intendersi a pena di inammissibilità, diversamente sarebbe eccessivamente frustrato l’istituto, finalizzato a consentire al debitore di superare la crisi attraverso un piano sostenibile. Peraltro, gli stessi creditori prelatizi potrebbero preferire l’adempimento mediante un piano concordato che preveda anche tempi più lunghi di pagamento, anziché tentare di ottenere la soddisfazione dei propri crediti in via coattiva, autonomamente e con scarsi risultati.


È allora preferibile ritenere che il termine in questione debba essere valutato sotto il profilo della convenienza dell’accordo – e ciò anche ai fini di cui all’art. 70 comma 7 CCII – piuttosto che sotto quello dell’ammissibilità, atteso che i creditori, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono loro corrisposte le somme, hanno comunque la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, fornendo al giudice tutti gli elementi per la decisione. Tale conclusione è stata peraltro seguita anche dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce con riferimento alla moratoria annuale prevista dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 (Cass. 17834/2019; Cass. 17391/2020). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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