Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32349 - pubb. 10/12/2024
Sovraindebitamento: reclamo del creditore ipotecario e valutazione della convenienza
Cassazione civile, sez. I, 27 Novembre 2024, n. 30543. Pres. Ferro. Est. Terrusi.
Omologa accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Credito ipotecario – Convenienza
Con questa interessante decisione, la Corte di cassazione, dopo aver ricordato che:
“…l’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di omologazione della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento "ex lege" n. 3 del 2012, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali è prevista la soddisfazione integrale, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione; laddove, invece, ne sia prevista la soddisfazione non integrale, ai menzionati creditori deve essere assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi” (Cass. Sez. 1 n. 26328-16, Cass. Sez. 6-1 n. 4270- 21).”,
ha cassato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché:
“ha privato la causa di prelazione della propria funzione economico-sociale, ritenendo che il creditore non fosse più legittimato a farne valere gli effetti sull’accordo, anziché stabilire invece se la mancata indicazione della prelazione dovesse considerarsi o meno come manifestazione tacita di rinuncia” specificando che “la rinunzia in generale, quando non sia prevista una forma vincolata, può perfezionarsi anche attraverso un comportamento concludente, purché però si tratti di un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto che si assume rinunziato (ex aliis, rispetto alla rinuncia al diritto di riduzione, Cass. Sez. 3 n. 12536-00), da accertare con adeguata motivazione. In secondo luogo, l’errore si ravvede nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non ammissibile la doglianza circa la non convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria sol perché l’accordo era stato approvato dalla maggioranza necessaria. Difatti in ogni caso la contestazione della convenienza dell’accordo, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, implica che l’omologazione possa esser pronunciata solo dopo l’accertamento che il credito può essere soddisfatto in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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