Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32258 - pubb. 22/11/2024
Il tribunale di Brindisi sugli effetti della risoluzione contrattuale
Tribunale Brindisi, 08 Ottobre 2024. Est. Natali.
Art. 2909 c.c. – 111 ult. Co. Cpc – Rapporti – Applicazione – Delimitazione soggettiva – Configurabilità
Art. 1458 c.c. – Risoluzione del contratto – Effetti – Retroattività – Operatività tra le parti – Configurabilità – Nei confronti dei terzi – Esclusione – Eccezione – Condizioni
Art. 1458 c.c. – Risoluzione contrattuale – Terzi – Domanda giudiziale – Opponibilità – Trascrizione – Necessità
Art. 1458 c.c. – Risoluzione contrattuale – Terzi – Domanda giudiziale – Opponibilità – Conoscenza di fatto – Irrilevanza – Mala fede – Irrilevanza
Art. 1458 c.c. – Risoluzione contrattuale – Terzi – Domanda giudiziale – Opponibilità – Chiamata in causa – Conoscenza “qualificata” – Irrilevanza
Art. 1458 c.c. – Risoluzione contrattuale – Terzi – Domanda giudiziale – Opponibilità – Chiamata in causa – Conoscenza “qualificata” – Irrilevanza – Argomento a contrario – Art. 2652 c.c. – Violazione – Configurabilità
Sistema pubblicitario – Trascrizione – Carattere esclusivamente formale – Configurabilità
Trascrizione (con effetto dichiarativo) – Insostituibilità con equipollenti – Regola assoluta – Eccezioni – Non configurabilità
L’art. 2909 c.c., che sancisce: “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, deve coordinarsi con il disposto dell’art. 111 ult. comma c.p.c., che dispone che la sentenza pronunciata contro le parti originarie del processo spiega sempre i suoi effetti anche contro i loro successori a titolo particolare “salve le norme sull'acquisto in buona fede dei beni mobili e sulla trascrizione“ per cui l'inciso dell'ultimo comma dell’art. 111 c.p.c. circoscrive l'ambito soggettivo di efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 2909 c.c..
Sotto il profilo sostanziale, l’art. 1458 c.c., pur prevedendo, al comma 1, che la risoluzione del contratto per inadempimento abbia effetto ex tunc tra le parti (salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali non si estende alle prestazioni già eseguite), al successivo comma 2, delimita il predetto effetto retroattivo della sentenza di risoluzione contrattuale che, pertanto, deve ritenersi che operi sempre “tra le parti”, non invece, nei confronti dei terzi; xiò, salvo che, trattandosi di beni immobili, la domanda giudiziale di risoluzione sia stata trascritta anteriormente alla trascrizione di eventuali diritti dei terzi.
Il quadro normativo regolatorio del regime di opponibilità ai terzi della risoluzione contrattuale ex art. 1458 c.c., con precipuo riguardo ai beni immobili, impone, ai fini della prevalenza della parte che agisca in risoluzione, la trascrizione della connessa domanda giudiziale; ciò, al precipuo fine di rendere la sentenza di risoluzione opponibile ai terzi che, in tutto il periodo intercorrente tra la proposizione della domanda giudiziale e la pronuncia della sentenza, abbiano acquistato diritti sul cespite trascritti in data successiva alla trascrizione della domanda.
Con specifico riferimento all’art. 2652 c.c., deve ritenersi che il disposto normativo debba essere interpretato tenuto conto di quanto chiarito nella Relazione al codice civile n. 1075 del 04.04.1942, e, dunque, non può darsi rilievo alla situazione (di fatto) di colui contro il quale la domanda è proposta, ma alla situazione di tutti i terzi indistintamente, alla cui tutela è finalizzato l’adempimento dell’onere di trascrizione della domanda giudiziale contemplato dall’art. 2652 c.c.., sicché all’inadempimento di quell’onere non può in alcun modo supplire la conoscenza di fatto della domanda stessa che il terzo possa avere avuto aliunde (e, quindi, neanche l’eventuale mala fede).
Sulla base dell’interpretazione del citato disposto normativo più conforme alla ratio perseguita dal legislatore ed esplicata nella predetta Relazione, deve ritenersi che la conoscenza diretta realizzata attraverso la partecipazione al giudizio del terzo (per effetto della sua chiamata in causa o del suo intervento) non valga a sovvertire la disciplina dettata dalle norme sulla trascrizione delle domande giudiziali aventi ad oggetto la costituzione il trasferimento e l’estinzione di diritti reali immobiliari e da quelle più generali sulla salvezza dei diritti dei terzi aventi causa e/o creditori.
Ove si ritenesse rilevante ai fini dell’opponibilità della vicenda trascritta, la conoscenza di fatto, derivante dalla partecipazione al giudizio, da un lato, il terzo verrebbe ad essere soggetto alla sentenza pronunciata in un processo che gli è inopponibile in virtù di una precisa disposizione di legge (art. 2652 c.c.) per mancanza o tardività della trascrizione contro il suo dante causa e/o debitore, e, dall’altro si offrirebbe il modo all’attore di porre rimedio, attraverso la chiamata del terzo in causa (attività meramente processuale), alla sua negligenza per non avere trascritto la domanda giudiziale, quale solo adempimento rilevante sotto il profilo sostanziale.
Ove si ritenesse che l’intervento del terzo o la sua chiamata in causa valessero a rendere opponibile ed efficace la sentenza anche nei suo confronti, a prescindere dalla mancata o tardiva trascrizione delle domanda giudiziale, si verrebbe ad ammettere l’esistenza di taluni presupposti, estranei allo schema legale della trascrizione, i quali limiterebbero, sino a vanificarla, l’efficacia della pubblicità legale, condizionando l’applicabilità e l’operatività delle norme che la regolano e ciò sarebbe in manifesto contrasto con il nostro sistema pubblicitario, secondo il quale l’istituto della trascrizione, ai fini del prodursi degli effetti c.d. dichiarativi, ha carattere esclusivamente formale, in quanto il legislatore ha voluto che gli effetti, ricollegati dalla legge alla trascrizione di un atto ed in particolare alla trascrizione delle domande giudiziali, conseguano unicamente all’attuazione della pubblicità, senza che si possano aliunde produrre.
La regola della insostituibilità della trascrizione, ai fini del prodursi degli effetti c.d. dichiarativi, con equipollenti non tollera eccezioni (diverso essendo il caso della trascrizione con funzione costitutiva e sanante, nel qual caso la buona fede concorre con la trascrizione ai fini della sanatoria dell’atto) e si applica anche nelle ipotesi in cui dell’atto che avrebbe dovuto trascriversi sia reso partecipe, a livello conoscitivo, aliunde, per essere il formale destinatario, ad esempio, di una chiamata in causa, lo stesso soggetto nei confronti del quale la trascrizione avrebbe prodotto l’effetto dell’opponibilità della vicenda. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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